Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Cagliari
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Accordo per il rinnovo del contratto provinciale dell'edilizia integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 29 gennaio 2000

 

Il giorno 1 agosto 2003, presso la sede dell'Associazione Industriali della Provincia di Cagliari,

tra

la Sezione Costruttori Edili dell'Associazione Industriali della provincia di Cagliari, aderente all'ANCE, di seguito denominata Sezione
rappresentata dal Presidente Ing. Maurizio de Pascale, nonchè dal Geom.Francesco Ciusa e dall'Ing.Giorgio Pavan
assistiti dai Funzionari Dott.Maurizio Carducci, Avv.Gianluca Lavena e Dott.ssa Lucia Zedda

e

le Segreterie Territoriali della Provincia di Cagliari di
FeNEAL-UIL, rappresentata dal Sig. Gianni Olla
FILCA-CISL, rappresentata dal Sig. Gianni Abis
FILLEA-CGIL, rappresentata dal Sig. Carmelo Farci e dal Signor Alberto Mulas

visti

l'art. 39 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle Imprese Edili e Affini del 29 gennaio 2000;
l'accordo sottoscritto in Roma il 29 gennaio 2002 tra l'Associaazione Nazionale Costruttori Edili ANCE e i Sindacati Nazionali FeNEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL;
l'art. 2 della legge 23 maggio 1997 n°. 135;
il contratto integrativo provinciale dell'edilizia del 29 marzo 1999;

richiamata

la premessa al citato CCNL 29 gennaio 2000, che si intende qui integralmente riportata;

si conviene quanto segue

per la stipula del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro, integrativo del citato CCNL 29 gennaio 2000, per gli operai e gli impiegati dipendenti dalle imprese edili e affini che operano nella Provincia di Cagliari.

ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE

In conformità all'accordo nazionale del 29 gennaio 2002, l'Elemento Economico Territoriale (E.E.T.) è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993 e dagli artt. 12 e 39 del CCNL 29 gennaio 2000.

Nella determinazione dell'E.E.T., la cui incidenza sui vari istituti contrattuali è quella stabilita dal CCNL 29 gennaio 2000, si tiene conto, relativamente al territorio della provincia di Cagliari, dell'andamento economico del settore e dei suoi risultati, dell'andamento economico del settore e dei suoi risultati, dell'andamento occupazionale, nonchè dei seguenti indicatori:

  • numero delle imprese e dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile, numero delle ore lavorate e relativo monte salari;

  • numero e importo complessivo dei bandi di gara di appalto di opere pubbliche;

  • numero e importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori;

  • numero delle ore di Cassa Integrazione ordinaria autorizzate per mancanza di lavoro nel settore;

  • numero degli addetti, nel settore, iscritti nelle liste di mobilità;

  • attivazione di finanziamenti compresi quelli derivanti da fondi strutturali;

  • attivazione di stanziamenti da parte di Enti pubblici per opere cantierizzate.

L'E.E.T. di cui agli artt. 12, 39, 47 del CCNL 29 gennaio 2000 è stabilito nella misura dell'11%, a decorrere dal 1° luglio 2003, e del 14%, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dei minimi di paga base e di stipendio secondo gli importi in vigore.

Le parti si incontrano entro il mese di febbraio di ogni anno, nel periodo di vigenza del presente Contratto, per procedere alla verifica di quanto sopra, allo scopo di confermare o variare la misura dell'E.E.T., in rapporto all'andamento dei parametri individuali e riferiti a ciascun anno solare immediatamente precedente, nel rispetto dei limiti fissati dall'accordo nazionale del 29 gennaio 2002.

Le parti, in occasione della verifica annuale, potranno individuare altri indicatori o sostituire quelli in precedenza stabiliti.

Le parti si danno reciprocamente atto che la struttura dell'Elemento Economico Territoriale è coerente con quanto previsto dall'art. 2 della Legge 23 maggio 1997 n. 135, in quanto il riferimento agli indicatori concordati consente di apprezzare l'andamento dei risultati del settore a livello territoriale anche in funzione degli elementi di produttività, qualità e competitività.

SISTEMA DEGLI ENTI PARITETICI

Le parti confermano la validità e il valore strategico del sistema degli Enti paritetici in conformità con quanto disposto dall'Allegato E al CCNL 29 gennaio 2000 e con quanto disposto a proposito di Casse Edili dall'Accordo nazionale del 29 gennaio 2002.

Pertanto concordano relativamente all'obiettivo di ridurre gli oneri per le imprese e fare in modo che i contributi agli Enti siano correlati alle effettive esigenze di ciascuna gestione.

Di conseguenza si impegnano, dopo aver preso atto dell'ammontare delle riserve, a provvedere alla riduzione delle contribuzioni alle varie gestioni e realizzare azioni di riequilibrio delle eccedenze medesime.

Inoltre, in conformità a quanto sopra e in date da individuare quanto prima, si impegnano a concordare le modalità per l'unificazione della Scuola Edile con il C.P.T..

COMITATO PARITETICO PER LA PREVENZIONE INFORTUNI, L'IGIENE E L'AMBIENTE DI LAVORO

Inconformità al punto A) dell'art.87 del CCNL 29 gennaio 2000 viene riconfermato l'art.3 del Contratto Provinciale del 29 marzo 1999.

Per il finanziamento del Comitato si provvede, a decorrere dal 1° luglio 2003, mediante una percentuale dello 0,25 a carico dei datori di lavoro, da collocare sulle voci di cui al punto 3 dell'art.25 del CCNL 29 gennaio 2000, da accantonare presso la Cassa Edile, nell'apposito Fondo.

SCUOLA EDILE

Con riferimento all'art.92, comma 13, del CCNL 29 gennaio 2000, a far data dal 1° luglio 2003, il contributo dovuto dalle imprese per il finanziamento dell'Ente Scuola è fissato nell'aliquota dello 0,20%, da calcolare sugli elementi delle retribuzione di cui sopra al punto 3) dell'art.25 del citato CCNL.

CASSA EDILE

A far data dal 1° luglio 2003, in attuazione degli artt. 37 e 39 del CCNL 29 gennaio 2000, il contributo dovuto alla Cassa Edile è fissato nell'aliquota dell'1,90% da parte delle imprese e nell'aliquota dello 0,38% da parte del lavoratore, pari ad un'aliquota complessiva del 2,28%, da calcolare sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art.25 del CCNL, su tutte le normali ore contrattuali effettivamente prestate.

Detto contributo è rapartito nella misura di 5/6 a carico dei datori di lavoro e 1/6 a carico del lavoratore.

La quota provinciale di adesione contrattuale viene fissata nella misura dello 0,50% a carico dei datori di lavoro e rimane pari allo 0,50 % a carico dei lavoratori, aliquote da calcolare sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art.25 del citato CCNL.

ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE

Ai sensi delle disposizioni previste dall'art. 30 e dall'art. 39, comma 8, punto 1) del CCNL 29 gennaio 2000, le parti convengono che, a decorrere dal 1° luglio 2003, il contributo dovuto dalle imprese a titolo di Anzianità Professionale Edile è fissato nell'aliquota del 3,72%, da calcolare sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art.25 del CCNL 29 gennaio 2000 medesimo, per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonchè sul trattamento economico per le festività di cui all'art.18 del CCNL citato.

RAPPRESENTANTI TERRITORIALI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Le parti, prendendo atto che non sussistono sufficienti elementi per valutare l'esperienza finora maturata in materia di RLST, concordano sull'opportunità di proseguire, per un ulteriore biennio, la sperimentazione avviata con l'art.22 del Contratto Provinciale del 25 marzo 1999.

Al finanziamento di tale ulteriore fase sperimentale, si provvederà con un contributo a carico dei datori di lavoro, da versare al Fondo RLST, costituito presso la Cassa Edile, pari allo 0,05% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art.25 del CCNL 29 gennaio 2000 e, con le risorse accumulate nel Fondo medesimo.

SORVEGLIANZA SANITARIA

Le parti, al fine di istituire un servizio reale, effettivamente rispondente alle esigenze delle imprese e dei lavoratori, atto ad agevolaare l'espletamento degli adempimenti connessi alla normativa vigente in materia di sicurezza, in riferimento a quelli legati alla sorveglianza sanitaria e all'effettuazione delle visite mediche, concordano sull'opportunità di rivisitare i relativi accordi, regolamenti e convenzioni in essere, con l'obiettivo di sollevare il sistema delle Imprese iscritte alla Cassa Edile dall'onere economico delle visite mediche, facendo ricorso alle riserve eccedenti presenti nel sistema degli Enti Paritetici.

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

Lo schema delle aliquote contributive da versare alla Cassa Edile è fissato come di seguito:

  aliquota per le imprese aliquota per i lavoratori
Cassa Edile 1,90 0,38
Scuola Edile 0,20 -
APE 3,72 -
C.P.T. 0,25 -
     
RLST 0,05 -
     
Subtotali 6,12 0,38
     
Quota Naz.le di adesione 0,222 0,222
Quota Prov.le di adesione 0,50 0,50
     
TOTALI 6,842 1,102

 

MENSA

Con riferimento ai punti 1) e 2) dell'art. 10 del Contratto Provinciale del 29 marzo 1999, le parti convengono che l'indennità sostitutiva di mensa venga incrementata nella misura di 0,39 Euro al giorno, a decorrere dal 1° luglio 2003.

REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

Le parti, in adempimento ai contenuti del punto VII dell'Accordo nazionale 29 gennaio 2002, concordano sulla volontà di sostenere la regolarità contributiva non solo nel settore delle opere pubbliche, ma anche nell'ambito del mercato privato, mediante il sistema degli Enti paritetici.
Tale intervento sarà incentrato nell'introduzione di un documento unico di regolarità contributiva, rilasiato da uno sportello unico costituito da INAIL, INPS e Cassa Edile, localizzato presso la Cassa Edile, sulla base di apposite convenzioni.

ALTRE DISPOSIZIONI

Con riferimento all'Accordo nazionale dell'11 giugno 1997 e all'Allegato E) del CCNL 29 gennaio 2000, le parti si danno atto che, nell'eventualità in cui sussistano ancora casi di incompatibilità di carica come quelli previsti dai citati patti, l'Organizzazione territoriale che ha effettuato la designazione è tenuta a far cessare tale situazione di incompatibilità entro 30 giorni dalla stipula del presente accordo.

Le parti si danno atto altresì del fatto che debbano essere sostanzialmente equivalenti i criteri di valutazione delle condizioni delle imprese, in rapporto alle relazioni che queste intrattengono con gli Enti, soprattutto in materia di regolarità contributiva, ma non solo, da parte di chi ricopre cariche in Enti che promanano da diversi sistemi di contrattazione collettiva.

I rappresentanti dei datori di lavoro, che fanno parte degli organismi di amministrazione e gestione degli Enti Paritetici, dovranno essere in regola con gli adempimenti contributivi dovuti agli Enti stessi, in caso contrario la decadenza dagli incarichi sarà automatica.

VALIDITA', DECORRENZA, DURATA

Per quanto non espressamente trattato nel presente accordo restano valide le disposizioni contenute nel Contratto Provinciale 29 marzo 1999, fino alla eventuale completa riscrittura dello stesso.

Le presenti norme integrative entrano in vigore, per tutto il territorio della provincia di Cagliari, dal giorno della sottoscrizione. Sono fatte salve le diverse decorrenze, come previste nelle singole parti dell'accordo medesimo.

Il presente accordo avrà vigenza fino alla data che, per i contratti integrativi provinciali, sarà fissata in sede di rinnovo del CCNL 29 gennaio 2000.

Letto, approvato e sottoscritto

Per la SEZIONE COSTRUTTORI EDILI per la FeNEAL-UIL
   
  per la FILCA-CISL
   
  per la FILLEA-CGIL

 

ALLEGATO 1

VALORI DELL'ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE
A PARTIRE DAL 1 LUGLIO 2003

 

OPERAI
QUALIFICA E.E.T. MENSILE E.E.T. ORARIO
A) OPERAI DI PRODUZIONE    
OPERAIO IV LIVELLO € 76,78 € 0,44
OPERAIO SPECIALIZZATO € 71,30 € 0,41
OPERAIO QUALIFICATO € 64,17 € 0,37
OPERAIO COMUNE € 54,84 € 0,32
B) CUSTODI, GUARDIANI PORTINAI, FATTORINI USCIERI, INSERVIENTI   € 0,28
C) CUSTODI, PORTINAI, GUARDIANI CON ALLOGGIO   € 0,25

 

IMPIEGATI
QUALIFICA E.E.T.
1^ CAT.SUPER € 109,69
1^ CAT. € 98,72
2^ CAT. € 82,27
IMPIEGATO 4° LIV. € 76,78
3^ CAT. € 71,30
4^ CAT. € 64,17
4^ CAT. 1° IMPIEGO € 54,84

 

ALLEGATO 2

VALORI DELL'ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE
A PARTIRE DAL 1 GENNAIO 2004

 

OPERAI
QUALIFICA ORARIO E.E.T. MENSILE E.E.T. ORARIO
A) OPERAI DI PRODUZIONE    
OPERAIO IV LIVELLO € 97,72 € 0,56
OPERAIO SPECIALIZZATO € 90,74 € 0,52
OPERAIO QUALIFICATO € 81,67 € 0,47
OPERAIO COMUNE € 69,80 € 0,40
B) CUSTODI, GUARDIANI PORTINAI, FATTORINI USCIERI, INSERVIENTI   € 0,36
C) CUSTODI, PORTINAI, GUARDIANI CON ALLOGGIO   € 0,32

 

IMPIEGATI
QUALIFICA E.E.T.
1^ CAT.SUPER € 139,60
1^ CAT. € 125,64
2^ CAT. € 104,70
IMPIEGATO 4° LIV. € 97,72
3^ CAT. € 90,74
4^ CAT. € 81,67
4^ CAT. 1° IMPIEGO € 69,80
  

 

 

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