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Accantonamento
ferie e gratifica natalizia
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Le imprese sono tenute ad
accantonare, mensilmente, presso la Cassa Edile, le quote per ferie e
gratifica natalizia ( accantonamento 18% sino al 30 settembre 2000 -
accantonamento 14,20% dal 1 ottobre 2000 ), trattenute ai lavoratori.
La Cassa Edile liquida le
suddette quote ai lavoratori interessati in occasione:
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del Ferragosto, e cioè
entro il 31 luglio di ogni anno, per gli importi afferenti il semestre
ottobre/marzo;
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del Natale, e cioè
entro il 15 dicembre di ogni anno, per gli importi afferenti il
semestre aprile/settembre.
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