Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Cagliari

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Art. 19  Accantonamenti presso la Cassa Edile


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Il trattamento economico spettante agli operai per le ferie (art. 16) e per la gratifica natalizia (art. 17) è assolto dall’impresa con la corresponsione di una percentuale complessiva del 18,5% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4) dell’art. 25, per tutte le ore di lavoro normale contrattuale di cui agli artt. 5 e 6 effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività di cui al punto 3) dell’art. 18.

Gli importi della percentuale di cui al presente articolo vanno accantonati da parte delle imprese presso la Cassa Edile secondo quanto stabilito localmente dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.

Tali importi sono accantonati al netto delle ritenute di legge secondo il criterio convenzionale individuato nell’allegato F al presente contratto.

Detta percentuale va computata anche sull’utile effettivo di cottimo e sui premi di produzione o cottimi impropri.

La percentuale di cui al presente articolo non va computata su:

– l’eventuale indennità per apporto di attrezzi di lavoro;

– le quote supplementari dell’indennità di caropane non conglobate nella paga base (cioè per lavori pesantissimi, per minatori e boscaioli);

– la retribuzione e la relativa maggiorazione per lavoro straordinario, sia esso diurno, notturno o festivo;

– la retribuzione e la maggiorazione per lavoro normale festivo;

– le maggiorazioni sulla retribuzione per lavoro normale o notturno;

– la diaria e le indennità di cui all’articolo 22;

– i premi ed emolumenti similari.

La percentuale di cui al presente articolo non va inoltre computata su:

– le indennità per lavori speciali disagiati, per lavori in alta montagna e in zona malarica, in quanto nella determinazione delle misure percentuali attribuite a ciascuna delle predette indennità e’ stato tenuto conto - come già nei precedenti contratti collettivi in relazione alle caratteristiche dell’industria edile - dell’incidenza per i titoli di cui al presente articolo e all’art. 18.

La percentuale complessiva va imputata per l’8,50% al trattamento economico per ferie e per il 10% alla gratifica natalizia.

La percentuale spetta all’operaio anche durante l’assenza dal lavoro per malattia anche professionale o per infortunio sul lavoro nei limiti della conservazione del posto con decorrenza dell’anzianità.

Durante l’assenza dal lavoro per malattia l’impresa è tenuta, nei limiti di cui all’art. 27, penultimo comma, ad accantonare presso la Cassa Edile la percentuale nella misura del 18,5% lordo (allegato F).

Durante l’assenza dal lavoro per malattia professionale o infortunio sul lavoro l’impresa è tenuta ad accantonare presso la Cassa Edile la differenza fra l’importo della percentuale e il trattamento economico corrisposto per lo stesso titolo dall’Istituto assicuratore (allegato F).

Gli accordi integrativi locali potranno stabilire che l’obbligo di cui ai commi precedenti sia assolto dalle imprese in forma mutualistica e con effetto liberatorio mediante il versamento alla Cassa Edile di un apposito contributo stabilito dagli accordi stessi e che potrà essere variato annualmente sulla base delle risultanze della relativa gestione.

Gli accordi locali stabiliranno altresì le modalità di versamento del contributo e di corresponsione agli operai aventi diritto degli importi di cui ai commi precedenti.

Nei casi di assenza dal lavoro per malattia o infortunio la percentuale va computata sulla base dell’orario normale di lavoro effettuato dal cantiere durante l’assenza dell’operaio ovvero sulla base dell’orario normale di lavoro localmente in vigore qualora i lavori del cantiere siano totalmente sospesi.

Gli importi come sopra accantonati saranno corrisposti dalla Cassa Edile agli aventi diritto alle scadenze e secondo le modalità parimenti stabilite dagli accordi locali stipulati dalle Organizzazioni di cui sopra.

All’atto della cessazione del rapporto di lavoro all’operaio che ne faccia richiesta l’impresa è tenuta a comunicare per iscritto gli importi accantonati presso la Cassa Edile in base al presente articolo e dalla stessa non ancora liquidati all’operaio.

Con la disciplina contenuta nel presente articolo, considerata nella sua inscindibilità, si intendono integralmente assolti gli obblighi a carico dei datori di lavoro per la corresponsione dei trattamenti economici di cui agli artt. 16 e 17, per cui nulla è dovuto dalle imprese nei casi di assenza dal lavoro per cause diverse da quelle sopra previste.

La disciplina medesima tiene altresì conto degli interventi della Cassa integrazione guadagni, in caso di sospensione di lavoro per cause meteorologiche e di sospensione di lavoro in genere.

RIPOSI ANNUI

A decorrere dal 1° ottobre 2000 gli operai hanno diritto di usufruire di riposi annui mediante permessi individuali per 88 ore.

I permessi individuali maturano in misura di un’ora ogni 20 ore di lavoro ordinario effettivamente prestato.

Per gli operai discontinui di cui alle lettere a) e b) dell’allegato A, i permessi individuali di cui sopra maturano in misura di un’ora ogni 26 ore.

Per gli operai discontinui di cui alla lettera c) dell’allegato A i permessi individuali predetti maturano in misura di un’ora ogni 31 ore.

Agli effetti di cui sopra si computano anche le ore di assenza per malattia o infortunio indennizzate dagli Istituti competenti nonché per congedo matrimoniale.

La percentuale per i riposi annui pari al 4,95% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4) dell’art. 25 e’ corrisposta alla scadenza di ciascun periodo di paga direttamente dall’impresa al lavoratore per tutte le ore di lavoro normale contrattuale di cui agli artt.5 e 6 effettivamente prestate e sul trattamento economico delle festivita’ di cui al punto 3) dell’art. 18.

Detta percentuale va computata anche sull’utile effettivo di cottimo e sui premi di produzione o cottimi impropri.

La percentuale di cui al presente articolo non va computata su:

- l’eventuale indennità per apporto di attrezzi di lavoro;

- le quote supplementari dell’indennità di caropane non conglobate nella paga base (cioè per lavori pesantissimi, per minatori e boscaioli);

- la retribuzione e la relativa maggiorazione per lavoro straordinario, sia esso diurno, notturno o festivo;

- la retribuzione e la maggiorazione per lavoro normale festivo;

- le maggiorazioni sulla retribuzione per lavoro normale o notturno;

- la diaria e le indennità di cui all’articolo 22;

- i premi ed emolumenti similari.

La percentuale di cui al presente articolo non va inoltre computata su:

- le indennità per lavori speciali disagiati, per lavori in alta montagna e in zona malarica, in quanto nella determinazione delle misure percentuali attribuite a ciascuna delle predette indennità è stato tenuto conto – come già nei precedenti contratti collettivi in relazione alle caratteristiche dell’industria edile – dell’incidenza per i titoli di cui al presente articolo e all’art. 18.

I permessi saranno usufruiti a richiesta dell’operaio, da effettuarsi con adeguato preavviso, tenendo conto delle esigenze di lavoro. I permessi maturati entro il 31 dicembre di ciascun anno solare non possono essere goduti oltre il 30 giugno dell’anno successivo.

Nel caso in cui le ore di cui al primo comma non vengano in tutto o in parte usufruite, il relativo trattamento economico è comunque assolto dall’impresa mediante la corresponsione al lavoratore della percentuale di cui al sesto comma.

Agli effetti della maturazione dei permessi si computano anche le ore di assenza di cui al quinto comma del presente articolo.

La presente regolamentazione assorbe quella relativa alle festività soppresse dall’art. 1 della legge 5 marzo 1977, n. 54, così come modificato dal D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, salva la conferma del trattamento economico per le festività del 2 giugno e del 4 novembre.

Le riduzioni di orario di lavoro di cui alla presente disciplina saranno assorbite fino a concorrenza in caso di provvedimenti assunti o accordi intervenuti sulla stessa materia sia in sede europea che in sede nazionale.

Sono fatte salve le pattuizioni al livello territoriale per la fruizione in via collettiva di riposi individuali.

NORMA TRANSITORIA

Sino alla data del 30 settembre 2000 restano ferme le disposizioni contenute negli artt. 5 e 19 del c.c.n.l. 5 luglio 1995.

  

 

 

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