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Accordo
per il rinnovo del contratto provinciale dell'edilizia integrativo del
contratto collettivo nazionale di lavoro 29 gennaio 2000
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Il giorno 1 agosto 2003, presso
la sede dell'Associazione Industriali della Provincia di Cagliari,
tra
la Sezione Costruttori Edili
dell'Associazione Industriali della provincia di Cagliari, aderente all'ANCE,
di seguito denominata Sezione
rappresentata dal Presidente Ing. Maurizio de Pascale, nonchè dal
Geom.Francesco Ciusa e dall'Ing.Giorgio Pavan
assistiti dai Funzionari Dott.Maurizio Carducci, Avv.Gianluca Lavena e
Dott.ssa Lucia Zedda
e
le Segreterie Territoriali della
Provincia di Cagliari di
FeNEAL-UIL, rappresentata dal Sig. Gianni Olla
FILCA-CISL, rappresentata dal Sig. Gianni Abis
FILLEA-CGIL, rappresentata dal Sig. Carmelo Farci e dal Signor Alberto Mulas
visti
l'art. 39 del Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle Imprese Edili e Affini
del 29 gennaio 2000;
l'accordo sottoscritto in Roma il 29 gennaio 2002 tra l'Associaazione
Nazionale Costruttori Edili ANCE e i Sindacati Nazionali FeNEAL-UIL,
FILCA-CISL, FILLEA-CGIL;
l'art. 2 della legge 23 maggio 1997 n°. 135;
il contratto integrativo provinciale dell'edilizia del 29 marzo 1999;
richiamata
la premessa al citato CCNL 29
gennaio 2000, che si intende qui integralmente riportata;
si conviene quanto segue
per la stipula del Contratto
Collettivo Provinciale di Lavoro, integrativo del citato CCNL 29 gennaio
2000, per gli operai e gli impiegati dipendenti dalle imprese edili e affini
che operano nella Provincia di Cagliari.
ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE
In conformità all'accordo nazionale del 29 gennaio 2002, l'Elemento
Economico Territoriale (E.E.T.) è determinato in coerenza con quanto
previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993 e dagli artt. 12 e 39 del CCNL 29
gennaio 2000.
Nella determinazione dell'E.E.T., la cui incidenza sui vari istituti
contrattuali è quella stabilita dal CCNL 29 gennaio 2000, si tiene conto,
relativamente al territorio della provincia di Cagliari, dell'andamento
economico del settore e dei suoi risultati, dell'andamento economico del
settore e dei suoi risultati, dell'andamento occupazionale, nonchè dei
seguenti indicatori:
-
numero delle imprese e dei
lavoratori iscritti alla Cassa Edile, numero delle ore lavorate e relativo
monte salari;
-
numero e importo complessivo
dei bandi di gara di appalto di opere pubbliche;
-
numero e importo complessivo
delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori;
-
numero delle ore di Cassa
Integrazione ordinaria autorizzate per mancanza di lavoro nel settore;
-
numero degli addetti, nel
settore, iscritti nelle liste di mobilità;
-
attivazione di finanziamenti
compresi quelli derivanti da fondi strutturali;
-
attivazione di stanziamenti da
parte di Enti pubblici per opere cantierizzate.
L'E.E.T. di cui agli artt. 12,
39, 47 del CCNL 29 gennaio 2000 è stabilito nella misura dell'11%, a
decorrere dal 1° luglio 2003, e del 14%, a decorrere dal 1° gennaio 2004,
dei minimi di paga base e di stipendio secondo gli importi in vigore.
Le parti si incontrano entro il mese di febbraio di ogni anno, nel periodo di
vigenza del presente Contratto, per procedere alla verifica di quanto sopra,
allo scopo di confermare o variare la misura dell'E.E.T., in rapporto
all'andamento dei parametri individuali e riferiti a ciascun anno solare
immediatamente precedente, nel rispetto dei limiti fissati dall'accordo
nazionale del 29 gennaio 2002.
Le parti, in occasione della verifica annuale, potranno individuare altri
indicatori o sostituire quelli in precedenza stabiliti.
Le parti si danno reciprocamente atto che la struttura dell'Elemento
Economico Territoriale è coerente con quanto previsto dall'art. 2 della
Legge 23 maggio 1997 n. 135, in quanto il riferimento agli indicatori
concordati consente di apprezzare l'andamento dei risultati del settore a
livello territoriale anche in funzione degli elementi di produttività,
qualità e competitività.
SISTEMA DEGLI ENTI PARITETICI
Le parti confermano la validità e il valore strategico del sistema degli
Enti paritetici in conformità con quanto disposto dall'Allegato E al CCNL 29
gennaio 2000 e con quanto disposto a proposito di Casse Edili dall'Accordo
nazionale del 29 gennaio 2002.
Pertanto concordano relativamente all'obiettivo di ridurre gli oneri per le
imprese e fare in modo che i contributi agli Enti siano correlati alle
effettive esigenze di ciascuna gestione.
Di conseguenza si impegnano, dopo aver preso atto dell'ammontare delle
riserve, a provvedere alla riduzione delle contribuzioni alle varie gestioni
e realizzare azioni di riequilibrio delle eccedenze medesime.
Inoltre, in conformità a quanto sopra e in date da individuare quanto prima,
si impegnano a concordare le modalità per l'unificazione della Scuola Edile
con il C.P.T..
COMITATO PARITETICO PER LA PREVENZIONE INFORTUNI, L'IGIENE E L'AMBIENTE DI
LAVORO
Inconformità al punto A) dell'art.87 del CCNL 29 gennaio 2000 viene
riconfermato l'art.3 del Contratto Provinciale del 29 marzo 1999.
Per il finanziamento del Comitato si provvede, a decorrere dal 1° luglio
2003, mediante una percentuale dello 0,25 a carico dei datori di lavoro, da
collocare sulle voci di cui al punto 3 dell'art.25 del CCNL 29 gennaio 2000,
da accantonare presso la Cassa Edile, nell'apposito Fondo.
SCUOLA EDILE
Con riferimento all'art.92, comma 13, del CCNL 29 gennaio 2000, a far data
dal 1° luglio 2003, il contributo dovuto dalle imprese per il finanziamento
dell'Ente Scuola è fissato nell'aliquota dello 0,20%, da calcolare sugli
elementi delle retribuzione di cui sopra al punto 3) dell'art.25 del citato
CCNL.
CASSA EDILE
A far data dal 1° luglio 2003, in attuazione degli artt. 37 e 39 del CCNL 29
gennaio 2000, il contributo dovuto alla Cassa Edile è fissato nell'aliquota
dell'1,90% da parte delle imprese e nell'aliquota dello 0,38% da parte del
lavoratore, pari ad un'aliquota complessiva del 2,28%, da calcolare sugli
elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art.25 del CCNL, su tutte
le normali ore contrattuali effettivamente prestate.
Detto contributo è rapartito nella misura di 5/6 a carico dei datori di
lavoro e 1/6 a carico del lavoratore.
La quota provinciale di adesione contrattuale viene fissata nella misura
dello 0,50% a carico dei datori di lavoro e rimane pari allo 0,50 % a carico
dei lavoratori, aliquote da calcolare sugli elementi della retribuzione di
cui al punto 3 dell'art.25 del citato CCNL.
ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE
Ai sensi delle disposizioni previste dall'art. 30 e dall'art. 39, comma 8,
punto 1) del CCNL 29 gennaio 2000, le parti convengono che, a decorrere dal 1°
luglio 2003, il contributo dovuto dalle imprese a titolo di Anzianità
Professionale Edile è fissato nell'aliquota del 3,72%, da calcolare sugli
elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art.25 del CCNL 29 gennaio
2000 medesimo, per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate,
nonchè sul trattamento economico per le festività di cui all'art.18 del
CCNL citato.
RAPPRESENTANTI TERRITORIALI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
Le parti, prendendo atto che non sussistono sufficienti elementi per valutare
l'esperienza finora maturata in materia di RLST, concordano sull'opportunità
di proseguire, per un ulteriore biennio, la sperimentazione avviata con
l'art.22 del Contratto Provinciale del 25 marzo 1999.
Al finanziamento di tale ulteriore fase sperimentale, si provvederà con un
contributo a carico dei datori di lavoro, da versare al Fondo RLST,
costituito presso la Cassa Edile, pari allo 0,05% da calcolarsi sugli
elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art.25 del CCNL 29 gennaio
2000 e, con le risorse accumulate nel Fondo medesimo.
SORVEGLIANZA SANITARIA
Le parti, al fine di istituire un servizio reale, effettivamente rispondente
alle esigenze delle imprese e dei lavoratori, atto ad agevolaare
l'espletamento degli adempimenti connessi alla normativa vigente in materia
di sicurezza, in riferimento a quelli legati alla sorveglianza sanitaria e
all'effettuazione delle visite mediche, concordano sull'opportunità di
rivisitare i relativi accordi, regolamenti e convenzioni in essere, con
l'obiettivo di sollevare il sistema delle Imprese iscritte alla Cassa Edile
dall'onere economico delle visite mediche, facendo ricorso alle riserve
eccedenti presenti nel sistema degli Enti Paritetici.
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE
Lo schema delle aliquote contributive da versare alla Cassa Edile è fissato
come di seguito:
| |
aliquota
per le imprese |
aliquota
per i lavoratori |
| Cassa
Edile |
1,90 |
0,38 |
| Scuola
Edile |
0,20 |
- |
| APE |
3,72 |
- |
| C.P.T. |
0,25 |
- |
| |
|
|
| RLST |
0,05 |
- |
| |
|
|
| Subtotali |
6,12 |
0,38 |
| |
|
|
| Quota
Naz.le di adesione |
0,222 |
0,222 |
| Quota
Prov.le di adesione |
0,50 |
0,50 |
| |
|
|
| TOTALI |
6,842 |
1,102 |
MENSA
Con riferimento ai punti 1) e 2) dell'art. 10 del Contratto Provinciale del
29 marzo 1999, le parti convengono che l'indennità sostitutiva di mensa
venga incrementata nella misura di 0,39 Euro al giorno, a decorrere dal 1°
luglio 2003.
REGOLARITA' CONTRIBUTIVA
Le parti, in adempimento ai contenuti del punto VII dell'Accordo nazionale 29
gennaio 2002, concordano sulla volontà di sostenere la regolarità
contributiva non solo nel settore delle opere pubbliche, ma anche nell'ambito
del mercato privato, mediante il sistema degli Enti paritetici.
Tale intervento sarà incentrato nell'introduzione di un documento unico di
regolarità contributiva, rilasiato da uno sportello unico costituito da
INAIL, INPS e Cassa Edile, localizzato presso la Cassa Edile, sulla base di
apposite convenzioni.
ALTRE DISPOSIZIONI
Con riferimento all'Accordo nazionale dell'11 giugno 1997 e all'Allegato E)
del CCNL 29 gennaio 2000, le parti si danno atto che, nell'eventualità in
cui sussistano ancora casi di incompatibilità di carica come quelli previsti
dai citati patti, l'Organizzazione territoriale che ha effettuato la
designazione è tenuta a far cessare tale situazione di incompatibilità
entro 30 giorni dalla stipula del presente accordo.
Le parti si danno atto altresì del fatto che debbano essere sostanzialmente
equivalenti i criteri di valutazione delle condizioni delle imprese, in
rapporto alle relazioni che queste intrattengono con gli Enti, soprattutto in
materia di regolarità contributiva, ma non solo, da parte di chi ricopre
cariche in Enti che promanano da diversi sistemi di contrattazione
collettiva.
I rappresentanti dei datori di lavoro, che fanno parte degli organismi di
amministrazione e gestione degli Enti Paritetici, dovranno essere in regola
con gli adempimenti contributivi dovuti agli Enti stessi, in caso contrario
la decadenza dagli incarichi sarà automatica.
VALIDITA', DECORRENZA, DURATA
Per quanto non espressamente trattato nel presente accordo restano valide le
disposizioni contenute nel Contratto Provinciale 29 marzo 1999, fino alla
eventuale completa riscrittura dello stesso.
Le presenti norme integrative entrano in vigore, per tutto il territorio
della provincia di Cagliari, dal giorno della sottoscrizione. Sono fatte
salve le diverse decorrenze, come previste nelle singole parti dell'accordo
medesimo.
Il presente accordo avrà vigenza fino alla data che, per i contratti
integrativi provinciali, sarà fissata in sede di rinnovo del CCNL 29 gennaio
2000.
Letto, approvato e sottoscritto
| Per la SEZIONE COSTRUTTORI
EDILI |
per la FeNEAL-UIL |
| |
|
| |
per la FILCA-CISL |
| |
|
| |
per la FILLEA-CGIL |
ALLEGATO 1
VALORI DELL'ELEMENTO
ECONOMICO TERRITORIALE
A PARTIRE DAL 1 LUGLIO 2003
| OPERAI |
| QUALIFICA |
E.E.T.
MENSILE |
E.E.T.
ORARIO |
| A)
OPERAI DI PRODUZIONE |
|
|
| OPERAIO
IV LIVELLO |
€
76,78 |
€
0,44 |
| OPERAIO
SPECIALIZZATO |
€
71,30 |
€
0,41 |
| OPERAIO
QUALIFICATO |
€
64,17 |
€
0,37 |
| OPERAIO
COMUNE |
€
54,84 |
€
0,32 |
| B)
CUSTODI, GUARDIANI PORTINAI, FATTORINI USCIERI, INSERVIENTI |
|
€
0,28 |
| C)
CUSTODI, PORTINAI, GUARDIANI CON ALLOGGIO |
|
€
0,25 |
| IMPIEGATI |
| QUALIFICA |
E.E.T. |
| 1^
CAT.SUPER |
€
109,69 |
| 1^ CAT. |
€
98,72 |
| 2^ CAT. |
€
82,27 |
| IMPIEGATO
4° LIV. |
€
76,78 |
| 3^ CAT. |
€
71,30 |
| 4^ CAT. |
€
64,17 |
| 4^ CAT.
1° IMPIEGO |
€
54,84 |
ALLEGATO 2
VALORI DELL'ELEMENTO
ECONOMICO TERRITORIALE
A PARTIRE DAL 1 GENNAIO 2004
| OPERAI |
| QUALIFICA
ORARIO |
E.E.T.
MENSILE |
E.E.T.
ORARIO |
| A)
OPERAI DI PRODUZIONE |
|
|
| OPERAIO
IV LIVELLO |
€
97,72 |
€
0,56 |
| OPERAIO
SPECIALIZZATO |
€
90,74 |
€
0,52 |
| OPERAIO
QUALIFICATO |
€
81,67 |
€
0,47 |
| OPERAIO
COMUNE |
€
69,80 |
€
0,40 |
| B)
CUSTODI, GUARDIANI PORTINAI, FATTORINI USCIERI, INSERVIENTI |
|
€
0,36 |
| C)
CUSTODI, PORTINAI, GUARDIANI CON ALLOGGIO |
|
€
0,32 |
| IMPIEGATI |
| QUALIFICA |
E.E.T. |
| 1^
CAT.SUPER |
€
139,60 |
| 1^ CAT. |
€
125,64 |
| 2^ CAT. |
€
104,70 |
| IMPIEGATO
4° LIV. |
€
97,72 |
| 3^ CAT. |
€
90,74 |
| 4^ CAT. |
€
81,67 |
| 4^ CAT.
1° IMPIEGO |
€
69,80 |
|