Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Cagliari
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Accordo transitorio sui rappresentanti territoriali
dei lavoratori per la sicurezza


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In data 19 ottobre 1999, presso la sede dell'Associazione Industriali della provincia di Cagliari

tra

l'Associazione degli Industriali della Provincia di Cagliari - Sezione Costruttori Edili aderente all'Ance, rappresentata dal Presidente Ing. Lucio Planta e da una delegazione di imprenditori composta dai signori :Silvia Petagna, Luciano Randaccio e Giustino Valtellino, assistiti dal Dott. Gianluca Lavena, in rappresentanza dell'Associazione 'degli Industriali, dalla Dott.ssa Lucia Zedda e dal Dott. Maurizio Carducci, della Sezione Costruttori '

e

le Segreterie Territoriali della provincia di Cagliari

FENEAL - UIL rappresentata dai signori: Paolo Orrù, Giovanni Olla, Silvana Piseddu;

FILCA - CISL rappresentata dai signori: Giovanni Matta, Gianni Abis, Clirio Sanna;

FIILEA - CGIL rappresentata dai signori: Carmelo Farci, Salvatore Sollai, Franco Testoni;

visto

l'articolo 22 dell'accordo provinciale integrativo del 29 marzo 1999, in cui si prevede l'istituzione in via sperimentale per tre anni dal 1 gennaio 1999 del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza per le imprese che occupano fino a 15 dipendenti, la cui attuazione decorrerà dall'approvazione del relativo Regolamento di attuazione;

considerato

che alla Camera dei stata già approvata la proposta di 1egge n.136 sulla rappresentanza sindacale nelle imprese fino a 15 dipendenti;

visto

l'Accordo Interconfederale 22 giugno 1995, che stabilisce che nelle aziende fino a 16 dipendenti il rappresentante per la sicurezza si individua tra i componenti della rappresentanza sindacale;

si concorda quanto segue:

in attesa della definizione a livello nazionale del quadro legislativo che regola la materia, le parti sospendono l'attuazione dell'art.22 dell'accordo provinciale integrativo del 29 marzo 1999 per il periodo di un anno dal 1 gennaio 1999.

Durante tale periodo transitorio il contributo di cui all'art.22, comma 3, a carico dei datori di lavoro a copertura degli oneri derivanti dall'attività dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, previsto nella misura dello 0,20% sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'articolo 25 del c.c.n.1. 5 luglio 1995, verrà destinato al CPT.

Dal 1 gennaio 2000 l'art.22 dell'accordo provinciale integrativo del 29 marzo 1999,verrà pienamente applicato e l'attività del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza troverà completa disciplina nel Regolamento di attuazione di cui all'art.22, comma 2.

Le parti, visto quanto detto in premessa, consapevoli che è in atto a livello parlamentare un processo di modifica sostanziale dell'attuale quadro normativo che disciplinerà la rappresentanza sindacale nelle imprese con meno di 16 dipendenti, si impegnano a incontrarsi tempestivamente, per adeguare la disciplina prodotta dal contratto integrativo 29 marzo 1999 alle modifiche introdotte dalla nuova normativa stessa, al fine di evitare duplicazioni di istituti rappresentativi e sovrapposizione di ruoli.

Letto, approvato e sottoscritto.

  

 

 

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