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Contratto
provinciale dell'edilizia
integrativo del
contratto collettivo nazionale di lavoro |

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Il giorno 29 marzo 1999,
presso la sede dell'Associazione degli Industriali della Provincia di
Cagliari,
tra
l'Associazione degli
Industriali della Provincia di Cagliari - Sezione Costruttori Edili, aderente
all'ANCE - rappresentata dal Presidente, Ing. Lucio Planta e da una
delegazione di imprenditori, composta dai signori Ing. Efisio Angius e Geom.
Giustino Valtellino, assistiti dal Dott. Gianluca Lavena, in rappresentanza
dell'Associazione degli Industriali, dalla Dott.ssa Lucia Zedda, Segretario
della Sezione Costruttori, e dal Dott. Maurizio Carducci, della medesima
Sezione
e, in ordine alfabetico
la Federazione Lavoratori
Edili, Affini e del Legno - Fe.N.E.A.L.- aderente all'Unione Italiana del
Lavoro - U.I.L. - rappresentata dai Signori Paolo Orru', Giovanni Olla e
Silvana Piseddu e da una delegazione di lavoratori composta dai Signori
Antonio Piscedda e Ignazio Gherazzu
la Federazione Italiana
Lavoratori Costruzioni e Affini - FILCA - aderente alla Confederazione
Italiana Sindacati Lavoratori - CISL - rappresentata dal Sig. Giovanni Matta
e dal Sig. Clirio Sanna e da una delegazione di lavoratori composta dai
Signori Gianni Abis, Marco Ambu, Tonino Brau, Salvatore Cherchi e Daniele
Mele;
la Federazione Italiana
Lavoratori del Legno, dell'Edilizia, Industrie Affini ed Estrattive - FILLEA
- aderente alla Confederazione Generale Italiana del Lavoro - CGIL
rappresentata dai Sig. Carmelo Farci, Salvatore Sollai, Franco Testoni e da
una delegazione di lavoratori composta dai Signori Enrico Cordeddu, Carlo
Madeddu e Alberto Mulas;
visti
il contratto collettivo
nazionale di lavoro 5 luglio 1995, e in particolare l'articolo 39 del
contratto medesimo, nonché l'accordo collettivo 11 giugno 1997, sottoscritti
dalle competenti associazioni di categoria, coordinati con l'articolo 2 della
legge 23 maggio 1997, n.135, la circolare INPS n.114 del 1 giugno 1998 e il
messaggio INPS n. 21760 del 2 giugno,
richiamata
la premessa al citato C.C.N.L.
5 luglio 1995, che si intende qui integralmente riportata,
si conviene quanto segue
per la stipula del contratto
collettivo provinciale di lavoro, integrativo, per gli operai e impiegati
dipendenti dalle imprese edili ed affini, del C.C.N.L. 5 luglio 1995, la cui
applicazione è limitata alle imprese che svolgono le lavorazioni elencate
nel sopra citato C.C.N.L. nell'ambito della Provincia di Cagliari.
SISTEMA DI CONCERTAZIONE E DI
INFORMAZIONE
COMMISSIONE INTERSINDACALE
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visto quanto previsto
dal C.C.N.L. 5 luglio 1995 nel capitolo "Sistema di
concertazione e di informazione";
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ravvisato l'intento
di realizzare una politica sindacale concorde, programmata ed
unitaria, nel quadro di rela-zioni sindacali lineari e coerenti;
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considerato che le
parti contraenti concordano sull'opportunità di affidare ad un
organismo paritetico e stabile il compito di affrontare di volta in
volta le problematiche più urgenti per il settore;
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le parti raggiungono l'accordo
sulla istituzione della Commissione Intersindacale, quale organismo
permanente per la gestione delle Relazioni Industriali, in ottemperanza a
quanto previsto nel capitolo "Sistema di concertazione e di
informazione" del C.C.N.L. 5 luglio 1995.
Gli obiettivi di cui in
premessa verranno perseguiti mediante consultazioni periodiche tra le
Organizzazioni Territoriale dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie
del presente Accordo, rappresentate nella Commissione Intersindacale.
La Commissione è composta di
sei membri, tre di parte datoriale e tre di parte sindacale.
La Commissione Intersindacale
affronterà e gestirà le problematiche concernenti il settore realizzando le
iniziative comuni che si renderanno necessarie dall'analisi, elaborazione e
utilizzo dei dati forniti dall'osservatorio.
Col presente Accordo, le parti
decidono di fissare il primo obiettivo, oggetto dell'attività della
Commissione Intersindacale, nella LOTTA AL LAVORO NERO.
OSSERVATORIO TERRITORIALE SUL
MERCATO DEL LAVORO E SUGLI APPALTI.
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ribadito l'intento di
attivare iniziative comuni per il superamento del lavoro irregolare,
delle inadempienze nel rapporto di lavoro e della concorrenza sleale
tra le imprese;
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ravvisata
l'opportunità di dotare il settore di strumenti che consentano lo
studio, la previsione e la programmazione di interventi per lo
sviluppo del comparto edile;
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riaffermato l'impegno
a monitorare costantemente l'intero iter procedurale concernente
l'aggiudicazione dei lavori pubblici;
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le parti concordano di
istituire, per la provincia di Cagliari, un Osservatorio territoriale del
mercato del lavoro e degli appalti.
L'osservatorio ha l'obiettivo
di creare un sistema informativo che analizzi ed elabori i seguenti dati
aggregati:
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andamento della
domanda pubblica, nonché della domanda derivante dagli investimenti
privati per la realizzazione di opere di interesse pubblico;
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evoluzione
dell'offerta, con riguardo alla tipologia di imprese, ai livelli di
concentrazione e di specializzazione;
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andamento del mercato
del lavoro, con riferimento ai fabbisogni occupazionali, ai processi
di ingresso nel settore, alla mobilità, ai tempi di occupazione,
alla formazione professionale, alla struttura del costo del lavoro e
ai riflessi sul piano occupazionale e contributivo;
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andamento delle
condizioni di sicurezza sul lavoro.
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L'osservatorio dovrà inoltre
assolvere il compito di fornire un adeguato supporto conoscitivo al sistema
di concertazione a livello territoriale, in modo da consentire alle parti di
disporre degli elementi informativi necessari ad individuare indirizzi comuni
in materia di politiche degli investimenti, di politica industriale e del
lavoro.
In funzione del raggiungimento
degli obiettivi di cui sopra, l'attività dell'osservatorio sarà articolata
nel modo seguente:
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1)
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eseguire una raccolta
di dati mediante sistemi informatici finalizzata a soddisfare gli
obiettivi concordati, da realizzarsi tramite il rilevamento, con
periodicità costante, dei dati specifici di settore forniti sia
dagli Enti Paritetici che da altre fonti;
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2)
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completare ed
integrare i dati reperibili dalle fonti informative interne con
altri dati ed elaborazioni sul settore delle costruzioni da
acquisire presso:
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a)
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enti pubblici
istituzionalmente preposti a produrre strumenti conoscitivi o
detentori di dati, ancorché settoriali, in dipendenza delle proprie
attività;
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b)
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banche dati
specializzate in ricerche riguardanti il settore, centri di
rilevazione dei dati sugli appalti pubblici, altre fonti da
individuare congiuntamente;
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c)
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soggetti interni al
settore delle costruzioni, comprese le conoscenze tradizionalmente
prodotte dall'ANCE e dalle Organizzazioni Sindacali.
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Il programma operativo
dell'osservatorio è deciso dalla Commissione Intersindacale, la quale dovrà
individuare:
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gli obiettivi da
raggiungere per fasi progressive;
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le risorse umane da
utilizzare;
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L'osservatorio per il suo
funzionamento sarà dotato di un apposito regolamento, propedeutico
all'inizio delle attivi-tà, previsto per il 30 giugno l999.
L'osservatorio, per lo
svolgimento delle sue attività, si avvarrà della struttura della Cassa
Edile e potrà richiedere la collaborazione degli altri enti paritetici.
I programmi conoscitivi e
operativi dell'osservatorio non dovranno prevedere oneri aggiuntivi
Articolo 1
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
(SUBAPPALTI)
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1 -
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Si ribadisce la
validità di quanto previsto dall'art. 15 del C.C.N.L, e, al fine di
favorirne la completa applicazione, si conviene che l'obbligo della
comunicazione ai dirigenti delle R.S.A. o, in mancanza di questa, ai
sindacati competenti per la circoscrizione territoriale, per il
tramite della organizzazione territoriale dei datori di lavoro
aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, deve essere
effettuata entro 15 giorni prima dell'inizio della esecuzione dei
lavori affidati in appalto o subappalto e comunque prima dell'inizio
del medesimo.
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2 -
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Tutto ciò premesso
le parti convengono che, per quanto non previsto dal citato articolo
del C.C.N.L., valgono le disposizioni delle leggi vigenti.
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Articolo 2
AMBIENTE Dl LAVORO
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1 -
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Nel ribadire
l'impegno per un rigoroso rispetto di quanto stabilito dall'art. 87
del C.C.N.L., le parti fanno altresì carico alle imprese di far
effettuare, ai propri dipendenti operanti in aziende con ambiente
nocivo, le visite mediche riconosciute ai lavoratori delle società
committenti. Nei casi nei quali non sia possibile l'eliminazione
dell'ambiente nocivo verrà istituita con i criteri, le misure e nei
casi contemplati dall'art. 21 del C.C.N.L., una indennità di
nocivo, qualora della stessa usufruiscano i lavoratori delle società
committenti operanti nel medesimo ambiente.
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2 -
|
Quanto sopra in
attesa che al problema vengano date adeguate soluzioni da parte
degli enti pubblici competenti
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3 -
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Si riporta per esteso
il testo integrale dell'art. 87 del C.C.N.L. vigente:
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"A)
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Nell'intento di
migliorare le condizioni ambientali e di igiene nei luoghi di
lavoro, si fa obbligo alle imprese di mettere a disposizione degli
operai occupati nei cantieri:
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a)
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un locale uso
spogliatoio, riscaldato durante i mesi freddi;
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b)
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un locale uso
refettorio, riscaldato durante i mesi freddi;
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c)
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uno scaldavivande;
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d)
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servizi igienico -
sanitari con acqua corrente
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Data la particolare natura
dell'attività edilizia, le misure di cui ai punti a) e b) potranno essere
attuate anche con baracche coibentate, metalliche o di legno fisse o mobili,
ovvero con altri elementi provvisionali e, per i piccoli cantieri, potranno
avere sede in un unico locale purché diviso.
Tutte le misure di cui sopra
dovranno essere apprestate non oltre 15 giorni lavorativi dall'avvio
lavorativo del cantiere, purché questo abbia una precisa localizzazione e
non ostino condizioni obiettive in relazione anche alla durata del cantiere.
Ove risulti necessario e ne
sussistano le condizioni, in relazione alla localizzazione e alla durata dei
cantieri, le disposizioni di cui al presente articolo potranno trovare
attuazione con la predisposizione di servizi comuni a più imprese.
Ferme restando le norme di
legge in materia, le Organizzazioni territoriali potranno stabilire il numero
minimo di dipendenti necessario per gli apprestamenti di cui al presente
articolo.
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"B)
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E' istituito il
libretto sanitario e dei dati biostatistici nel quale saranno
registrati i dati analitici concernenti:
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-
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eventuali visite di
assunzione;
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visite periodiche
effettuate dall'azienda per obbligo di legge;
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-
|
controlli effettuati
da servizi ispettivi degli istituti previdenziali a norma del
secondo comma dell'art. 5 della legge n. 300/1970;
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-
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visite di idoneità
fisica effettuate da Enti pubblici ed Istituti specializzati di
diritto pubblico a norma del terzo comma dell'art. 5 della legge n.
300/1970.
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infortuni sul lavoro;
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-
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malattie
professionali;
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-
|
assenze per malattia
e infortunio.
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Il libretto sarà fornito a
cura delle Casse Edili, sulla base di un facsimile predisposto dalle
Associazioni Nazionali, e distribuito in duplice copia di cui una al
lavoratore e l'altra all'impresa con vincolo di segretezza.
Le modalità per le
registrazioni sul libretto, per la tenuta, riconsegna e la sostituzione in
caso di smarrimento del libretto stesso saranno disciplinate dalle
Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
E' istituito, secondo un
facsimile stabilito a livello nazionale, il registro dei dati ambientali e
biostatistici la cui adozione é demandata alle Associazioni territoriali.
Le disposizioni contrattuali
di cui al presente punto B) saranno coordinate con eventuali norme di legge
che disciplinino in tutto o in parte le stesse materie, con particolare
riguardo al servizio sanitario nazionale".
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"C)
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Per gli addetti ai
videoterminali vanno programmati i controlli sanitari previsti dalle
disposizioni legislative vigenti.
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Articolo 3
COMITATO PARITETICO PER LA
PREVENZIONE INFORTUNI, L'IGIENE E L'AMBIENTE Dl LAVORO.
|
1 -
|
In conformità del
punto A) dell'articolo 88 del vigente C.C.N.L, viene riconfermato
l'articolo 3 del Contratto Integrativo Provinciale 18 giugno 1986
|
|
2 -
|
Per il finanziamento
del Comitato si provvede mediante una percentuale dello 0,50 a
carico dei datori di lavoro da calcolare sulle voci di cui al punto
3 dell'articolo 25 del C.C.N.L. vigente, da accantonare presso la
Cassa Edile in uno speciale fondo denominato "Fondo Comitato
Paritetico per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di
lavoro"
|
Articolo 4
FORMAZIONE PROFESSIONALE
|
1 -
|
Le parti, consapevoli
della grande importanza della formazione professionale quale
elevazione culturale e professionale dei lavoratori, si impegnano ad
individuare e creare le condizioni più opportune per permettere ai
giovani che frequentano i corsi professionali della Scuola Edile di
trovare inserimento nel mondo del lavoro, il tutto nel rispetto
delle leggi vigenti in materia di avviamento al lavoro.
|
|
2 -
|
Le parti si impegnano
a reincontrarsi entro la data del 30 giugno 1999 per discutere i
problemi relativi agli indirizzi inerenti l'attività complessiva
dell'Ente Scuola.
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Articolo 5
PATRONATI
|
1 -
|
In attuazione di
quanto disposto dall'art. 12 della legge 20 maggio 1970, n.300, le
parti concordano che previo avviso al datore di lavoro, potrà
recarsi nei cantieri, nell'intervallo per i pasti e comunque senza
arrecare pregiudizio alla produzione, un rappresentante esterno
degli Istituti di Patronato, aderenti alle OO.SS. firmatarie del
presente contratto, per l'adempimento dei compiti di cui al decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.
|
|
2 -
|
In presenza di
particolari e motivate esigenze, le Organizzazioni Sindacali le
proporranno alla Sezione costruttori Edili che si adopererà, per
quanto possibile, presso le imprese associate per il soddisfacimento
di tali esigenze, fatto salvo il contenuto di quanto precede.
|
Articolo 6
PERIODO DI PROVA
|
1 -
|
Gli operai collocati
in Cassa Integrazione Guadagni straordinaria che abbiano una
anzianità di almeno 2 anni nel settore edile e che non superino un
anno di permanenza in Cassa Integrazione Guadagni straordinaria sono
esonerati dal periodo di prova.
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Articolo 7
ORARIO Dl LAVORO
|
1 -
|
Ai sensi di quanto
previsto dagli articoli 5 e 44 del C.C.N.L. 5 luglio 1995, l'orario
normale contrattuale di lavoro per tutti gli operai di produzione
nonché per gli impiegati del settore é di 40 ore settimanali per
tutti i mesi dell'anno ripartite di norma su cinque giorni dal lunedì
al venerdì.
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|
2 -
|
Resta confermato
quanto stabilito dall'art. 5 lett. b) del vigente C.C.N.L., e cioè
il diritto per gli operai di usufruire di riposi annui pari a 88 ore
mediante:
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a)
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permessi individuali
per complessive 48 ore, che matureranno in misura di un'ora ogni 36
ore;
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b)
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determinazione
dell'orario di lavoro di 35 ore settimanali in un periodo di 8
settimane consecutive a decorrere dal primo lunedì di dicembre.
|
|
3 -
|
La retribuzione per
le 88 ore di cui innanzi é corrisposta mediante l'accantonamento
percentuale presso la Cassa Edile, giusto quanto stabilito dall'art.
l 9 comma quinto del vigente C.C.N.L.
|
|
4 -
|
In occasione del
godimento di tali permessi é corrisposta dall'impresa
l'anticipazione del trattamento economico di cui al punto 4)
articolo 25 del C.C.N.L. per le ore di permesso maturate e godute.
|
|
5 -
|
L'anticipazione in
parola é dedotta dall'importo che per lo stesso operaio l'impresa
é tenuta ad accantonare alla Cassa Edile in applicazione
dell'articolo 19 del C.C.N.L. e nel limite dell'accantonamento
complessivo di cui al citato articolo 19 maturato da ciascun operaio
e non ancora versato alla Cassa Edile.
|
|
6 -
|
Resta salvo
quant'altro predisposto dall'articolo 5 del vigente C.C.N.L.
|
Articolo 8
ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE
|
1 -
|
In conformità agli
accordi nazionali del 1 giugno e del 3 luglio 1997, l'elemento
economico territoriale è determinato in coerenza con quanto
previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dall'articolo 2 del decreto
legge 25 marzo 1997, n.67 convertito nella legge 23 maggio 1997,
n.135.
|
|
2 -
|
Nella determinazione
dell'elemento economico territoriale le parti sottoscritte terranno
conto, avendo riguardo al territorio della provincia, dell'andamento
del settore e dei suoi risultati, nonché dei seguenti ulteriori
indicatori:
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-
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numero di imprese e
di lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Cagliari, numero di ore
lavorate e monte salari relativo alle denunce delle imprese alla
suddetta Cassa;
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-
|
numero e importo
complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati e
cantierati;
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-
|
numero degli addetti
collocati in Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e Straordinaria e
iscritti nelle liste di mobilità e numero di ore autorizzate di
Cassa integrazione.
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3 -
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La determinazione
annuale del valore dell'elemento economico territoriale sarà
effettuata raffrontando l'andamento del settore e dei suoi risultati
nel periodo 1 ottobre-30 settembre immediatamente precedente e
quelli del periodo 1 ottobre 1996-30 settembre l997, che viene
individuato quale periodo fisso di riferimento per la durata del
presente contratto.
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4 -
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Le parti si danno
reciprocamente atto di aver rilevato i dati relativi al periodo
fisso di riferimento.
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|
5 -
|
L'analisi
dell'andamento del settore e dei suoi risultati nel periodo
considerato è stata effettuata:
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-
|
acquisendo i dati
relativi agli indicatori;
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-
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acquisendo
informazioni dall'osservatorio, dagli Enti Paritetici e da altri
centri di monitoraggio, sulla attendibilità per il periodo
considerato degli indicatori;
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-
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individuando quindi
gli indicatori in grado di fornire dati non soggetti a distorsioni,
in numero non inferiore a tre;
|
|
-
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calcolando la
variazione media percentuale degli indicatori scelti.
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6 -
|
Sulla base delle
variazioni relative al numero di imprese iscritte alla Cassa Edile
di Cagliari, al numero di lavoratori complessivamente denunciati e
al monte salari relativo alle medesime denunce, le parti
definiscono, con effetto dal primo giorno del mese successivo alla
stipula del presente accordo, la misura dell'elemento economico
territoriale di cui agli articoli 39, lettera d), e 47 del c.c.n.1.
5 luglio 1995 nella percentuale del 5 % del minimo di paga base,
secondo gli importi riportati nella tabella di cui all'allegato 1,
che si intende facente parte del presente accordo.
|
|
7 -
|
Le parti convengono
di incontrarsi entro il 30 giugno 1999 per verificare, sulla base
degli indici menzionati al comma 2, la possibilità di procedere ad
un aumento del valore dell'elemento economico territoriale come
sopra definito di una misura che comunque non potrà essere
superiore del 2% del minimo di paga base a decorrere dal 1 lug1io
1999.
|
|
8 -
|
L'erogazione dell'E.E.T,
negli importi di cui al comma 6 o, nel caso si verificassero le
condizioni in esso previste, del comma 7, sarà confermata anche per
gli anni 2000 e 2001 a seguito di verifica degli indici di cui al
comma 2, da effettuarsi rispettivamente entro il mese di gennaio
2000 ed entro il mese di gennaio 2001.
|
|
9 -
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Le parti si danno
reciprocamente atto che la struttura dell'elemento economico
territoriale è coerente con quanto previsto dall'articolo 2 del
D.L. 25 marzo 1997, n.67 convertito nella legge 23 maggio 1997,
n.135, dalla circolare INPS n. 114 del 1 giugno 1998 e dal messaggio
INPS n. 21760 del 2 giugno 1998
|
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10 -
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Le parti convengono
che gli importi dell'indennità territoriale di settore, per gli
operai, e del premio di produzione, per gli impiegati, vengano
mantenuti nelle cifre determinate, rispettivamente, dall'allegato A
e dall'allegato B del contratto integrativo provinciale di lavoro
del 22 novembre 1987.
|
Articolo 9
ATTREZZI DA LAVORO
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1 -
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A conferma di quanto
stabilito dall'art. 9 del Contratto lntegrativo Provinciale 18
giugno 1986 viene ribadito l'obbligo delle imprese per la fornitura
degli attrezzi da lavoro, del cui acquisto verrà incaricato
personale competente.
|
|
2 -
|
Ove l'impresa non
fornisca gli attrezzi, corrisponderà, agli operai che usano i
propri, una indennità di £. 20.000 mensili.
|
Articolo 10
MENSA
|
1 -
|
A decorrere dal 1
gennaio 1999 l'indennità' sostitutiva di mensa viene aumentata di
lire 750 giornaliere, per un totale complessivo di lire 3.250
giornaliere .
|
|
2 -
|
Dal 1 gennaio 2000,
l'indennità sostitutiva di mensa viene ulteriormente aumentata di
lire 500, per un totale complessivo di lire 3.750 giornaliere.
|
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3 -
|
L'indennità
sostitutiva di mensa è legata alla effettiva prestazione di lavoro.
|
|
4 -
|
L'indennità
sostitutiva di mensa resterà assorbita, fino a concorrenza del 50%,
da eventuali trattamenti aziendali in atto allo stesso titolo.
|
|
5 -
|
La predetta indennità
non verrà corrisposta nel caso di istituzione del servizio mensa
|
Servizio
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1 -
|
Per i cantieri di
durata non inferiore ad un anno che occupino almeno 40 dipendenti di
cui il 70% richieda di consumare in via continuativa un pasto caldo
in cantiere, verrà istituito il servizio di mensa.
|
|
2 -
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Qualora il numero dei
dipendenti utenti del servizio scendesse al di sotto del 50% il
servizio verrà sospeso
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3 -
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Nel caso in cui il
numero dei dipendenti del cantiere dovesse ridursi a meno di 25 unità,
cesserà l'obbligo di apprestare il servizio per l'impresa.
|
|
4 -
|
L'onere relativo al
costo dei pasti verrà ripartito per 2/3 a carico del datore di
lavoro, fino ad un importo massimo di lire 4.500, e per1/3 a carico
del lavoratore (fatte salve le condizioni di miglior favore relative
alla parte di competenza del lavoratore).
|
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5 -
|
Per tener conto della
eventuale lievitazione dei costi, tale importo massimo a carico
dell'azienda potrà essere rivalutato annualmente di una percentuale
che non superi il 10%.
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Articolo 11
TRASPORTO
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1 -
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A decorrere dal 1
gennaio 1999 l'indennità corrisposta a titolo di concorso nelle
spese di trasporto viene incrementata di lire 250 giornaliere e sarà
corrisposta nelle seguenti misure:
|
|
-
|
lire 1.350
giornaliere per i lavoratori che, per recarsi al cantiere, debbano
percorrere fino a 20 Km.
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-
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lire 1.350
giornaliere incrementate di lire 75 per ogni chilometro, per i
lavoratori che, per recarsi al cantiere, debbano percorrere un
distanza superiore a 20 Km
|
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2 -
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Il concorso spese così
determinato è comprensivo del viaggio di andata e di ritorno.
|
|
3 -
|
L'indennità
corrisposta a titolo di concorso nelle spese di trasporto è legata
a giornata di effettiva presenza.
|
|
4 -
|
Tale indennità non
è comunque dovuta nel caso in cui l'impresa ritenga di provvedere
al trasporto degli operai con mezzi propri o quando l'operaio
percepisca l'indennità di trasferta, fermo restando il disposto
dell'articolo 23del C.C.N.L. vigente.
|
Articolo 12
LAVORI IN GALLERIA
|
Con riferimento
all'art. 21 del C.C.N.L. 5 luglio l995 si determinano nelle misure
sottoindicate le percentuali da corrispondere, in aggiunta alla
retribuzione, al personale addetto ai lavori in galleria:
|
|
a)
|
personale addetto al
fronte di perforazione, di avanzamento, ecc.:
|
46%
|
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b)
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personale addetto ai
lavori di rivestimento, di intonaco, ecc.:
|
26%
|
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c)
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personale addetto
alla riparazione e manutenzione ordinaria, ecc.:
|
18%
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Articolo 13
TRASFERTA
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1 -
|
La disciplina di cui
all'art. 22 del vigente C.C.N.L., relativa alla trasferta, troverà
applicazione allorquando il lavoratore venga inviato a prestare la
propria opera in cantiere situato oltre sei chilometri dalla cinta
urbana del cantiere per il quale é stato assunto.
|
|
2 -
|
Nel caso in cui il
cantiere di assunzione sia situato fuori dal centro urbano, il
computo dei sei chilometri di cui al comma precedente verrà
effettuato come appresso indicato:
dal suddetto cantiere
verrà calcolata una distanza pari a quella del raggio di estensione
del centro abitato del Comune di appartenenza e dalla fine di questo
decorrerà detto computo:
|
|
3 -
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Agli effetti della
regolamentazione di cui al presente articolo, le frazioni verranno
considerate Comuni autonomi.
|
Articolo 14
FERIE
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1 -
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L'epoca delle ferie
verrà stabilita di comune accordo tra la Direzione Aziendale e
R.S.A., fatte salve le esigenze delle imprese.
|
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2 -
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In mancanza di
accordi aziendali, i periodi di godimento delle ferie collettive
saranno quelli appresso indicati:
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-
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due settimane nel
mese di agosto;
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-
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una settimana in
occasione delle feste di fine anno;
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-
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una settimana da
concordare a livello aziendale facendo salve le esigenze delle
imprese, anche su richiesta di singoli lavoratori.
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Articolo 15
TRATTAMENTO MALATTIA,
INFORTUNIO O MALATTIA PROFESSIONALE
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1 -
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In adempimento di
quanto disposto in materia dal C.C.N.L., la percentuale per ferie,
gratifica natalizia e festività, da corrispondere agli operai
durante l'assenza dal lavoro per malattia, infortunio o malattia
professionale resta fissata nelle seguenti misure:
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Malattia
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-
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per i primi 3 giorni
di assenza:
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23,45%
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-
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per i giorni di
assenza dal 4° al 20°:
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23,45%
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-
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per i giorni di
assenza dal 21° al 180°:
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23,45%
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Infortunio
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-
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per i primi 3 giorni
di assenza:
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23,45%
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-
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per i giorni di
assenza dal 4° al 90°:
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9,38%
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-
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per i giorni di
assenza oltre il 90° fino a guarigione clinica
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5,86%
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Malattia professionale
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-
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per i primi 3 giorni
di assenza:
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23,45%
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-
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per i giorni di
assenza dal 4° al 90°:
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9,38%
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-
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Per i giorni di
assenza dal 91° al 180°:
|
5,86%
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Articolo 16
GARANZIA DEL SALARIO
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1 -
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L'intero importo
dovuto al lavoratore per malattia verrà anticipato dall'impresa
anche per conto della Cassa Edile allorquando le rispettive
Associazioni nazionali di categoria (A.N.C.E. e F.L.C.) definiranno
di concerto le modalità, strumenti e meccanismi di attuazione.
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2 -
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La Sezione dei
Costruttori Edili e le Organizzazioni Sindacali si adopereranno per
quanto possibile a svolgere, nei confronti degli Enti Previdenziali
preposti, azioni volte ad accelerare l'erogazione delle prestazioni
economiche.
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Dichiarazione a verbale
La Sezione dei Costruttori
Edili di Cagliari dichiara la propria disponibilità a concedere
l'anticipazione a condizione che a carico delle imprese non gravi nessun
costo aggiuntivo a titolo di oneri previdenziali.
Articolo 17
MOBILITA'
1 - Fatte salve le esigenze
produttive le imprese favoriranno processi di mobilità nei cantieri ove
operano più imprese impegnate nella costruzione di un'opera o gruppo di
opere.
2 - Per parte sua la Sezione
dei Costruttori, ove possibile, si adopererà per favorire quanto sopra.
Articolo 1 8
ACCANTONAMENTO DEL 23,45%
1 - E' fatto obbligo alle
imprese che operano in provincia di Cagliari di accantonare presso la Cassa
Edile Provinciale, con le modalità di versamento da questa disposte,
l'importo del 23,45% per quota ferie, festività e gratifica natalizia.
2 - La liquidazione ai
lavoratori interessati degli importi accantonati a tale titolo verrà
effettuata dalla Cassa Edile in occasione:
a) del Ferragosto, e cioè
entro il 31 luglio di ogni anno, per gli importi afferenti al primo e
secondo trimestre dell'anno finanziario, quale stabilito dalla Cassa Edile
stessa;
b) del Natale, e cioè
entro il 15 dicembre di ogni anno, per gli importi afferenti agli altri
due trimestri dell'anno finanziario predetto.
Articolo 19
CASSA EDILE
1 - Nel rispetto ed
attuazione dell'articolo 39, comma 8, punto 2 del vigente C.C.N.L. e con
riferimento all'articolo 37, comma 6, dal 1 gennaio 1999 il contributo di
competenza dell'impresa dovuto alla Cassa Edile rimane fissato
nell'aliquota dell'2,00%, a
carico dell'impresa, e nell'aliquota dello 0.40% a carico del lavoratore,
per una percentuale complessiva del 2,40% degli elementi della retribuzione
di cui al punto 3) dell'articolo 25 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 su tutte le
ore normali contrattuali effettivamente prestate con esclusione delle
festività soppresse di cui alla legge 5.3.1977 n. 54 (salvo diverso accordo
che potrà essere assunto a livello nazionale)..
2 - Detto contributo è
ripartito, secondo la normativa prevista dall'ottavo capoverso dell'articolo
37 del vigente C.C.N.L. , nella misura di 5/6 a carico del datore di lavoro
e nella misura di 1/6 a carico del lavoratore.
3 - Le imprese comunicheranno
alla Cassa Edile le variazioni di organico riferite a ciascun cantiere nonché
eventuali sospensioni dal lavoro delle maestranze.
Articolo 20
ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE
1 - Nel rispetto ed
attuazione dell'articolo 39, comma 8, punto 1 del vigente C.C.N.L. e con
riferimento all'articolo 30, comma 3, del C.C.N.L. 5 luglio 1995, le parti
convengono che, a partire dal 1 gennaio 1999, il contributo per il pagamento
delle somme dovute a titolo di "Anzianità Professionale Edile "
è fissato nell'aliquota del 3,12% degli elementi della retribuzione di cui
al punto 3) dell'articolo 25 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 per tutte le ore di
lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico
per le festività di cui all'articolo 18.
Nota a Verbale: in relazione
alla presente riparametrazione del contributo A.P.E., le parti convengono di
incontrarsi per una verifica dei risultati di bilancio entro un anno dalla
stipula del presente accordo.
Articolo 21
SCUOLA EDILE
1 - Con riferimento
all'articolo 93, comma 11, le parti stabiliscono che, a partire dal 1
gennaio 1999, il contributo dovuto per il finanziamento dell'Ente Scuola è
fissato nell'aliquota dello 0,50% degli elementi della retribuzione di cui
al punto 3) dell'articolo 25 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 su tutte le ore
normali contrattuali effettivamente prestate.
Articolo 22
RAPPRESENTANTI TERRITORIALI DEI
LAVORATORI PER LA SICUREZZA.
l - Perle imprese che
occupano fino a 15 dipendenti e nelle quali non si sia provveduto, alla data
di stipula del presente accordo, alla designazione del Rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza, è istituito, a far data dall'approvazione del
Regolamento di attuazione, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
di ambito territoriale (RLST), in via sperimentale per tre anni, con
verifica annuale effettuata congiuntamente dalle parti stipulanti.
2 - Il RLST è tenuto ad
espletare esclusivamente i compiti previsti dagli articoli 18, l9 e 20 del
Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n.626 e successive modificazioni,
nonché dall'articolo 89 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 e dal Regolamento di
attuazione del presente accordo, che dovrà essere approvato dalle parti
entro il 30 giugno 1999 e che si intende facente parte integrante del
presente accordo.
3 - Per la copertura degli
oneri derivanti dall'attività dei rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza viene istituito un "Fondo rappresentanti dei lavoratori per
la sicurezza" con un contributo, a carico dei datori di lavoro, da
versare alla Cassa Edile pari allo 0,20%, da calcolarsi sugli elementi della
retribuzione di cui al punto 3) dell'articolo 25 del c.c.n.1. 5 luglio 1995
su tutte le ore normali contrattuali effettivamente prestate.
Articolo 23
VALIDITA', DECORRENZA E DURATA.
Le presenti norme integrative
entrano in vigore, per tutto il territorio della provincia di Cagliari, il 1
gennaio 1999 ed hanno durata fino alla data che, per i contratti integrativi
provinciali, sarà fissata in sede di rinnovo del contratto collettivo
nazionale di lavoro 5 luglio 1995.
Letto, approvato e sottoscritto
ALLEGATO 1
ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE
PER L'ANNO 1999
OPERAI
|
QUALIFICA
|
|
|
|
A) OPERAI Dl
PRODUZIONe
|
E.E.T. MENSILE
|
E.E.T. ORARIO
|
|
OPERAIO IV LIVELLO
|
55.955
|
323, 4375
|
|
OPERAIO SPECIALIZZATO
|
51.958
|
300,3350
|
|
OPERAIO QUALIFICATO
|
45.752
|
270,3015
|
|
OPERAIO COMUNE
|
39.968
|
231,0270
|
|
B) CUSTODI,
GUARDIANI, PORTINAI, FATTORINI, USCIERI,
INSERVIENTI
|
|
207,9240
|
|
C) CUSTODI, PORTINAI,
GUARDIANI CON ALLOGGIO
|
|
184,8215
|
IMPIEGATI
|
QUALIFICA
|
E.E.T.
|
|
1^ CATEGORIA SUPER
|
79.935
|
|
1^ CATEGORIA
|
71.942
|
|
2^ CATEGORIA
|
59.951
|
|
IMPIEGATO 4° LIV.
|
55.955
|
|
3^ CATEGORIA
|
51.958
|
|
4^ CATEGORIA
|
46.762
|
|
4^ CATEGORIA 1°IMP.
|
39.968
|
ALLEGAT0 2
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE ALLA
CASSA EDILE DI CAGLIARI
|
|
Impresa
|
lavoratore
|
totale
|
|
cassa Edile
|
2,00%
|
0,40%
|
2,40%
|
|
Scuola Edile
|
0,50%
|
|
0,50%
|
|
Ape
|
3,12%
|
|
3,12%
|
|
Fondo Cpt
|
0,50%
|
|
0,50%
|
|
Fondo Rlst
|
0,20%
|
|
0,20%
|
|
Quota nazionale
ad. Contrattuale
|
0,2222%
|
0,2222%
|
0,4444%
|
|
Quota provinciale
ad. Contrattuale
|
0,60%
|
0,50%
|
1,10%,
|
|
TOTALI
|
7,1422%
|
1,1222%
|
8,2644%
|
|