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Art. 19
Accantonamenti presso la Cassa Edile |

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Il trattamento economico
spettante agli operai per le ferie (art. 16) e per la gratifica natalizia
(art. 17) è assolto dall’impresa con la corresponsione di una percentuale
complessiva del 18,5% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al
punto 4) dell’art. 25, per tutte le ore di lavoro normale contrattuale di
cui agli artt. 5 e 6 effettivamente prestate e sul trattamento economico per
le festività di cui al punto 3) dell’art. 18.
Gli importi della percentuale
di cui al presente articolo vanno accantonati da parte delle imprese presso
la Cassa Edile secondo quanto stabilito localmente dalle Organizzazioni
territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
Tali importi sono accantonati
al netto delle ritenute di legge secondo il criterio convenzionale
individuato nell’allegato F al presente contratto.
Detta percentuale va computata
anche sull’utile effettivo di cottimo e sui premi di produzione o cottimi
impropri.
La percentuale di cui al
presente articolo non va computata su:
– l’eventuale indennità
per apporto di attrezzi di lavoro;
– le quote supplementari
dell’indennità di caropane non conglobate nella paga base (cioè per
lavori pesantissimi, per minatori e boscaioli);
– la retribuzione e la
relativa maggiorazione per lavoro straordinario, sia esso diurno, notturno o
festivo;
– la retribuzione e la
maggiorazione per lavoro normale festivo;
– le maggiorazioni sulla
retribuzione per lavoro normale o notturno;
– la diaria e le indennità
di cui all’articolo 22;
– i premi ed emolumenti
similari.
La percentuale di cui al
presente articolo non va inoltre computata su:
– le indennità per lavori
speciali disagiati, per lavori in alta montagna e in zona malarica, in
quanto nella determinazione delle misure percentuali attribuite a ciascuna
delle predette indennità e’ stato tenuto conto - come già nei precedenti
contratti collettivi in relazione alle caratteristiche dell’industria
edile - dell’incidenza per i titoli di cui al presente articolo e
all’art. 18.
La percentuale complessiva va
imputata per l’8,50% al trattamento economico per ferie e per il 10% alla
gratifica natalizia.
La percentuale spetta
all’operaio anche durante l’assenza dal lavoro per malattia anche
professionale o per infortunio sul lavoro nei limiti della conservazione del
posto con decorrenza dell’anzianità.
Durante l’assenza dal lavoro
per malattia l’impresa è tenuta, nei limiti di cui all’art. 27,
penultimo comma, ad accantonare presso la Cassa Edile la percentuale nella
misura del 18,5% lordo (allegato F).
Durante l’assenza dal lavoro
per malattia professionale o infortunio sul lavoro l’impresa è tenuta ad
accantonare presso la Cassa Edile la differenza fra l’importo della
percentuale e il trattamento economico corrisposto per lo stesso titolo
dall’Istituto assicuratore (allegato F).
Gli accordi integrativi locali
potranno stabilire che l’obbligo di cui ai commi precedenti sia assolto
dalle imprese in forma mutualistica e con effetto liberatorio mediante il
versamento alla Cassa Edile di un apposito contributo stabilito dagli accordi
stessi e che potrà essere variato annualmente sulla base delle risultanze
della relativa gestione.
Gli accordi locali
stabiliranno altresì le modalità di versamento del contributo e di
corresponsione agli operai aventi diritto degli importi di cui ai commi
precedenti.
Nei casi di assenza dal lavoro
per malattia o infortunio la percentuale va computata sulla base
dell’orario normale di lavoro effettuato dal cantiere durante l’assenza
dell’operaio ovvero sulla base dell’orario normale di lavoro localmente
in vigore qualora i lavori del cantiere siano totalmente sospesi.
Gli importi come sopra
accantonati saranno corrisposti dalla Cassa Edile agli aventi diritto alle
scadenze e secondo le modalità parimenti stabilite dagli accordi locali
stipulati dalle Organizzazioni di cui sopra.
All’atto della cessazione
del rapporto di lavoro all’operaio che ne faccia richiesta l’impresa è
tenuta a comunicare per iscritto gli importi accantonati presso la Cassa
Edile in base al presente articolo e dalla stessa non ancora liquidati
all’operaio.
Con la disciplina contenuta
nel presente articolo, considerata nella sua inscindibilità, si intendono
integralmente assolti gli obblighi a carico dei datori di lavoro per la
corresponsione dei trattamenti economici di cui agli artt. 16 e 17, per cui
nulla è dovuto dalle imprese nei casi di assenza dal lavoro per cause
diverse da quelle sopra previste.
La disciplina medesima tiene
altresì conto degli interventi della Cassa integrazione guadagni, in caso di
sospensione di lavoro per cause meteorologiche e di sospensione di lavoro in
genere.
RIPOSI ANNUI
A decorrere dal 1° ottobre
2000 gli operai hanno diritto di usufruire di riposi annui mediante permessi
individuali per 88 ore.
I permessi individuali
maturano in misura di un’ora ogni 20 ore di lavoro ordinario effettivamente
prestato.
Per gli operai discontinui di
cui alle lettere a) e b) dell’allegato A, i permessi individuali di cui
sopra maturano in misura di un’ora ogni 26 ore.
Per gli operai discontinui di
cui alla lettera c) dell’allegato A i permessi individuali predetti
maturano in misura di un’ora ogni 31 ore.
Agli effetti di cui sopra si
computano anche le ore di assenza per malattia o infortunio indennizzate
dagli Istituti competenti nonché per congedo matrimoniale.
La percentuale per i riposi
annui pari al 4,95% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al
punto 4) dell’art. 25 e’ corrisposta alla scadenza di ciascun periodo di
paga direttamente dall’impresa al lavoratore per tutte le ore di lavoro
normale contrattuale di cui agli artt.5 e 6 effettivamente prestate e sul
trattamento economico delle festivita’ di cui al punto 3) dell’art. 18.
Detta percentuale va computata
anche sull’utile effettivo di cottimo e sui premi di produzione o cottimi
impropri.
La percentuale di cui al
presente articolo non va computata su:
- l’eventuale indennità
per apporto di attrezzi di lavoro;
- le quote supplementari
dell’indennità di caropane non conglobate nella paga base (cioè per
lavori pesantissimi, per minatori e boscaioli);
- la retribuzione e la
relativa maggiorazione per lavoro straordinario, sia esso diurno, notturno o
festivo;
- la retribuzione e la
maggiorazione per lavoro normale festivo;
- le maggiorazioni sulla
retribuzione per lavoro normale o notturno;
- la diaria e le indennità
di cui all’articolo 22;
- i premi ed emolumenti
similari.
La percentuale di cui al
presente articolo non va inoltre computata su:
- le indennità per lavori
speciali disagiati, per lavori in alta montagna e in zona malarica, in
quanto nella determinazione delle misure percentuali attribuite a ciascuna
delle predette indennità è stato tenuto conto – come già nei precedenti
contratti collettivi in relazione alle caratteristiche dell’industria
edile – dell’incidenza per i titoli di cui al presente articolo e
all’art. 18.
I permessi saranno usufruiti a
richiesta dell’operaio, da effettuarsi con adeguato preavviso, tenendo
conto delle esigenze di lavoro. I permessi maturati entro il 31 dicembre di
ciascun anno solare non possono essere goduti oltre il 30 giugno dell’anno
successivo.
Nel caso in cui le ore di cui
al primo comma non vengano in tutto o in parte usufruite, il relativo
trattamento economico è comunque assolto dall’impresa mediante la
corresponsione al lavoratore della percentuale di cui al sesto comma.
Agli effetti della maturazione
dei permessi si computano anche le ore di assenza di cui al quinto comma del
presente articolo.
La presente regolamentazione
assorbe quella relativa alle festività soppresse dall’art. 1 della legge 5
marzo 1977, n. 54, così come modificato dal D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792,
salva la conferma del trattamento economico per le festività del 2 giugno e
del 4 novembre.
Le riduzioni di orario di
lavoro di cui alla presente disciplina saranno assorbite fino a concorrenza
in caso di provvedimenti assunti o accordi intervenuti sulla stessa materia
sia in sede europea che in sede nazionale.
Sono fatte salve le
pattuizioni al livello territoriale per la fruizione in via collettiva di
riposi individuali.
NORMA TRANSITORIA
Sino alla data del 30
settembre 2000 restano ferme le disposizioni contenute negli artt. 5 e 19 del
c.c.n.l. 5 luglio 1995.
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