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Agevolazioni
contributive per i contratti di lavoro
a tempo indeterminato
e parziale |
Si informa che è stato
pubblicato(1) il Decreto 12 aprile 2000 del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, contenente "Agevolazioni contributive per i
contratti di lavoro a tempo indeterminato e parziale".
Il decreto in esame è stato
emanato in attuazione del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, il
quale, dettando la nuova disciplina legislativa del lavoro a tempo parziale,
prevede anche la riduzione, in via sperimentale, degli oneri contributivi, al
fine di incentivare il ricorso al tempo parziale e a forme di utilizzo
flessibile dell'orario di lavoro in funzione di promozione dei livelli
occupazionali.
Il decreto ministeriale di
attuazione stabilisce benefici contributivi in favore dei datori di lavoro
privati, imprenditori e non imprenditori, che provvedono ad effettuare entro
il 30 giugno 2000 assunzioni con contratto a tempo indeterminato e parziale
ad incremento degli organici esistenti, calcolati con riferimento alla media
degli occupati nei dodici mesi precedenti la stipula dei predetti contratti.
Tali agevolazioni concernono
una riduzione, a beneficio delle imprese, dell'aliquota contributiva per
l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia, ed i
superstiti per un periodo di tre anni, pari:
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a.
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a 7 punti percentuali,
per un orario di lavoro settimanale pari o superiore a 20 ore e non
superiore a 24 ore;
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b.
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a 10 punti percentuali,
per un orario di lavoro settimanale superiore a 24 ore e non superiore
a 28 ore;
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c.
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a 13 punti percentuali,
per un orario di lavoro settimanale superiore a 28 ore, ma non
superiore comunque a 32 ore.
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Per l'individuazione delle
fasce di orario di cui sopra occorre fare riferimento alla media delle
prestazioni su base annua.
Le condizioni per accedere
alle predette riduzioni sono:
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a.
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il contratto di lavoro
deve essere stipulato sin dall'inizio a tempo indeterminato e
parziale;
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b.
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la relativa assunzione
deve avvenire entro la data del prossimo 30 giugno;
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c.
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il contratto di lavoro
deve essere stipulato con soggetti privi di occupazione ad incremento
degli organici esistenti, come sopra illustrato.
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Tali agevolazioni potranno
essere riconosciute anche per i contratti stipulati successivamente alla data
del 30 giugno 2000 e comunque entro il 31 dicembre 2000, subordinatamente
all'autorizzazione della Commissione delle Comunità Europee.
L'art. 2 individua il numero
massimo dei contratti di lavoro part-time per i quali possono essere concessi
i suddetti benefici, ovvero:
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a.
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per le imprese sino a
250 dipendenti non più del 20% dei contratti part-time, fermo
restando il riconoscimento dei benefici comunque per almeno un
contratto;
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b.
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per le imprese tra 251
e 1000 dipendenti non più del 10% dei contratti part-time;
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c.
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per le imprese
superiori a 1000 dipendenti non più del 2% dei contratti part-time.
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L'art. 3 individua la
procedura che i datori di lavoro debbono attivare per accedere ai benefici di
cui al presente decreto.
In particolare, dovrà essere
inoltrata alla sede provinciale dell'Inps, competente per territorio, una
domanda contenente:
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a.
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il numero dei contratti
che si intendono stipulare nell'ambito dei limiti sopra descritti;
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b.
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le informazioni utili
ai fini dell'eventuale applicazione dei criteri di priorità.
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Infatti all'INPS, nell'ambito
delle risorse disponibili a tal fine, ammontanti a £. 200 miliardi per
ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, ammette i predetti datori di lavoro,
entro 20 giorni dalla domanda, a fruire dei suddetti benefici.
In caso di insufficienza delle
risorse assegnate a livello provinciale dal Ministero del lavoro, l'Istituto
ammette ai benefici in base ai seguenti criteri di priorità:
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a.
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data di presentazione
od invio della domanda;
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b.
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contratti stipulati in
favore di soggetti di età inferiore a 25 anni;
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c.
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contratti stipulati in
favore delle donne che abbiano uno o più figli minori o che siano
conviventi con soggetti disabili.
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Il datore di lavoro ammesso ai
benefici di che trattasi è tenuto a presentare, entro 15 giorni, alla sede
provinciale dell'INPS i contratti di lavoro a tempo parziale stipulati.
A sua volta l'Istituto
verifica la sussistenza dei requisiti, con riguardo anche all'osservanza
della contrattazione collettiva nazionale di riferimento.
Si fa presente che l'elenco
dei datori di lavoro ammessi ai benefici viene trasmesso dall'Inps alla
Direzione provinciale del lavoro - Servizio ispezione del lavoro, competente
per territorio.
(1) Gazzetta Ufficiale n.128
del 3 giugno 2000
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