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Integrazione
indennitā malattia
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Durante l'assenza dal lavoro
per malattia, l'impresa, entro i limiti della conservazione del posto di cui
all'art. 26 del C.C.N.L., č tenuta ad erogare mensilmente all'operaio e
all'apprendista ( per gli apprendisti a decorrere dal 1° marzo 2007 ) non in
prova un trattamento economico giornaliero pari all'importo che risulta
moltiplicando le quote orarie sotto indicate della retribuzione costituita
dal minimo di paga base, dall'elemento economico territoriale, dall'indennitā
territoriale di settore e dall'ex indennitā di contingenza, per il numero di ore corrispondente alla divisione
per sei dell'orario contrattuale settimanale in vigore nella circoscrizione
durante l'assenza per malattia. Le quote orarie di cui al comma precedente
sono calcolate applicando alla retribuzione oraria, come sopra specificata, i
coefficienti seguenti:
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quota
oraria al lavoratore |
quota
a carico Impresa |
rimborso
da Cassa Edile |
| a) |
1° - 2° - 3°
giorno |
nel caso la
malattia superi 7 gg ( 6 gg dal 01.06.2008 ) |
0,5495 |
0,0495 |
0,500 |
| b) |
1° - 2° - 3°
giorno |
nel caso la
malattia superi 14 gg ( 12 gg dal 01.06.2008 ) |
1,0495 |
0,0495 |
1,000 |
| c) |
dal 4° al 20°
giorno |
per le giornate
indennizzate dall'INPS |
0,3795 |
0,0495 |
0,330 |
| d) |
dal 21° al 180°
giorno |
per le giornate
indennizzate dall'INPS |
0,1565 |
0,0495 |
0,107 |
| e) |
dal 181° al 270°
giorno |
per le sole
giornate non indennizzate dall'INPS |
0,5495 |
0,0495 |
0,500 |
Il trattamento economico giornaliero, come sopra determinato, č corrisposto
dall'impresa all'operaio per sei giorni la settimana, escluse le festivitā.
Durante l'assenza dal lavoro per malattia, l'impresa, entro i limiti della
conservazione del posto, č tenuta ad accantonare presso la Cassa Edile la
maggiorazione per ferie, gratifica natalizia e riposi annui, al netto delle
ritenute di legge, nella misura del 14,20 % dal 1° giorno di malattia in poi.
L'accantonamento netto, la cui misura é convenzionale, resta correlato alla
percentuale lorda del 18,50% dal 1° ottobre 2000.
Mutualizzazione dell'onere
per malattia
Il protocollo sottoscritto in
data 7 ottobre 1987 disciplina i criteri per la mutualizzazione dell'onere
per malattia posto a carico delle imprese.
L'onere per il trattamento di malattia corrisposto dall'impresa all'operaio
viene rimborsato all'impresa medesima dalla Cassa Edile.
Resta invece a carico dell'impresa l'onere derivante dal versamento dei
contributi assicurativi e previdenziali sul trattamento corrisposto agli
operai in caso di malattia.
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