Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Cagliari

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Agevolazioni contributive per i contratti di lavoro
a tempo indeterminato e parziale

 

Si informa che è stato pubblicato(1) il Decreto 12 aprile 2000 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, contenente "Agevolazioni contributive per i contratti di lavoro a tempo indeterminato e parziale".

Il decreto in esame è stato emanato in attuazione del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, il quale, dettando la nuova disciplina legislativa del lavoro a tempo parziale, prevede anche la riduzione, in via sperimentale, degli oneri contributivi, al fine di incentivare il ricorso al tempo parziale e a forme di utilizzo flessibile dell'orario di lavoro in funzione di promozione dei livelli occupazionali.

Il decreto ministeriale di attuazione stabilisce benefici contributivi in favore dei datori di lavoro privati, imprenditori e non imprenditori, che provvedono ad effettuare entro il 30 giugno 2000 assunzioni con contratto a tempo indeterminato e parziale ad incremento degli organici esistenti, calcolati con riferimento alla media degli occupati nei dodici mesi precedenti la stipula dei predetti contratti.

Tali agevolazioni concernono una riduzione, a beneficio delle imprese, dell'aliquota contributiva per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia, ed i superstiti per un periodo di tre anni, pari:

 

a.

a 7 punti percentuali, per un orario di lavoro settimanale pari o superiore a 20 ore e non superiore a 24 ore;

b.

a 10 punti percentuali, per un orario di lavoro settimanale superiore a 24 ore e non superiore a 28 ore;

c.

a 13 punti percentuali, per un orario di lavoro settimanale superiore a 28 ore, ma non superiore comunque a 32 ore.

Per l'individuazione delle fasce di orario di cui sopra occorre fare riferimento alla media delle prestazioni su base annua.

Le condizioni per accedere alle predette riduzioni sono:

 

 

a.

il contratto di lavoro deve essere stipulato sin dall'inizio a tempo indeterminato e parziale;

b.

la relativa assunzione deve avvenire entro la data del prossimo 30 giugno;

c.

il contratto di lavoro deve essere stipulato con soggetti privi di occupazione ad incremento degli organici esistenti, come sopra illustrato.

 

Tali agevolazioni potranno essere riconosciute anche per i contratti stipulati successivamente alla data del 30 giugno 2000 e comunque entro il 31 dicembre 2000, subordinatamente all'autorizzazione della Commissione delle Comunità Europee.

L'art. 2 individua il numero massimo dei contratti di lavoro part-time per i quali possono essere concessi i suddetti benefici, ovvero:

 

a.

per le imprese sino a 250 dipendenti non più del 20% dei contratti part-time, fermo restando il riconoscimento dei benefici comunque per almeno un contratto;

b.

per le imprese tra 251 e 1000 dipendenti non più del 10% dei contratti part-time;

c.

per le imprese superiori a 1000 dipendenti non più del 2% dei contratti part-time.

 

L'art. 3 individua la procedura che i datori di lavoro debbono attivare per accedere ai benefici di cui al presente decreto.

In particolare, dovrà essere inoltrata alla sede provinciale dell'Inps, competente per territorio, una domanda contenente:

 

 

a.

il numero dei contratti che si intendono stipulare nell'ambito dei limiti sopra descritti;

b.

le informazioni utili ai fini dell'eventuale applicazione dei criteri di priorità.

 

Infatti all'INPS, nell'ambito delle risorse disponibili a tal fine, ammontanti a £. 200 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, ammette i predetti datori di lavoro, entro 20 giorni dalla domanda, a fruire dei suddetti benefici.

In caso di insufficienza delle risorse assegnate a livello provinciale dal Ministero del lavoro, l'Istituto ammette ai benefici in base ai seguenti criteri di priorità:

 

 

a.

data di presentazione od invio della domanda;

b.

contratti stipulati in favore di soggetti di età inferiore a 25 anni;

c.

contratti stipulati in favore delle donne che abbiano uno o più figli minori o che siano conviventi con soggetti disabili.

 

Il datore di lavoro ammesso ai benefici di che trattasi è tenuto a presentare, entro 15 giorni, alla sede provinciale dell'INPS i contratti di lavoro a tempo parziale stipulati.

A sua volta l'Istituto verifica la sussistenza dei requisiti, con riguardo anche all'osservanza della contrattazione collettiva nazionale di riferimento.

Si fa presente che l'elenco dei datori di lavoro ammessi ai benefici viene trasmesso dall'Inps alla Direzione provinciale del lavoro - Servizio ispezione del lavoro, competente per territorio.

 

(1) Gazzetta Ufficiale n.128 del 3 giugno 2000

  

 

 

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