Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Cagliari
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Accordo per il rinnovo del contratto provinciale dell'edilizia integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 20 maggio 2004

 

Il giorno 7 giugno 2007 presso la sede dell’Associazione Industriali delle Province della Sardegna Meridionale, Cagliari, Carbonia-Iglesias e Medio Campidano

tra

la Sezione Costruttori Edili dell’Associazione Industriali delle Province della Sardegna Meridionale, Cagliari, Carbonia-Iglesias e Medio Campidano, rappresentata dal Presidente Ing. Maurizio de Pascale, e da una delegazione di imprenditori composta da: Geom.Francesco Ciusa, Sig.ra Simona Pellegrini, Ing. Alessandro Turno, Sig.Luciano Randaccio, Sig.ra Silvia Petagna, Geom.Valter Odoni, assistiti dall’Avv. Gianluca Lavena, in rappresentanza dell’Associazione degli Industriali delle Province della Sardegna Meridionale, Cagliari, Carbonia-Iglesias e Medio Campidano, dalla Dott.ssa Lucia Zedda e dal Dott. Maurizio Carducci, della Sezione Costruttori Edili

e

le Segreterie Territoriali

FENEAL - UIL di Cagliari, Carbonia-Iglesias e Medio Campidano rappresentata dai Sigg. Giovanni Olla, Ettore Palmas, Samuele Piras e Silvana Piseddu;

FILCA - CISL di Cagliari e Medio Campidano rappresentata dai Sigg. Gianni Abis, Marco Ambu e Giuseppe Atzei;

FILCA - CISL del Sulcis Carbonia Iglesias rappresentata dai Sigg. Daniele Mele, Luigi Piras e Giorgio Cicciloni;

FILLEA - CGIL di Cagliari rappresentata dai Sigg. Enrico Cordeddu, Erika Collu, Guido Lai, Carlo Madeddu e Marco Zuddas ;

FILLEA - CGIL del Medio Campidano rappresentata dai Sigg. Alberto Mulas, Simone Steri e Luciano Usai;

 

FILLEA - CGIL del Sulcis Iglesiente rappresentata dai Sigg. Giovanni Brundu, Roberto Sanna e Giancarlo Atzori;

 

visto

l’art.38 del contratto collettivo nazionale di lavoro 20 maggio 2004 e il punto III dell’accordo nazionale 23 marzo 2006;

richiamata

ai fini della determinazione dell’ambito di applicazione la premessa al contratto collettivo nazionale di lavoro 20 maggio 2004, che si intende qui integralmente riportata;

si conviene quanto segue

per la stipula dell’accordo di rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro, integrativo del ccnl 20 maggio 2004, valido per gli operai e gli impiegati dipendenti delle imprese edili e affini che operano nelle province di Cagliari, Carbonia-Iglesias e Medio Campidano.

ARTICOLO 1 - ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE

In conformità dell’accordo nazionale del 23 marzo 2006 e in coerenza con quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993 e dagli articoli 12, 38 e 46 del contratto collettivo nazionale di lavoro 20 maggio 2004, si concorda che, a decorrere dal 1 giugno 2007, la misura dell’Elemento Economico Territoriale (E.E.T.) è stabilita nella percentuale del 7% dei minimi di paga base e di stipendio in vigore al 1 marzo 2006, secondo gli importi riportati nella tabella di cui all’allegato 1, che si intende facente parte del presente accordo.

Nella determinazione dell’E.E.T si tiene conto dell’andamento economico del settore e dei suoi risultati, dell’andamento occupazionale nonché dei seguenti indicatori:

-          numero delle imprese e dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile, numero delle ore lavorate e relativo monte salari;

-          numero e importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati;

-          numero e importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori;

-          numero di DURC rilasciati dalla Cassa Edile;

-          numero delle ore di Cassa Integrazioni Guadagni Ordinaria autorizzate per mancanza di lavoro nel settore;

-          numero dei lavoratori edili iscritti nelle liste di mobilità ed in cassa integrazione guadagni straordinaria o ordinaria per mancanza di lavoro;

-          attivazione di finanziamenti, compresi quelli derivanti da fondi strutturali;

-          attivazione di stanziamenti da parte degli Enti Pubblici per opere cantierizzate;

Le parti, durante il periodo di vigenza del presente contratto, si incontreranno entro il mese di febbraio di ogni anno per procedere alla verifica dell’andamento degli indicatori, presi a riferimento per la determinazione della misura dell’EET, rispetto all’anno immediatamente precedente, allo scopo di confermare o variare la misura dell’EET .

Le parti, in occasione della verifica annuale, potranno individuare altri indicatori o sostituire quelli in precedenza stabiliti.

Le parti si danno reciprocamente atto che la struttura dell’Elemento Economico Territoriale e’ coerente con quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993 e dall’articolo 2 del D.L. 25 marzo 1997, n.67 convertito nella legge 23 maggio 1997, n.135, in quanto il riferimento agli indicatori concordati consente di apprezzare l’andamento dei risultati del settore a livello territoriale anche in funzione degli elementi di produttività, qualità e competitività.

ARTICOLO 2 – INDENNITA’ TERRITORIALE DI SETTORE E PREMIO DI PRODUZIONE

Con riferimento alla nota a verbale di cui all’articolo 12, alla dichiarazione a verbale dell’articolo 38 e alla nota a verbale dell’articolo 46 del CCNL 20 maggio 2004 e all’Accordo nazionale 23 marzo 2006, punto III, le parti concordano che gli importi in atto al 31 maggio 2007 dell’E.E.T. saranno conglobati con effetto dal 1 giugno 2007, nell’Indennità Territoriale di Settore per gli operai e nel Premio di Produzione per gli impiegati secondo gli importi riportati nella tabella di cui all’allegato 2, che si intende facente parte del presente accordo.

ARTICOLO 3 – MENSA

Con riferimento ai punti 1) e 2) dell’articolo 10 del Contratto Integrativo Provinciale del 29 marzo 1999, le parti convengono che l’indennità sostitutiva del servizio mensa venga incrementata nella misura di € 0,70 giornaliere, a decorrere dal 1 giugno 2007.

ARTICOLO 4 – FERIE

Salvo diversi accordi aziendali, i periodi di godimento delle ferie collettive saranno quelli appresso indicati:

-          due settimane nel mese di agosto;

-          una settimana in occasione delle feste natalizie e di fine anno.

ARTICOLO 5 – SORVEGLIANZA SANITARIA

Le parti, convengono che l’istituto della mutualizzazione  delle visite mediche, previsto dall’Accordo Integrativo provinciale del 1 agosto 2003, sia sostenuto in via ordinaria dalla Cassa Edile, facendo ricorso alle risorse presenti nella propria disponibilità.

ARTICOLO 6 – RAPPRESENTANTE TERRITORIALE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Con riferimento all’articolo 22 del Contratto Integrativo Provinciale del 29 marzo 1999, le parti concordano sull’opportunità di proseguire per un ulteriore anno, a partire dal 1 giugno 2007, la sperimentazione avviata.

A partire dalla medesima data si conviene che la sperimentazione riguarderà l’attività di RLST, che dovrà essere svolta nell’ambito delle province di Cagliari, Carbonia-Iglesias e Medio Campidano.

Ai fini dell’efficacia, la nomina deve essere comunicata alla Organizzazione datoriale firmataria del presente accordo.

ARTICOLO 7 – ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

Ai sensi dell’articolo 38, comma 9, punto 1, del CCNL 20 maggio 2004, le parti convengono di diminuire il contributo per l’anzianità professionale edile dello 0,20%.

Pertanto, a far data dal 1 giugno 2007, il contributo per l’anzianità professionale edile risulta pari alla aliquota dello 3,52%, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’articolo 24 del CCNL 20 maggio 2004.

Al fine di assicurare le risorse per far fronte agli oneri derivanti dalla mutualizzazione delle prestazioni per imprese e lavoratori, ai sensi dell’articolo 38, comma 9, punto 2, del CCNL 20 maggio 2004 le parti convengono di incrementare il contributo dovuto alla Cassa Edile a carico dei datori di lavoro della percentuale dello 0,10%.

Pertanto, a far data dal 1 giugno 2007, l’aliquota complessiva per il calcolo dei contributi dovuti alla Cassa Edile viene determinata nella misura del 2,40%, di cui il 2% a carico dell’impresa e lo 0,40% a carico del lavoratore, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’articolo 24 del CCNL 20 maggio 2004.

Preso atto che le risorse destinate al CPT non sono sufficienti alla copertura degli oneri derivanti dall’attività svolta, le parti convengono di aumentare il contributo nella misura dello 0,07%.

Pertanto, a far data dal 1 giugno 2007, il contributo al CPT risulta pari alla aliquota dello 0,32%, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’articolo 24 del CCNL 20 maggio 2004.

Preso atto che le risorse destinate al Fondo RLST non sono sufficienti alla copertura degli oneri derivanti dall’esercizio dell’attività di rappresentante della sicurezza, le parti convengono di aumentare il contributo nella misura dello 0,03%

Pertanto, a partire dal 1 giugno 2007, il contributo a carico dei datori di lavoro, da versare al Fondo RLST costituito presso la Cassa Edile, risulta pari alla aliquota dello 0,08%, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’articolo 24 del CCNL 20 maggio 2004.

La tabella di cui all’allegato 3, che si intende facente parte del presente accordo, ha valore ricognitivo e riepilogativo delle aliquote contributive in vigore a far data dal 1 giugno 2007.

ARTICOLO 8 – ENTI PARITETICI

Le parti, nel ritenere che il sistema degli Enti Paritetici della Provincia di Cagliari, Cassa Edile, Scuola Edile e Comitato Paritetico Territoriale costituiti e gestiti  dalla Sezione Costruzione Edili aderente all’Ance e dalle organizzazioni territoriali di categoria Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil vada supportato e rafforzato, si impegnano specificamente a sostenere ogni iniziativa tesa a promuovere l’adesione delle imprese e dei lavoratori al sistema bilaterale.

In relazione a quanto espresso sopra, e in via sperimentale durante la vigenza del contratto integrativo, viene istituita una Commissione Paritetica, con il compito di verificare la possibilità di incrementare le prestazioni a favore del sopra citato sistema degli Enti Paritetici della Provincia di Cagliari in presenza di aumenti significativi e costanti della massa salari registrata dalla Cassa Edile.

Nella medesima logica di rafforzamento del sistema, le parti si impegnano a  perseguire una politica di razionalizzazione e di ottimizzazione delle risorse.

 

A tal fine concordano nel procedere alla realizzazione della sede della Cittadella delle Costruzioni, della Formazione e della Sicurezza del settore edile, quale unica sede logistica degli enti paritetici Cassa Edile, Scuola Edile e Cpt.

Nelle more della realizzazione del progetto, le parti convengono di affidare alla Commissione Paritetica il compito di verificare le condizioni per realizzare, comunque e anche in parte, il coordinamento e l’accorpamento logistico della Cassa Edile, della Scuola Edile e del Comitato Paritetico Territoriale presso una unica sede.

Considerato inoltre che le azioni precedentemente poste, volte a incrementare il monte salari, hanno fornito buoni risultati, le parti convengono di affidare alla Commissione Paritetica il compito di verificare le condizioni per istituire un meccanismo premiale a favore delle imprese aderenti.

ARTICOLO 9 – VALIDITA’, DECORRENZA, DURATA.

Per quanto non espressamente trattato nel presente accordo, restano valide le disposizioni contenute nel Contratto Integrativo del 1 agosto 2003, fino alla completa redazione di un testo coordinato.

Le norme contenute nel presenta accordo entrano in vigore da giorno della sottoscrizione. Sono fatte salve le diverse decorrenze previste nelle singole previsioni del presente accordo.

Il presente accordo avrà vigenza fino alla scadenza che sarà fissata per i contratti integrativi provinciali in sede di rinnovo del ccnl 20 maggio 2004.

 

Letto, approvato e sottoscritto.

 

Per la Sezione Costruttori Edili                                         per la Feneal-Uil

per la Filca-Cisl

per la Fillea-Cgil

ALLEGATO 1

ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE A PARTIRE DAL 1 GIUGNO 2007:

LIVELLI                                                                        E.E.T. ORARIO

OPERAIO IV LIVELLO                                                       € 0,34

OPERAIO SPECIALIZZATO                                                € 0,32

OPERAIO QUALIFICATO                                                   € 0,28

OPERAIO COMUNE                                                           € 0,24 

B) CUSTODI, GUARDIANI                                                  € 0,22

     PORTINAI, FATTORINI

      USCIERI, INSERVIENTI

C) CUSTODI, PORTINAI,                                                   € 0,18

    GUARDIANI CON ALLOGGIO 

 

LIVELLI                                     E.E.T. MENSILE

7                                                          € 83,81

6                                                          € 75,42

5                                                          € 62,65

4                                                          € 58,66

3                                                          € 54,47

                                                         € 49,02

1                                                          € 41,90

 

 

ALLEGATO 2

INDENNITA’ TERRITORIALE DI SETTORE A PARTIRE DAL 1 GIUGNO 2007.

LIVELLI                                                            I.T.S ORARIA

OPERAIO IV LIVELLO                                           € 1,12

OPERAIO SPECIALIZZATO                                    € 1,05

OPERAIO QUALIFICATO                                        € 0,94

OPERAIO COMUNE                                                € 0,81

B) CUSTODI, GUARDIANI                                       € 0,72

     PORTINAI, FATTORINI

      USCIERI, INSERVIENTI

C) CUSTODI, PORTINAI,                                        € 0,64

    GUARDIANI CON ALLOGGIO

 

 

PREMIO DI PRODUZIONE A PARTIRE DAL 1 GIUGNO 2007

LIVELLI                        PREMIO DI PRODUZIONE MENSILE

7                                              € 277,49

6                                              € 253,81

5                                              € 212,75

4                                              € 193,37

3                                              € 177,70

2                                              € 160,70

1                                              € 138,19

 

ALLEGATO 3

Aliquota                    aliquota

                                  per le imprese                per i lavorator

Cassa Edile                         2%                                0,40%

Scuola Edile                        0,20%                               -

APE                                    3,52%                               -

CPT                                    0,32%                               -

RLST                                  0,08%                               -

Subtotale                            6,12%                            0,40%

Quota Nazionale                  0,222%                          0,222%

Quota Provinciale                 0,50%                           0,50%

Totale                                6,842%                          1,122%

 

  

 

 

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