In data 19 ottobre 1999,
presso la sede dell'Associazione Industriali della provincia di Cagliari
tra
l'Associazione
degli Industriali della Provincia di Cagliari - Sezione Costruttori Edili
aderente all'Ance, rappresentata dal Presidente Ing. Lucio Planta e da una
delegazione di imprenditori composta dai signori :Silvia Petagna, Luciano
Randaccio e Giustino Valtellino, assistiti dal Dott. Gianluca Lavena, in
rappresentanza dell'Associazione 'degli Industriali, dalla Dott.ssa Lucia
Zedda e dal Dott. Maurizio Carducci, della Sezione Costruttori '
e
le
Segreterie Territoriali della provincia di Cagliari
FENEAL - UIL rappresentata dai
signori: Paolo Orrù, Giovanni Olla, Silvana Piseddu;
FILCA - CISL rappresentata dai
signori: Giovanni Matta, Gianni Abis, Clirio Sanna;
FIILEA - CGIL rappresentata
dai signori: Carmelo Farci, Salvatore Sollai, Franco Testoni;
visto
l'articolo 22 dell'accordo
provinciale integrativo del 29 marzo 1999, in cui si prevede l'istituzione in
via sperimentale per tre anni dal 1 gennaio 1999 del Rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza per le imprese che occupano fino a 15 dipendenti,
la cui attuazione decorrerà dall'approvazione del relativo Regolamento di
attuazione;
considerato
che alla Camera dei stata già
approvata la proposta di 1egge n.136 sulla rappresentanza sindacale nelle
imprese fino a 15 dipendenti;
visto
l'Accordo Interconfederale 22
giugno 1995, che stabilisce che nelle aziende fino a 16 dipendenti il
rappresentante per la sicurezza si individua tra i componenti della
rappresentanza sindacale;
si concorda quanto segue:
in attesa della definizione a
livello nazionale del quadro legislativo che regola la materia, le parti
sospendono l'attuazione dell'art.22 dell'accordo provinciale integrativo del
29 marzo 1999 per il periodo di un anno dal 1 gennaio 1999.
Durante tale periodo
transitorio il contributo di cui all'art.22, comma 3, a carico dei datori di
lavoro a copertura degli oneri derivanti dall'attività dei rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza, previsto nella misura dello 0,20% sugli
elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'articolo 25 del c.c.n.1.
5 luglio 1995, verrà destinato al CPT.
Dal 1 gennaio 2000 l'art.22
dell'accordo provinciale integrativo del 29 marzo 1999,verrà pienamente
applicato e l'attività del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
troverà completa disciplina nel Regolamento di attuazione di cui all'art.22,
comma 2.
Le parti, visto quanto detto
in premessa, consapevoli che è in atto a livello parlamentare un processo di
modifica sostanziale dell'attuale quadro normativo che disciplinerà la
rappresentanza sindacale nelle imprese con meno di 16 dipendenti, si
impegnano a incontrarsi tempestivamente, per adeguare la disciplina prodotta
dal contratto integrativo 29 marzo 1999 alle modifiche introdotte dalla nuova
normativa stessa, al fine di evitare duplicazioni di istituti rappresentativi
e sovrapposizione di ruoli.
Letto, approvato e
sottoscritto.