In data 19 ottobre 1999,
presso la sede dell'Associazione Industriali della provincia di Cagliari
tra
L'Associazione degli
Industriali della Provincia di Cagliari - Sezione Costruttori Edili -
aderente all'ANCE, rappresentata dal Presidente Ing. Lucio Planta e da una
delegazione di imprenditori composta dai signori:
Silvia Petagna, Luciano Randaccio e Giustino
Valtellino, assistiti dal Dott. Gianluca Lavena, in rappresentanza
dell'Associazione degli Industriali, dalla Dott.ssa Lucia Zedda e dal Dott.
Maurizio Carducci, della Sezione Costruttori
e
le Segreterie Territoriali
della provincia di Cagliari
FENEAL - UIL rappresentata dai
signori: Paolo Orrù, Giovanni Olla, Silvana Piseddu;
FILCA - CISL rappresentata dai
signori: Giovanni Matta, Gianni Abis, Clirio Sanna;
FILLEA - CGIL rappresentata
dai signori: Carmelo Farci, Salvatore Sollai, Franco Testoni;
visto
1' accordo nazionale del 1
giugno 1997 che stabilisce il tetto dell'elemento economico territoriale
nella misura massima del 7% del minimo di paga base in un arco quadriennale a
partire dal 1 gennaio 1998.
visto
l'accordo nazionale del 3
luglio 1997 in cui si conviene che nella determinazione dell'elemento
economico territoriale le parti potranno tenere conto del numero di imprese e
operai iscritti in Cassa Edile e del relativo monte salari
considerato
che l'articolo 8, comma 7,
dell'accordo provinciale integrativo del 29 marzo 1999 stabiliva il valore
dell'elemento economico territoriale nella misura del 5% del minimo di paga
base e rimandava ad una ulteriore verifica, da effettuarsi a partire dal 30
giugno 1999, la possibilità di procedere ad un aumento di tale ,valore nella
misura massima del 2% del minimo di paga base
accertato
sulla base del tabulato
fornito dalla Cassa Edile, allegato al presente accordo di cui costituisce
paI1e integrante, un incremento nel periodo ottobre 97/settembre 98 rispetto
al periodo ottobre 96/settembre 97 sia del numero di imprese iscritte che
degli operai, sia della massa salari
si concorda quanto segue;
dal 1 luglio 1999, la misura
dell'elemento economico territoriale di cui agli articoli 39, lettera d), e
47 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 viene aumentata del 2% del minimo di paga base,
secondo gli importi riportati nella tabella di cui all'allegato 1, che si
intende facente parte del presente accordo.
L'erogazione dell'E.E.T. sarà
confermata anche per gli anni 2000 e 2001 a seguito di verifica degli indici
di cui al comma 2 dell'articolo 8 dell'accordo provinciale integrativo del 29
marzo 1999 da effettuarsi, rispettivamente, entro il mese di gennaio 2000 ed
entro il mese di gennaio 2001 secondo le modalità previste dal comma 3 del
medesimo articolo.
Le parti si danno
reciprocamente atto che la struttura dell'elemento economico territoriale è
coerente con quanto previsto dall'articolo 2 del D.L. 25 marzo 1997, n.67
convertito nella legge 23 maggio 1997, n.135, nonché dalla circolare INPS n.
l 14 del 1 giugno 1998 e dal messaggio INPS n.21760 del 2 giugno 1998.
Letto, approvato e
sottoscritto.
ALLEGATO 1
AUMENTO DELL'ELEMENTO ECONOMICO
TERRITORIALE A PARTIRE DAL 1 LUGLIO 1999.
OPERAI