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Integrazione
indennitā infortunio o malattia professionale
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In caso di infortunio sul
lavoro o di malattia professionale, l'impresa, entro i limiti della
conservazione del posto di cui all'art. 27 del C.C.N.L., č tenuta ad erogare
mensilmente all'operaio non in prova un trattamento economico giornaliero
pari all'importo che risulta moltiplicando le quote orarie sotto indicate
della retribuzione costituita dal minimo di paga base, dall'elemento
economico territoriale, dalla indennitā territoriale di settore e dall'ex
indennitā di contingenza, per il numero di ore
corrispondente alla divisione per sette dell'orario contrattuale settimanale
in vigore nella circoscrizione, durante l'assenza per infortunio o malattia
professionale.
Le quote orarie di cui al
comma precedente, sono calcolate applicando alla retribuzione oraria, come
sopra specificata, i coefficienti seguenti:
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quota
oraria al lavoratore |
quota
a carico Impresa |
rimborso
da Cassa Edile |
| a) |
dal 1° al 90°
giorno di assenza |
0,2538 |
0,0198 |
0,234 |
| b) |
dal 91° giorno in
poi |
0,0574 |
0,0124 |
0,045 |
Il trattamento economico giornaliero, come
sopra determinato, č corrisposto dall'impresa all'operaio per tutte le
giornate indennizzate dall'INAIL, comprese le domeniche.
Durante l'assenza dal lavoro per infortunio o malattia professionale,
l'impresa, entro i limiti della conservazione del posto, č tenuta ad
accantonare presso la Cassa Edile la maggiorazione per ferie, gratifica
natalizia e riposi annui, al netto delle ritenute di legge, nelle seguenti
misure:
| a) |
per
i primi 3 giorni di assenza |
18,50
% |
| b) |
per
i giorni di assenza dal 4° al 90° |
7,40
% |
| c) |
per
i giorni di assenza dal 91° in poi |
4,60
% |
Dal 1° Ottobre 2000, la
percentuale netta da accantonare presso la Cassa Edile per ferie e gratifica
natalizia č la seguente:
| a) |
per
i primi 3 giorni di assenza |
14,20
% |
| b) |
per
i giorni di assenza dal 4° al 90° |
5,70
% |
| c) |
per
i giorni di assenza dal 91° in poi |
3,60
% |
Mutualizzazione
dell'onere per Infortunio o malattia professionale
Il protocollo sottoscritto in
data 7 ottobre 1987 disciplina i criteri per la mutualizzazione dell'onere
per infortunio o malattia professionale posto a carico delle imprese. L'onere
per il trattamento di infortunio o malattia professionale corrisposto
dall'impresa all'operaio viene rimborsato all'impresa medesima dalla Cassa
Edile. Resta invece a carico dell'impresa l'onere derivante dal versamento
dei contributi assicurativi e previdenziali sul trattamento corrisposto agli
operai in caso di infortunio o malattia professionale.
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