Cassa Edile di Mutualitā ed Assistenza della Provincia di Cagliari
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Integrazione indennitā infortunio o malattia professionale

 

In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, l'impresa, entro i limiti della conservazione del posto di cui all'art. 27 del C.C.N.L., č tenuta ad erogare mensilmente all'operaio non in prova un trattamento economico giornaliero pari all'importo che risulta moltiplicando le quote orarie sotto indicate della retribuzione costituita dal minimo di paga base, dall'elemento economico territoriale, dalla indennitā territoriale di settore e dall'ex indennitā di contingenza, per il numero di ore corrispondente alla divisione per sette dell'orario contrattuale settimanale in vigore nella circoscrizione, durante l'assenza per infortunio o malattia professionale.

Le quote orarie di cui al comma precedente, sono calcolate applicando alla retribuzione oraria, come sopra specificata, i coefficienti seguenti:

 

    quota oraria al lavoratore quota a carico Impresa rimborso da Cassa Edile
a) dal 1° al 90° giorno di assenza 0,2538 0,0198 0,234
b) dal 91° giorno in poi 0,0574 0,0124 0,045

Il trattamento economico giornaliero, come sopra determinato, č corrisposto dall'impresa all'operaio per tutte le giornate indennizzate dall'INAIL, comprese le domeniche.
Durante l'assenza dal lavoro per infortunio o malattia professionale, l'impresa, entro i limiti della conservazione del posto, č tenuta ad accantonare presso la Cassa Edile la maggiorazione per ferie, gratifica natalizia e riposi annui, al netto delle ritenute di legge, nelle seguenti misure: 

 

a) per i primi 3 giorni di assenza  18,50 %
b) per i giorni di assenza dal 4° al 90° 7,40 %
c) per i giorni di assenza dal 91° in poi 4,60 %

 Dal 1° Ottobre 2000, la percentuale netta da accantonare presso la Cassa Edile per ferie e gratifica natalizia č la seguente:

 

a) per i primi 3 giorni di assenza 14,20 %
b) per i giorni di assenza dal 4° al 90° 5,70 %
c) per i giorni di assenza dal 91° in poi 3,60 %

 Mutualizzazione dell'onere per Infortunio o malattia professionale

Il protocollo sottoscritto in data 7 ottobre 1987 disciplina i criteri per la mutualizzazione dell'onere per infortunio o malattia professionale posto a carico delle imprese. L'onere per il trattamento di infortunio o malattia professionale corrisposto dall'impresa all'operaio viene rimborsato all'impresa medesima dalla Cassa Edile. Resta invece a carico dell'impresa l'onere derivante dal versamento dei contributi assicurativi e previdenziali sul trattamento corrisposto agli operai in caso di infortunio o malattia professionale.

  

 

 

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