Cassa Edile di Mutualitā ed Assistenza della Provincia di Cagliari
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Integrazione indennitā malattia

Durante l'assenza dal lavoro per malattia, l'impresa, entro i limiti della conservazione del posto di cui all'art. 26 del C.C.N.L., č tenuta ad erogare mensilmente all'operaio e all'apprendista ( per gli apprendisti a decorrere dal 1° marzo 2007 ) non in prova un trattamento economico giornaliero pari all'importo che risulta moltiplicando le quote orarie sotto indicate della retribuzione costituita dal minimo di paga base, dall'elemento economico territoriale, dall'indennitā territoriale di settore e dall'ex indennitā di contingenza, per il numero di ore corrispondente alla divisione per sei dell'orario contrattuale settimanale in vigore nella circoscrizione durante l'assenza per malattia. Le quote orarie di cui al comma precedente sono calcolate applicando alla retribuzione oraria, come sopra specificata, i coefficienti seguenti:

 
      quota oraria al lavoratore quota a carico Impresa rimborso da Cassa Edile
a) 1° - 2° - 3° giorno nel caso la malattia superi 7 gg ( 6 gg dal 01.06.2008 0,5495 0,0495 0,500
b) 1° - 2° - 3° giorno nel caso la malattia superi 14 gg ( 12 gg dal 01.06.2008 ) 1,0495 0,0495 1,000
c) dal 4° al 20° giorno per le giornate indennizzate dall'INPS 0,3795 0,0495 0,330
d) dal 21° al 180° giorno per le giornate indennizzate dall'INPS 0,1565 0,0495 0,107
e) dal 181° al 270° giorno per le sole giornate non indennizzate dall'INPS 0,5495 0,0495 0,500

Il trattamento economico giornaliero, come sopra determinato, č corrisposto dall'impresa all'operaio per sei giorni la settimana, escluse le festivitā. Durante l'assenza dal lavoro per malattia, l'impresa, entro i limiti della conservazione del posto, č tenuta ad accantonare presso la Cassa Edile la maggiorazione per ferie, gratifica natalizia e riposi annui, al netto delle ritenute di legge, nella misura del 14,20 % dal 1° giorno di malattia in poi. L'accantonamento netto, la cui misura é convenzionale, resta correlato alla percentuale lorda del 18,50% dal 1° ottobre 2000.

Mutualizzazione dell'onere per malattia

Il protocollo sottoscritto in data 7 ottobre 1987 disciplina i criteri per la mutualizzazione dell'onere per malattia posto a carico delle imprese.
L'onere per il trattamento di malattia corrisposto dall'impresa all'operaio viene rimborsato all'impresa medesima dalla Cassa Edile.
Resta invece a carico dell'impresa l'onere derivante dal versamento dei contributi assicurativi e previdenziali sul trattamento corrisposto agli operai in caso di malattia.

  

 

 

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