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Accordo
per il rinnovo del contratto provinciale dell'edilizia integrativo del
contratto collettivo nazionale di lavoro 20 maggio 2004
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Il
giorno 7 giugno 2007 presso la sede dell’Associazione Industriali delle
Province della Sardegna Meridionale, Cagliari, Carbonia-Iglesias e Medio
Campidano
tra
la
Sezione Costruttori Edili dell’Associazione Industriali delle Province
della Sardegna Meridionale, Cagliari, Carbonia-Iglesias e Medio Campidano,
rappresentata dal Presidente Ing. Maurizio de Pascale, e da una delegazione
di imprenditori composta da: Geom.Francesco Ciusa, Sig.ra Simona Pellegrini,
Ing. Alessandro Turno, Sig.Luciano Randaccio, Sig.ra Silvia Petagna,
Geom.Valter Odoni, assistiti dall’Avv. Gianluca Lavena, in rappresentanza
dell’Associazione degli Industriali delle Province della Sardegna
Meridionale, Cagliari, Carbonia-Iglesias e Medio Campidano, dalla Dott.ssa
Lucia Zedda e dal Dott. Maurizio Carducci, della Sezione Costruttori Edili
e
le
Segreterie Territoriali
FENEAL
- UIL di Cagliari, Carbonia-Iglesias e Medio Campidano rappresentata dai
Sigg. Giovanni Olla, Ettore Palmas, Samuele Piras e Silvana Piseddu;
FILCA
- CISL di Cagliari e Medio Campidano rappresentata dai Sigg. Gianni Abis,
Marco Ambu e Giuseppe Atzei;
FILCA
- CISL del Sulcis Carbonia Iglesias rappresentata dai Sigg. Daniele Mele,
Luigi Piras e Giorgio Cicciloni;
FILLEA
- CGIL di Cagliari rappresentata dai Sigg. Enrico Cordeddu, Erika Collu,
Guido Lai, Carlo Madeddu e Marco Zuddas ;
FILLEA
- CGIL del Medio Campidano rappresentata dai Sigg. Alberto Mulas, Simone
Steri e Luciano Usai;
FILLEA
- CGIL del Sulcis Iglesiente rappresentata dai Sigg. Giovanni Brundu, Roberto
Sanna e Giancarlo Atzori;
visto
l’art.38
del contratto collettivo nazionale di lavoro 20 maggio 2004 e il punto III
dell’accordo nazionale 23 marzo 2006;
richiamata
ai
fini della determinazione dell’ambito di applicazione la premessa al
contratto collettivo nazionale di lavoro 20 maggio 2004, che si intende qui
integralmente riportata;
si conviene quanto segue
per
la stipula dell’accordo di rinnovo del contratto collettivo provinciale di
lavoro, integrativo del ccnl 20 maggio 2004, valido per gli operai e gli
impiegati dipendenti delle imprese edili e affini che operano nelle province
di Cagliari, Carbonia-Iglesias e Medio Campidano.
ARTICOLO 1 - ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE
In
conformità dell’accordo nazionale del 23 marzo 2006 e in coerenza con
quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993 e dagli articoli 12, 38 e
46 del contratto collettivo nazionale di lavoro 20 maggio 2004, si concorda
che, a decorrere dal 1 giugno 2007, la misura dell’Elemento Economico
Territoriale (E.E.T.) è stabilita nella percentuale del 7% dei minimi di
paga base e di stipendio in vigore al 1 marzo 2006, secondo gli importi
riportati nella tabella di cui all’allegato 1, che si intende facente parte
del presente accordo.
Nella
determinazione dell’E.E.T si tiene conto dell’andamento economico del
settore e dei suoi risultati, dell’andamento occupazionale nonché dei
seguenti indicatori:
-
numero delle imprese e dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile,
numero delle ore lavorate e relativo monte salari;
-
numero e importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti
aggiudicati;
-
numero e importo complessivo delle concessioni edilizie e delle
dichiarazioni di avvio dei lavori;
-
numero di DURC rilasciati dalla Cassa Edile;
-
numero delle ore di Cassa Integrazioni Guadagni Ordinaria autorizzate
per mancanza di lavoro nel settore;
-
numero dei lavoratori edili iscritti nelle liste di mobilità ed in
cassa integrazione guadagni straordinaria o ordinaria per mancanza di lavoro;
-
attivazione di finanziamenti, compresi quelli derivanti da fondi
strutturali;
-
attivazione di stanziamenti da parte degli Enti Pubblici per opere
cantierizzate;
Le
parti, durante il periodo di vigenza del presente contratto, si incontreranno
entro il mese di febbraio di ogni anno per procedere alla verifica
dell’andamento degli indicatori, presi a riferimento per la determinazione
della misura dell’EET, rispetto all’anno immediatamente precedente, allo
scopo di confermare o variare la misura dell’EET .
Le
parti, in occasione della verifica annuale, potranno individuare altri
indicatori o sostituire quelli in precedenza stabiliti.
Le
parti si danno reciprocamente atto che la struttura dell’Elemento Economico
Territoriale e’ coerente con quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio
1993 e dall’articolo 2 del D.L. 25 marzo 1997, n.67 convertito nella legge
23 maggio 1997, n.135, in quanto il riferimento agli indicatori concordati
consente di apprezzare l’andamento dei risultati del settore a livello
territoriale anche in funzione degli elementi di produttività, qualità e
competitività.
ARTICOLO 2 – INDENNITA’ TERRITORIALE DI
SETTORE E PREMIO DI PRODUZIONE
Con
riferimento alla nota a verbale di cui all’articolo 12, alla dichiarazione
a verbale dell’articolo 38 e alla nota a verbale dell’articolo 46 del
CCNL 20 maggio 2004 e all’Accordo nazionale 23 marzo 2006, punto III, le
parti concordano che gli importi in atto al 31 maggio 2007 dell’E.E.T.
saranno conglobati con effetto dal 1 giugno 2007, nell’Indennità
Territoriale di Settore per gli operai e nel Premio di Produzione per gli
impiegati secondo gli importi riportati nella tabella di cui all’allegato
2, che si intende facente parte del presente accordo.
ARTICOLO 3 – MENSA
Con
riferimento ai punti 1) e 2) dell’articolo 10 del Contratto Integrativo
Provinciale del 29 marzo 1999, le parti convengono che l’indennità
sostitutiva del servizio mensa venga incrementata nella misura di € 0,70
giornaliere, a decorrere dal 1 giugno 2007.
ARTICOLO 4 – FERIE
Salvo
diversi accordi aziendali, i periodi di godimento delle ferie collettive
saranno quelli appresso indicati:
-
due settimane nel mese di agosto;
-
una settimana in occasione delle feste natalizie e di fine anno.
ARTICOLO 5 – SORVEGLIANZA SANITARIA
Le
parti, convengono che l’istituto della mutualizzazione
delle visite mediche, previsto dall’Accordo Integrativo provinciale
del 1 agosto 2003, sia sostenuto in via ordinaria dalla Cassa Edile, facendo
ricorso alle risorse presenti nella propria disponibilità.
ARTICOLO 6 – RAPPRESENTANTE TERRITORIALE
DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
Con
riferimento all’articolo 22 del Contratto Integrativo Provinciale del 29
marzo 1999, le parti concordano sull’opportunità di proseguire per un
ulteriore anno, a partire dal 1 giugno 2007, la sperimentazione avviata.
A
partire dalla medesima data si conviene che la sperimentazione riguarderà
l’attività di RLST, che dovrà essere svolta nell’ambito delle province
di Cagliari, Carbonia-Iglesias e Medio Campidano.
Ai
fini dell’efficacia, la nomina deve essere comunicata alla Organizzazione
datoriale firmataria del presente accordo.
ARTICOLO 7 – ALIQUOTE CONTRIBUTIVE
Ai
sensi dell’articolo 38, comma 9, punto 1, del CCNL 20 maggio 2004, le parti
convengono di diminuire il contributo per l’anzianità professionale edile
dello 0,20%.
Pertanto,
a far data dal 1 giugno 2007, il contributo per l’anzianità professionale
edile risulta pari alla aliquota dello 3,52%, da calcolarsi sugli elementi
della retribuzione di cui al punto 3) dell’articolo 24 del CCNL 20 maggio
2004.
Al
fine di assicurare le risorse per far fronte agli oneri derivanti dalla
mutualizzazione delle prestazioni per imprese e lavoratori, ai sensi
dell’articolo 38, comma 9, punto 2, del CCNL 20 maggio 2004 le parti
convengono di incrementare il contributo dovuto alla Cassa Edile a carico dei
datori di lavoro della percentuale dello 0,10%.
Pertanto,
a far data dal 1 giugno 2007, l’aliquota complessiva per il calcolo dei
contributi dovuti alla Cassa Edile viene determinata nella misura del 2,40%,
di cui il 2% a carico dell’impresa e lo 0,40% a carico del lavoratore, da
calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3)
dell’articolo 24 del CCNL 20 maggio 2004.
Preso
atto che le risorse destinate al CPT non sono sufficienti alla copertura
degli oneri derivanti dall’attività svolta, le parti convengono di
aumentare il contributo nella misura dello 0,07%.
Pertanto,
a far data dal 1 giugno 2007, il contributo al CPT risulta pari alla aliquota
dello 0,32%, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto
3) dell’articolo 24 del CCNL 20 maggio 2004.
Preso
atto che le risorse destinate al Fondo RLST non sono sufficienti alla
copertura degli oneri derivanti dall’esercizio dell’attività di
rappresentante della sicurezza, le parti convengono di aumentare il
contributo nella misura dello 0,03%
Pertanto,
a partire dal 1 giugno 2007, il contributo a carico dei datori di lavoro, da
versare al Fondo RLST costituito presso la Cassa Edile, risulta pari alla
aliquota dello 0,08%, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui
al punto 3) dell’articolo 24 del CCNL 20 maggio 2004.
La
tabella di cui all’allegato 3, che si intende facente parte del presente
accordo, ha valore ricognitivo e riepilogativo delle aliquote contributive in
vigore a far data dal 1 giugno 2007.
ARTICOLO 8 – ENTI PARITETICI
Le
parti, nel ritenere che il sistema degli Enti Paritetici della Provincia di
Cagliari, Cassa Edile, Scuola Edile e Comitato Paritetico Territoriale
costituiti e gestiti dalla
Sezione Costruzione Edili aderente all’Ance e dalle organizzazioni
territoriali di categoria Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil vada
supportato e rafforzato, si impegnano specificamente a sostenere ogni
iniziativa tesa a promuovere l’adesione delle imprese e dei lavoratori al
sistema bilaterale.
In
relazione a quanto espresso sopra, e in via sperimentale durante la vigenza
del contratto integrativo, viene istituita una Commissione Paritetica, con il
compito di verificare la possibilità di incrementare le prestazioni a favore
del sopra citato sistema degli Enti Paritetici della Provincia di Cagliari in
presenza di aumenti significativi e costanti della massa salari registrata
dalla Cassa Edile.
Nella
medesima logica di rafforzamento del sistema, le parti si impegnano a perseguire
una politica di razionalizzazione e di ottimizzazione delle risorse.
A
tal fine concordano nel procedere alla realizzazione della sede della
Cittadella delle Costruzioni, della Formazione e della Sicurezza del settore
edile, quale unica sede logistica degli enti paritetici Cassa Edile, Scuola
Edile e Cpt.
Nelle
more della realizzazione del progetto, le parti convengono di affidare alla
Commissione Paritetica il compito di verificare le condizioni per realizzare,
comunque e anche in parte, il coordinamento e l’accorpamento logistico
della Cassa Edile, della Scuola Edile e del Comitato Paritetico Territoriale
presso una unica sede.
Considerato
inoltre che le azioni precedentemente poste, volte a incrementare il monte
salari, hanno fornito buoni risultati, le parti convengono di affidare alla
Commissione Paritetica il compito di verificare le condizioni per istituire
un meccanismo premiale a favore delle imprese aderenti.
ARTICOLO 9 – VALIDITA’, DECORRENZA,
DURATA.
Per
quanto non espressamente trattato nel presente accordo, restano valide le
disposizioni contenute nel Contratto Integrativo del 1 agosto 2003, fino alla
completa redazione di un testo coordinato.
Le
norme contenute nel presenta accordo entrano in vigore da giorno della
sottoscrizione. Sono fatte salve le diverse decorrenze previste nelle singole
previsioni del presente accordo.
Il
presente accordo avrà vigenza fino alla scadenza che sarà fissata per i
contratti integrativi provinciali in sede di rinnovo del ccnl 20 maggio 2004.
Letto,
approvato e sottoscritto.
Per
la Sezione Costruttori Edili
per la Feneal-Uil
per
la Filca-Cisl
per
la Fillea-Cgil
ALLEGATO
1
ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE A PARTIRE
DAL 1 GIUGNO 2007:
LIVELLI
E.E.T. ORARIO
OPERAIO IV LIVELLO
€ 0,34
OPERAIO SPECIALIZZATO € 0,32
OPERAIO QUALIFICATO
€ 0,28
OPERAIO COMUNE € 0,24
B) CUSTODI, GUARDIANI € 0,22
PORTINAI, FATTORINI
USCIERI, INSERVIENTI
C) CUSTODI, PORTINAI,
€ 0,18
GUARDIANI CON
ALLOGGIO
LIVELLI
E.E.T. MENSILE
7
€ 83,81
6
€ 75,42
5
€ 62,65
4
€ 58,66
3
€ 54,47
2
€ 49,02
1
€ 41,90
ALLEGATO 2
INDENNITA’ TERRITORIALE DI SETTORE A
PARTIRE DAL 1 GIUGNO 2007.
LIVELLI
I.T.S ORARIA
OPERAIO IV LIVELLO € 1,12
OPERAIO SPECIALIZZATO € 1,05
OPERAIO QUALIFICATO
€ 0,94
OPERAIO COMUNE
€ 0,81
B) CUSTODI, GUARDIANI € 0,72
PORTINAI, FATTORINI
USCIERI, INSERVIENTI
C) CUSTODI, PORTINAI, € 0,64
GUARDIANI CON ALLOGGIO
PREMIO DI PRODUZIONE A PARTIRE DAL 1 GIUGNO
2007
LIVELLI
PREMIO DI PRODUZIONE MENSILE
7
€ 277,49
6
€ 253,81
5
€ 212,75
4
€ 193,37
3
€ 177,70
2
€ 160,70
1
€ 138,19
ALLEGATO
3
Aliquota
aliquota
per le imprese
per i lavorator
Cassa
Edile
2%
0,40%
Scuola
Edile
0,20%
-
APE
3,52%
-
CPT
0,32%
-
RLST
0,08%
-
Subtotale
6,12%
0,40%
Quota
Nazionale
0,222%
0,222%
Quota
Provinciale
0,50%
0,50%
Totale
6,842% 1,122%
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