Art. 5
ORARIO DI LAVORO
A) Per l’orario di lavoro valgono le norme di legge con le
eccezioni e le deroghe relative.
L’orario normale
contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua con un
massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere in base all'art.13 della Legge
24 giugno 1997, n.196.
Gli
orari di lavoro da valere nelle varie località sono quelli fissati dai
contratti integrativi del precedente contratto nazionale di lavoro, salve le
determinazioni che potranno essere assunte a norma dell’art. 39 in ordine
alla ripartizione dell’orario normale nei vari mesi dell’anno.
Il prolungamento
dell'orario ordinario di lavoro, oltre gli orari stabiliti nel rispetto della
media annuale, dà al lavoratore il diritto a percepire le maggiorazioni
retributive per lavoro straordinario di cui all’art. 20 del presente
contratto.
Ove l’impresa,
per obiettive esigenze tecnico-produttive da portare a preventiva conoscenza
delle rappresentanze sindacali unitarie ai fini di eventuali verifiche,
ripartisca su sei giorni l’orario normale contrattuale di lavoro, per le
ore in tal modo prestate nella giornata di sabato e’ dovuta una
maggiorazione dell’8%, calcolata sugli elementi della retribuzione di cui
al punto 3) dell’art. 25.
Resta salvo quanto
previsto dall’art. 10 in materia di recuperi.
Il datore di lavoro
deve esporre, in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile a tutti i
dipendenti interessati, l’orario di lavoro con l’indicazione dell’ora
di inizio e di termine del lavoro del personale occupato, nonché
dell’orario e della durata degli intervalli di riposo durante il periodo di
lavoro.
Quando non sia
possibile esporre l’orario nel posto di lavoro, per essere questo
esercitato all’aperto, l’orario stesso deve essere esposto nel luogo dove
viene corrisposta la paga.
Qualora l’impresa
disponga l’effettuazione di lavoro a turni ne darà comunicazione
preventiva alla rappresentanza sindacale unitaria, di cui all’art. 103, ai
fini di eventuali verifiche in ordine alle modalità applicative.
Nel caso di lavoro a turni disposto per lunghi
periodi, la verifica di cui sopra sarà effettuata con l’intervento delle
rispettive Organizzazioni territoriali.
Le percentuali di
maggiorazione della retribuzione per lavoro a turni sono quelle previste
dall’art. 20 del c.c.n.l..
L’operaio deve
prestare l’opera sua nel turno stabilito; quando siano stabiliti turni
regolari periodici, gli operai ad essi partecipanti devono essere avvicendati
allo scopo di evitare che le stesse persone abbiano a prestare la loro opera
sempre in ore notturne.
Agli operai che
eseguono i lavori preparatori e complementari di cui all’art. 6 del R.D.L.
15 marzo 1923, n. 692, vanno corrisposte le maggiorazioni previste
dall’art. 20 del presente contratto.
B) A decorrere dal
1° ottobre 2000 gli operai hanno diritto di usufruire di riposi annui
mediante permessi individuali
per 88 ore.
I permessi individuali
maturano in misura di un’ora ogni 20 ore di lavoro ordinario
effettivamente prestato.
Per gli operai
discontinui di cui alle lettere a) e b) dell’allegato A, i permessi
individuali di cui sopra maturano in misura di un’ora ogni 26
ore.
Per gli operai
discontinui di cui alla lettera c) dell’allegato A i permessi individuali
predetti maturano in misura di un’ora ogni 31 ore.
Agli effetti di cui
sopra si computano anche le ore di assenza per malattia o infortunio
indennizzate dagli Istituti competenti nonché per congedo matrimoniale.
La
percentuale per i riposi annui pari al 4,95% calcolata sugli elementi della
retribuzione di cui al punto 4) dell’art.
25 è corrisposta alla scadenza di ciascun periodo di paga direttamente
dall’impresa al lavoratore per
tutte le ore di lavoro normale contrattuale
di cui agli artt.5 e 6 effettivamente prestate e sul trattamento economico
delle festività di cui al punto 3) dell’art. 18.
Detta percentuale
va computata anche sull’utile effettivo di cottimo e sui premi di
produzione o cottimi impropri.
La percentuale di
cui al presente articolo non va computata su:
-
l’eventuale indennità per apporto di attrezzi di lavoro;
-
le quote supplementari dell’indennità di caropane non conglobate
nella paga base (cioè per lavori pesantissimi, per minatori e boscaioli);
-
la retribuzione e la relativa maggiorazione per lavoro straordinario,
sia esso diurno, notturno o festivo;
-
la retribuzione e la maggiorazione per lavoro normale festivo;
-
le maggiorazioni sulla retribuzione per lavoro normale o notturno;
-
la diaria e le indennità di cui all’articolo 22;
-
i premi ed emolumenti similari.
La
percentuale di cui al presente articolo non va inoltre computata su:
-
le indennità per lavori speciali disagiati, per lavori in alta
montagna e in zona malarica, in quanto nella determinazione delle misure
percentuali attribuite a ciascuna delle predette indennità è stato tenuto
conto – come già nei precedenti contratti collettivi in relazione alle
caratteristiche dell’industria edile – dell’incidenza per i titoli di
cui al presente articolo e all’art. 18.
I permessi saranno
usufruiti a richiesta dell’operaio, da effettuarsi con adeguato preavviso,
tenendo conto delle esigenze di lavoro. I permessi maturati entro il 31
dicembre di ciascun anno solare non possono essere goduti oltre il 30 giugno
dell’anno successivo.
Nel caso in cui le ore di cui al punto B) del
presente articolo, primo comma,
non vengano in tutto o in parte usufruite, il relativo trattamento economico
è comunque assolto dall’impresa mediante la corresponsione al lavoratore
della percentuale di cui al sesto comma.
Agli effetti della
maturazione dei permessi si computano anche le ore di assenza di cui al
quinto comma punto B) del presente articolo.
La presente
regolamentazione assorbe quella relativa alle festività soppresse
dall’art. 1 della legge 5 marzo 1977, n. 54, così come modificato dal
D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, salva la conferma del trattamento economico
per la festività del 2 giugno e del 4 novembre.
Le riduzioni di
orario di lavoro di cui alla presente disciplina saranno assorbite fino a
concorrenza in caso di provvedimenti assunti o accordi intervenuti sulla
stessa materia sia in sede europea che in sede nazionale.
Sono fatte salve le
pattuizioni al livello territoriale per la fruizione in via collettiva di
riposi individuali.
ALLEGATO DUE
Art. 6
ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI
O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA
Sono considerati
lavori discontinui o di semplice attesa o custodia quelli elencati nella
tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 e nei successivi
provvedimenti aggiuntivi e modificativi, salvo che non sia richiesta
un’applicazione assidua e continuativa, nel qual caso valgono le norme
dell’art. 5.
In considerazione
delle particolari attività svolte, l’orario normale contrattuale degli
operai addetti a tali lavori, dei guardiani, portieri e custodi, con alloggio
nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli
stessi, approntato anche in carovane, baracche o simili, non può superare le
48 ore settimanali medie annue.
Le ore di lavoro
prestate nei limiti degli orari settimanali di cui al comma precedente sono
retribuite con i minimi di paga base oraria di cui alla lettera a) della
tabella allegato A del presente contratto ad eccezione di:
-
custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri ed inservienti per i
quali valgono i minimi di paga base oraria di cui alla lettera b) della
medesima tabella;
-
custodi, guardiani e portinai con alloggio nello stabilimento, nel
cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in
carovane, baracche o simili, per i quali valgono i minimi di paga base oraria
di cui alla lettera c) della medesima tabella.
Al guardiano
notturno, fermo quanto disposto ai precedenti commi, è riconosciuta una
maggiorazione dell’8% sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3)
dell’art. 25, per ogni ora di servizio prestato tra le ore 22 e le ore 6,
esclusa ogni altra percentuale di aumento per lavoro ordinario notturno
prevista dall’art. 20.
*
* *
Al gruista si
applicano le norme contenute nell’art. 5.
*
* *
All’operaio
di produzione che durante il giorno dà la sua prestazione in un cantiere,
quando venga richiesto di pernottare nello stesso cantiere con autorizzazione
a dormire, va corrisposto, in aggiunta alla retribuzione relativa alla
prestazione data durante la giornata, un compenso forfetario
di € 0,52 giornaliere.
Resta esclusa
comunque ogni responsabilità discendente da doveri di guardiania o di
custodia.
Quando nel cantiere pernotti più di un
operaio, il particolare compenso spetterà soltanto a quell’operaio cui sia
stato richiesto per iscritto dall’impresa di pernottare in cantiere.
* * *
Si conferma
che, in relazione alle attività svolte, gli autisti di autobetoniere
rientrano nell’ambito di applicazione del presente articolo.
ALLEGATO
TRE
Art. 7
RIPOSO SETTIMANALE
Il riposo
settimanale cade normalmente di domenica e non può avere una durata
inferiore a 24 ore consecutive, salvo le eccezioni previste dalla legge, in
quanto siano applicabili alle imprese ed agli operai regolati dal presente
contratto.
Nei casi in cui, in
relazione a quanto previsto dalla legge sul riposo domenicale, gli operai
siano chiamati al lavoro in giorno di domenica, essi godranno del prescritto
riposo compensativo in altro giorno della settimana, che deve essere
prefissato: gli elementi della retribuzione, di cui al punto 3) dell’art.
25, sempreché non si tratti di operai turnisti, vanno maggiorati con la
percentuale di cui all’art. 20 punto 12).
L’eventuale
spostamento del riposo settimanale dalla giornata di domenica o dalla normale
giornata di riposo compensativo prefissata deve essere comunicato
all’operaio almeno 24 ore prima.
In difetto e in
caso di prestazione di lavoro è dovuta anche la maggiorazione per lavoro
festivo.
In conformità a
quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo n. 66/03, nel caso di lavoratori adibiti a lavorazioni a turno organizzate
su sette giorni continuativi o per particolari esigenze produttive, tecniche
o logistiche del cantiere, il riposo settimanale può essere effettuato
cumulativamente, previa verifica con le
rappresentanze sindacali unitarie
o, in mancanza, con le competenti Organizzazioni territoriali dei
lavoratori. I giorni continuativi non potranno comunque essere superiori a
14.
ALLEGATO QUATTRO
Art. 12
ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE
Le
Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti
potranno concordare, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2006
e per le circoscrizioni di propria competenza, l’elemento economico
territoriale fino alla misura massima che verrà stabilita dalle Associazioni
nazionali contraenti entro il 30 giugno 2005, secondo criteri e modalità di
cui all’art. 39.
NOTA A VERBALE
L’indennità
territoriale di settore resta ferma nelle cifre in atto in ciascuna
circoscrizione territoriale.
ALLEGATO CINQUE
Art.
16
FERIE
La durata annua
delle ferie è stabilita in quattro settimane di calendario (pari a 160 ore
di orario normale per gli operai di produzione), escludendo dal computo i
giorni festivi di cui al punto 3) dell’art 18.
All’operaio che
non ha maturato l’anno di anzianità spetta il godimento delle ferie
frazionate in ragione di un dodicesimo del periodo feriale annuale sopra
indicato, per ogni mese intero di anzianità maturata presso l’impresa.
L’epoca delle
ferie sarà stabilita secondo le esigenze di lavoro, di comune accordo,
contemporaneamente per cantiere, per squadra o individualmente.
Fermo restando
quanto stabilito dal comma precedente, con gli accordi integrativi locali
stipulati a norma dell’art. 39 del presente contratto sarà effettuata la
distribuzione del periodo feriale nell’arco annuale e saranno determinati i
periodi nell’ambito dei quali, di norma, le ferie debbono essere godute.
Il periodo di
preavviso non può essere considerato periodo di ferie.
Per il pagamento
delle ferie nei casi consentiti dall’attuale legislazione valgono le norme
dell’art. 19.
Le suddette norme
contenute nell’art. 19 sono compatibili con l’art. 10 del D.L. 66/03 in
quanto non contemplano alcuna indennità sostitutiva delle ferie.
La malattia
intervenuta nel corso del godimento delle ferie ne sospende la fruizione
nelle seguenti ipotesi:
-
malattia che comporta ricovero ospedaliero superiore a tre giorni;
-
malattia la cui prognosi sia superiore a dieci giorni di calendario.
L’effetto
sospensivo si determina a condizione che il dipendente assolva agli obblighi
di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento necessario
per l’espletamento della visita di controllo dello stato di infermità
previsti dalle norme di legge e dalle disposizioni contrattuali.
ALLEGATO SEI
ART. 20
LAVORO STRAORDINARIO,
NOTTURNO E FESTIVO
Agli effetti dell’applicazione delle
percentuali di aumento di cui appresso, viene considerato lavoro
straordinario quello eseguito oltre gli orari di cui agli artt. 5 e 6 del
presente contratto. Fermo restando il carattere di ordinarietà del relativo
lavoro, le maggiorazioni per lavoro straordinario diurno sono inoltre dovute
nei casi previsti dagli artt. 8 e 10 del R.D. 10
settembre 1923 n. 1955 e dal R.D. 10 settembre 1923 n. 1957.
Il lavoro
straordinario è ammesso, con il consenso del lavoratore, nei limiti di 250
ore annuali.
La richiesta
dell’impresa è effettuata con preavviso all’operaio di 72 ore, salvo i
casi di necessità urgenti, indifferibili od occasionali.
Ove l’impresa per
obiettive esigenze tecnico-produttive disponga lavoro straordinario per la
giornata del sabato, ne darà preventiva comunicazione alla rappresentanza
sindacale unitaria ai fini di eventuali verifiche.
A scopo
informativo, con periodicità bimestrale, l’impresa fornirà alla
rappresentanza sindacale unitaria indicazioni sul lavoro straordinario
effettuato nel bimestre.
Per periodo
notturno si considera quello intercorrente
dalle ore 22 alle 6 del mattino.
Per lavoro festivo
si intende quello prestato nei giorni festivi di cui all’art. 18, escluso
il lavoro domenicale con riposo compensativo.
Le percentuali per
lavoro straordinario, notturno e festivo sono le seguenti:
|
1)
Lavoro straordinario diurno
|
35%
|
|
2)
Lavoro festivo
|
45%
|
|
3)
Lavoro festivo straordinario
|
55%
|
|
4) Lavoro notturno non compreso in turni regolari
avvicendati
|
25%
|
|
5) Lavoro diurno compreso in turni regolari
avvicendati
|
9%
|
|
6)
Lavoro notturno compreso in turni regolari
avvicendati
|
11%
|
|
7)
Lavoro notturno del guardiano
|
8%
|
|
8) Lavoro notturno a carattere continuativo di operai
che compiono lavori di costruzione o di riparazione che possono eseguirsi
esclusivamente di notte
|
16%
|
|
9) Lavoro notturno straordinario
|
40%
|
|
10) Lavoro festivo notturno
|
50%
|
|
11) Lavoro festivo notturno straordinario
|
70%
|
|
12) Lavoro domenicale con riposo compensativo, esclusi i turnisti
|
8%
|
Le suddette percentuali vengono calcolate, per
gli operai che lavorano ad economia, sugli elementi della retribuzione di cui
al punto 3) dell’art. 25; per i cottimisti, va tenuto conto anche
dell’utile effettivo di cottimo.
Le percentuali
corrispondenti alle voci nn. 1, 2, 3, 9 e 11 devono essere applicate anche in
caso di lavoro in turni regolari avvicendati assorbendo la percentuale di cui
alla voce n. 6.
Le comunicazioni
relative al superamento delle 48 ore settimanali con prestazioni di lavoro
straordinario alla locale direzione provinciale del lavoro, di cui all'art. 4
del decreto legislativo n. 66/03, dovranno essere effettuate, nei termini
stabiliti dalla legge e dalle disposizioni amministrative.
La media delle 48
ore settimanali viene calcolata nell'arco di un periodo di riferimento di 12
mesi.
Ai fini degli adempimenti relativi alla comunicazione dello
straordinario, per unità produttiva deve intendersi il cantiere.
ALLEGATO SETTE
ART.
22
TRASFERTA
Le parti
definiranno in dettaglio entro il 30 giugno 2005 gli aspetti procedurali e
organizzativi per l'attuazione entro l'anno successivo della nuova disciplina
della trasferta, sulla base del principio che l'operaio dalla data di
attuazione di cui sopra rimane
iscritto alla Cassa Edile di provenienza.
ALLEGATO OTTO
Art. 27
TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA
Il primo comma è
sostituito dal seguente:
“In caso di
malattia, l’operaio non in prova ha diritto alla conservazione del posto
per un periodo di nove mesi consecutivi, senza interruzione dell’anzianità.
L’operaio con un’anzianità superiore a tre
anni e mezzo ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di
dodici mesi consecutivi, senza interruzione dell’anzianità.
Nel caso di più malattie o ricadute nella stessa malattia, l’operaio
ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di
nove mesi nell’arco di 20 mesi consecutivi.
L’operaio con un’anzianità superiore a tre anni e mezzo ha diritto
alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di 12 mesi
nell’arco di 24 mesi consecutivi.”
Pertanto la lettera
e) del sesto comma è sostituita come segue:
"dal 181°
giorno al compimento del dodicesimo mese, per le sole giornate non
indennizzate dall'INPS: 0,5495".
ALLEGATO NOVE
ART. 29
CONGEDO MATRIMONIALE
Il secondo e il
terzo comma sono sostituiti dal seguente
Peraltro,
all'operaio non in prova, in occasione del
matrimonio, viene concesso un periodo di congedo della durata di
quindici giorni consecutivi di calendario con diritto al trattamento
economico di cui al punto 3) dell'articolo
25 per 104 ore.
ALLEGATO DIECI
Art. 39
ACCORDI LOCALI
Dopo la lettera h)
di cui al terzo comma è aggiunta la seguente:
i)
alle eventuali determinazioni sulla base dei criteri di cui
all’art. 88.
ALLEGATO UNDICI
ART. 40
ASPETTATIVA
Dopo
il primo comma inserire il seguente
Nel caso di
necessità di uscita e rientro dell'operaio dal territorio nazionale, il
periodo di aspettativa può essere concesso in misura frazionata con durata
minima per ciascun periodo di due settimane. Il viaggio di andata e ritorno
deve essere comprovato dalle opportune documentazioni.
E' possibile
cumulare, compatibilmente con le necessità tecnico-organizzative
dell'azienda, il periodo di aspettativa con le ferie ed i riposi annui.
ALLEGATO
DODICI
Art.
44
ORARIO DI LAVORO
A)
Per l’orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e
le deroghe relative.
L’orario normale
contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua con un
massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere in base all’art. 13 della
legge 24 giugno 1997, n. 196.
Il prolungamento del
lavoro, oltre gli orari stabiliti nel rispetto della media annuale, da’ al
lavoratore il diritto a percepire le maggiorazioni retributive per lavoro
straordinario di cui all’art. 55 del presente contratto.
Ove l’impresa, per
obiettive esigenze tecnico-produttive da portare a preventiva conoscenza
delle rappresentanze sindacali unitarie ai fini di eventuali verifiche,
ripartisca su sei giorni l’orario normale contrattuale di lavoro, per le
ore in tal modo prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione
dell’8%, calcolata sulla quota oraria degli elementi di cui ai punti 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell’art. 45.
Per il personale
impiegatizio addetto ai lavori di cantiere la regolamentazione dell’orario
di lavoro è quella dettata per gli operai di produzione dall’art. 5 e
dagli accordi integrativi dello stesso nonché dal penultimo comma
dell'art.20.
B) L’impiegato ha
diritto ad usufruire in un anno di permessi individuali retribuiti pari a 88
ore.
I permessi individuali
maturano in misura di un’ora ogni 20 di lavoro effettivamente prestato.
Agli effetti di cui sopra
si computano le ore di assenza per malattia e infortunio, debitamente
certificate, nonché per congedo matrimoniale e per assenza obbligatoria per
gravidanza e puerperio.
Il permesso è concesso a
richiesta dell’impiegato da effettuarsi con adeguato preavviso, tenendo
conto delle esigenze di lavoro.
I permessi maturati entro
il 31 dicembre di ciascun anno solare non possono essere goduti oltre il 30
giugno dell’anno successivo.
Nel caso di mancato
godimento dei permessi, all’impiegato è dovuto il trattamento economico
sostitutivo, calcolato a norma dell’ultimo comma dell’art. 45.
La presente
regolamentazione assorbe la disciplina relativa alle festività soppresse
dall’art. 1 della legge 5 marzo 1977, n. 54, così come modificato dal
D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, salvo quanto previsto dal comma seguente.
In relazione alle festività
nazionali del 2 giugno e del 4 novembre, soppresse dalla citata legge, agli
impiegati per i mesi di giugno e di novembre è dovuto, in aggiunta alla
normale retribuzione mensile, 1/25 della retribuzione stessa.
Sono fatte salve le
pattuizioni a livello territoriale per la fruizione in via collettiva di
riposi individuali.
Le riduzioni di orario di
lavoro di cui alla presente disciplina saranno assorbite fino a concorrenza
in caso di provvedimenti assunti o accordi intervenuti sulla stessa materia
sia in sede europea che in sede nazionale.
CHIARIMENTO
A VERBALE
Le parti si danno atto che
le attività previste dal R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 possono riguardare
anche lavoratori inquadrati con qualifica impiegatizia.
NORMA
TRANSITORIA
Sino alla data del 30
settembre 2000 per gli impiegati addetti ai lavori di cantiere restano ferme
le disposizioni contenute nell’art.44, lett. B) comma terzo e quarto del
c.c.n.l. 5 luglio 1995.
ALLEGATO TREDICI
Art. 77
QUADRI
Assicurazione
Ai sensi
dell’art. 5 della legge 13 maggio 1985, n. 190, il datore di lavoro è
tenuto ad assicurare il quadro contro il rischio di responsabilità civile
verso terzi conseguente a colpa non grave nello svolgimento delle proprie
mansioni.
Ai quadri si
riconosce la copertura delle spese e l’assistenza legale in caso di
procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e
relative a fatti direttamente connessi con l’esercizio delle funzioni
svolte.
Indennità di funzione
A decorrere dalla
data di riconoscimento per iscritto della qualifica di quadro da parte
dell’azienda, verrà corrisposta ai lavoratori interessati una indennità
di funzione di importo pari a 70 euro mensili con assorbimento
dell’eventuale superminimo individuale fino a concorrenza del 50%
dell’importo predetto. Tale indennità è utile ai fini degli artt. 53, 54,
58, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 72, 73 e 99.
Cambiamento di mansioni
In caso di
svolgimento di mansioni proprie della qualifica di quadro che non sia
determinato dalla sostituzione di un altro lavoratore assente con diritto
alla conservazione del posto, l’attribuzione di tale qualifica sarà
effettuata trascorso un periodo di 6 mesi.
* * *
Per quanto non
previsto dalla presente regolamentazione valgono per i quadri le disposizioni
contrattuali previste per gli impiegati.
Le parti si danno
atto reciprocamente di aver dato, con la presente regolamentazione, piena
attuazione al disposto della legge 13 maggio 1985, n. 190.
ALLEGATO QUATTORDICI
Art. 82
OCCUPAZIONE FEMMINILE E TUTELA DELLA
MATERNITÀ
Dopo il quinto comma è
aggiunto il seguente comma:
"La misura
dell'indennità per il periodo di congedo di maternità di cui all'art.22,
primo comma, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151,
è pari al 100% della retribuzione.
I periodi di
congedo parentale di cui
all'art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001 valgono ai fini del diritto alla
prestazione di cui all'allegato C) del presente
CCNL ."
ALLEGATO QUINDICI
ART. 88
RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA
Dopo il quinto
comma è aggiunto il seguente comma :
"Le parti
nazionali provvedono ad effettuare entro il 31 dicembre 2004 una ricognizione
delle soluzioni adottate con gli accordi locali al fine di individuare
criteri uniformi."
Il tredicesimo
comma è sostituito dal seguente comma :
"In
applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. n.626/94 e dall'accordo
interconfederale 22 giugno 1995, alla formazione del Rappresentante della
sicurezza e dei lavoratori provvede durante l'orario di lavoro l'impresa o
l'organismo paritetico territoriale di settore mediante programmi di 32 ore
per i rappresentanti per la sicurezza e di 8 ore per i singoli
lavoratori"
ALLEGATO
SEDICI
ART.
92
FORMAZIONE PROFESSIONALE
Le
Associazioni contraenti riconoscono nella formazione professionale la forma
privilegiata di accesso al settore e una opportunità per l'insieme dei
lavoratori dell'edilizia, per migliorare la qualità del lavoro e le capacità
tecnico-produttive delle imprese.
Queste
finalità sono attuate attraverso un unico sistema formativo nazionale
paritetico di categoria.
Il
sistema nazionale è strutturato in organismi territoriali, denominati scuole
edili, in organismi regionali, denominati Formedil regionali e
nell’organismo nazionale di raccordo, coordinamento e indirizzo denominato
Formedil.
È
affidato al Formedil nazionale, così come previsto dal relativo Statuto, il
compito di attuare, promuovere le iniziative di formazione professionale per
i lavoratori dell'edilizia, anche nei confronti delle istituzioni pubbliche
nazionali ed internazionali, di realizzare il coordinamento, il controllo
quantitativo sulle attività e qualitativo sui contenuti formativi e il
monitoraggio a livello nazionale dell'attività svolta dagli Enti
territoriali, nonchè di supportare gli stessi nella risoluzione di problemi
di natura tecnica e amministrativa e legislativa per quanto concerne le
materie della formazione.
Le
competenze e le finalità del Formedil sono espressione delle linee politiche
nazionali di pianificazione e programmazione espresse dalle parti stipulanti
il presente c.c.n.l. in sede di
contrattazione o in sede di accordi specifici in materia.
Sono
attività del Formedil:
·
le ricerche e gli studi di settore, l’ evoluzione normativa,
l’evoluzione di approcci pedagogici, lo studio di metodologie didattiche e
di tecnologie educative;
·
l’elaborazione di linee guida e indirizzi operativi strategici sui
differenti assi di intervento del sistema nazionale di formazione
professionale di settore;
·
la progettazione e il coordinamento di iniziative di formazione
formatori, di dialogo sociale di settore e di aggiornamento del personale
degli enti bilaterali contrattuali;
·
l'elaborazione di una metodologia per rilevare i fabbisogni formativi;
·
l’analisi dei costi della formazione in funzione della tipologia e
della durata delle singole azioni.
Per
lo svolgimento delle suddette attività il Formedil nazionale si avvale di un
contributo annuale (1) le cui quantità e modalità di erogazione sono
definite da quanto disposto nel protocollo d'intesa del sistema degli
organismi paritetici di settore (allegato..).
Il
suddetto contributo deve essere versato al Formedil nazionale entro il 31
marzo di ogni anno ed e’ calcolato sulla massa salariale di pertinenza
dell’esercizio precedente.
I
Formedil regionali, costituiti come articolazioni del Formedil nazionale in
base allo statuto tipo elaborato in sede nazionale, associano le scuole edili
territoriali di una singola regione e hanno il compito, secondo le linee
guida formulate in materia dal Formedil nazionale, di raccordarsi con le
parti sociali a livello regionale, l’Ente Regione e il Formedil nazionale.
I Formedil regionali hanno compiti di:
·
coordinamento e indirizzo dell'attività degli Enti territoriali;
·
rappresentanza nei confronti dell'Ente Regione, anche ai fini della
partecipazione alla programmazione regionale ed ai suoi collegamenti con
quella nazionale, per attingere alle risorse regionali, nazionali e
comunitarie;
·
promozione di tutte quelle iniziative (studi di settore, analisi dei
fabbisogni formativi, definizione di metodologie didattiche e programmi
operativi unitari) ritenuti utili in ambito regionale per realizzare una
omogeneità dell'offerta formativa del sistema delle scuole edili, una
maggiore qualità al fine di razionalizzare le risorse fisiche ed economiche.
Per
lo svolgimento delle suddette funzioni il Formedil regionale potrà avvalersi
del personale e delle strutture degli Enti territoriali. Le attività del
Formedil regionale sono finanziate con contributo degli enti scuola
territoriali di riferimento, stabilito in sede regionale dalle parti sociali,
sulla base delle esigenze individuate e degli obiettivi condivisi.
Le
Scuole Edili sono le agenzie formative di settore su cui si basa il sistema
nazionale Formedil.
Esse
operano su base territoriale, in armonia con gli indirizzi strategici dati
dalle parti sociali e in attuazione delle linee guida predisposte dal
Formedil nazionale.
Gli
Enti territoriali e le loro strutture esecutive, in relazione alla necessità
e possibilità, potranno essere provinciali, interprovinciali e regionali.
In
particolare, ciascuna Scuola Edile, coordinandosi attraverso il Formedil
Regionale con gli altri enti scuola della propria regione, costruisce una
offerta formativa che tiene conto delle esigenze del mercato del lavoro e del
settore rilevate dalle parti in sede locale.
Al
finanziamento delle scuole edili verrà provveduto con il contributo a carico
delle imprese, da fissarsi localmente in misura compresa fra lo 0,20% e l'1%
sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 e da
versarsi con modalità stabilite dalle Organizzazioni territoriali
(PROTOCOLLO ORGANISMI BILATERALI).
Tale
contributo deve essere gestito dai Consigli di amministrazione con proprio
bilancio.
Le
Scuole edili, redigono annualmente un bilancio d'esercizio che coincide con
l'esercizio finanziario della corrispondente Casse Edile.
I
bilanci dovranno essere redatti secondo le normative vigenti e applicando i
corretti principi contabili adeguati alle esigenze dell'ente (bilancio
riclassificato a sezioni contrapposte oppure bilancio riclassificato secondo
la IV direttiva UE) e comunque evidenziando con contabilità a gestione
separata le attività formative.
I
bilanci, in ogni caso, dovranno essere corredati di una scheda di
riclassificazione predisposta dal FORMEDIL nazionale, con l'obiettivo di
favorire la leggibilità dei dati contenuti e la trasferibilità dei singoli
bilanci nelle attività di verifica e monitoraggio nazionale.
Gli
Enti scuola, sono tenuti a trasmettere annualmente
al FORMEDIL Nazionale il bilancio approvato e certificato, corredato
della suddetta scheda di riclassificazione, entro un mese dalla sua
approvazione (protocollo sugli enti bilaterali).
Le
scuole edili sono amministrate da un Consiglio di amministrazione paritetico
nominato dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni
nazionali stipulanti. Uno fra i membri nominati dall'Associazione
territoriale dei datori di lavoro aderenti all'ANCE assumerà la funzione di
Presidente, su designazione dell'Associazione territoriale medesima, uno fra
i membri nominati dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori assumerà,
su designazione di queste, la funzione di Vice Presidente.
Il
Direttore, al di fuori del Consiglio stesso, è nominato esclusivamente sulla
base di criteri informati al principio della professionalità.
Tali
criteri saranno altresì seguiti per l'assunzione di tutto il personale
tecnico ed amministrativo degli Enti territoriali e delle loro eventuali
strutture esecutive della formazione professionale.
Con
riferimento agli orientamenti nazionali e territoriali del mercato del lavoro
e ai bisogni di formazione localmente rilevati, il Consiglio di
amministrazione provvederà annualmente ad approvare un Piano generale delle
attività della scuola edile che individua e programma le attività formative
da svolgere, le specifica per singoli progetti e ne indica i costi.
Il piano formativo
degli Enti scuola dovrà essere articolato sui seguenti assi di intervento
(PROTOCOLLO SULLA FORMAZIONE):
·
Formazione per l’impiegabilità
Istruzione e
formazione professionale
Formazione per
l'inserimento di disoccupati adulti
Formazione
professionalizzante integrativa
·
Formazione per la progressione
professionale
Formazione per
l'apprendistato
Formazione continua
Formazione a
catalogo per un percorso professionale
·
Formazione per la sicurezza
Su tali assi di intervento
l'attività degli Enti territoriali dovrà essere orientata, in coerenza con
i profili professionali effettivamente presenti nella organizzazione
produttiva del settore e con i fabbisogni formativi determinati
dall'innovazione tecnologica, normativa e di processo produttivo, secondo
tipologie formative standard predisposte dal Formedil nazionale, tenendo
presente la catalogazione delle esperienze già realizzate.
Il
Piano generale delle attività sarà predisposto nei limiti della
disponibilità finanziaria dell'esercizio, portato a conoscenza delle
Organizzazioni territoriali prima della sua approvazione e successivamente
trasmesso al Formedil nazionale ed al Formedil regionale.
Le
attività di formazione saranno rivolte di massima a:
·
giovani inoccupati o disoccupati da avviare al lavoro nel settore, ivi
compresi i lavoratori extracomunitari;
·
giovani neo diplomati e neolaureati;
·
giovani titolari di contratti di apprendistato (formazione esterna) o
formazione- lavoro (formazione teorica);
·
personale (operai, impiegati, tecnici e quadri) dipendente da imprese;
·
manodopera femminile per facilitarne l'inserimento nel settore;
·
lavoratori in mobilità;
·
lavoratori in disoccupazione;
·
lavoratori in Cig.
Ai
lavoratori che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di formazione
professionale di cui al presente articolo, verrà rilasciato un apposito
attestato con l'indicazione del corso frequentato e dell'avvenuto superamento
degli esami finali, nonché il libretto personale di certificazione dei
crediti formativi. Tale sistema di certificazione delle competenze acquisite
dal lavoratore attraverso la frequenza di cicli formativi confluirà
all'interno del sistema anagrafico delle casse edili.
I
lavoratori muniti di tale attestato ed assunti non con contatto di
apprendistato, per lo svolgimento delle mansioni oggetto della formazione,
dovranno effettuare un periodo, non superiore a 30 giorni, di adattamento
pratico al lavoro ed al termine di esso, se confermati in servizio,
conseguiranno la qualifica inerenti alle mansioni svolte.
Durante
tale periodo di adattamento, i lavoratori avranno diritto ad un trattamento
economico non inferiore a quello dei lavoratori di primo livello e sarà loro
applicabile, salvo che per la durata, la normativa relativa al periodo di
prova.
La
qualifica è attribuita, dopo il superamento dell'esame finale, direttamente
dalle scuole edili qualora il corso di formazione professionale sia
articolato, anche attraverso la partecipazione a cantieri di formazione e
lavoro realizzati presso centri di formazione in paesi della Unione europea,
secondo il sistema dell'alternanza scuola-lavoro, in congrui periodi di
frequenza presso la scuola edile ed in cantiere di produzione, secondo
criteri proposti dal Consiglio di amministrazione della scuola edile ed
approvati dalle Organizzazioni territoriali di cui all'art. 39, in conformità
agli indirizzi adottati dal Formedil nazionale.
Il
Formedil nazionale curerà la diffusione del libretto personale di formazione
professionale edile, nel quale verranno annotati i corsi frequentati presso
le scuole edili, al fine della certificazione dei crediti formativi
individuali.
Per
la realizzazione dell’indagine annuale sull’attività formativa del
settore, i singoli Enti territoriali sono tenuti a restituire, debitamente
compilato, il questionario annuale di rilevazione delle attività formative
predisposto ed inviato dal Formedil nazionale.
Le
Associazioni nazionali contraenti, su proposta del Formedil nazionale,
approvano uno schema unico di statuto per gli Enti territoriali, che preveda
la possibilità di dotarsi di un regolamento operativo capace di recepire le
specificità di ogni singolo ente, rilevate dalle parti sociali in sede
locale. Le clausole difformi
degli statuti esistenti debbono essere adeguate a tale schema nazionale che,
una volta approvato dalle parti sociali nazionali, costituirà allegato al
presente contratto.
Nei
territori dove le parti sociali hanno provveduto o stanno provvedendo alla
unificazione operativa di ente scuola edile e CPT per migliorare
l’assolvimento delle rispettive funzioni previste contrattualmente,
l’ente unico derivante dalla fusione è impegnato ad adottare lo statuto
unificato tipo redatto da Formedil nazionale e CNCPT, fatto proprio dalle
parti sociali, che costituisce allegato al presente contratto.
Il
sistema nazionale Formedil di formazione professionale fa parte del sistema
integrato degli Enti bilaterali di derivazione contrattuale. Secondo gli
indirizzi dati dalle parti sociali nazionali, il Formedil collabora con CNCE
e CNCPT al fine di raccordare le banche dati in possesso dei tre Enti, di
armonizzare le politiche formative di settore con le iniziative di promozione
della cultura della sicurezza, di raccordare e qualificare l’offerta
formativa con le prestazioni delle Casse edili, anche attraverso la
registrazione delle competenze acquisite dai lavoratori sulla base della
frequenza di corsi di formazione all’interno dei sistemi di anagrafe
predisposti dalle Casse Edili.
ALLEGATO DICIASSETTE
Art.
93
DISCIPLINA
DELL’APPRENDISTATO
La
disciplina dell’apprendistato è regolata dalle norme di legge e dalle
disposizioni del presente articolo.
La
durata del contratto di apprendistato è determinata in considerazione della
qualifica da conseguire, dal titolo di studio, dei crediti professionali e
formativi acquisiti, nonché dal bilancio di competenze realizzato dai
soggetti pubblici e dalle scuole edili accreditate mediante l’accertamento
dei crediti formativi.
Fermo
restando quanto stabilito al comma precedente e le competenze regolamentari
stabilite dalle leggi, le parti concordano le seguenti durate massime del
contratto di apprendistato:
a)
apprendistato per l’espletamento del diritto/dovere di istruzione e
formazione massimo 3 anni;
b)
apprendistato professionalizzante :
§
qualifiche finali del secondo livello di inquadramento contrattuale
massimo 3 anni;
§
qualifiche finali del terzo livello di inquadramento massimo 4 anni;
§
qualifiche finali dal quarto livello di inquadramento massimo 5 anni.
Il
contratto di apprendistato, stipulato in
forma scritta, deve contenere l’indicazione della prestazione
oggetto del contratto, la qualifica professionale
che sarà acquisita al termine previsto, il piano formativo
individuale.
Il
piano formativo individuale dovrà comprendere: la descrizione del percorso
formativo, le competenze da acquisire intese come di base e tecnico
professionali, le competenze possedute, l’indicazione del tutor come
previsto dalle normative vigenti.
La
durata della formazione per l'apprendistato professionalizzante è fissata in
120 ore annue, è finalizzata all’acquisizione di competenze di base e
tecnico professionali e di norma è realizzata presso la Scuola edile
secondo le linee guida stabilite a
livello nazionale dal Formedil, in conformità ai profili
professionali definiti a livello regionale.
L’impegno
formativo è ridotto a 80 ore, comprensive delle ore destinate alla sicurezza
per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica professionale
idoneo alla attività da svolgere.
Salvo quanto
previsto dalle disposizioni di legge la durata della formazione è di 240 ore
annue per l’apprendistato per l’espletamento del diritto/dovere di
istruzione.
La formazione sarà
effettuata in via prioritaria presso le scuole edili secondo le linee guida
stabilite a livello nazionale dal Formedil in conformità ai profili
professionali ed agli standard minimi quadro definiti a livello regionale e
nazionale.
La
formazione si può svolgere all'interno dell'azienda in presenza dei
requisiti previsti dalla legge in ordine al tutor aziendale e all'idoneità
dei locali adibiti alla formazione medesima.
Alla
Scuola Edile sono affidati i compiti di:
-
raccolta e
monitoraggio delle informazioni relative all’avvio dei rapporti di
apprendistato, utilizzando a tal fine i dati in possesso della Cassa Edile;
-
definizione dei percorsi formativi relativi ai profili
professionali determinati dalle regioni d’intesa con le organizzazioni
territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti;
-
individuazione delle modalità di erogazione dell’attività
formativa;
-
formazione dei
tutor aziendali;
-
consulenza e
accompagnamento per l’impresa e per il lavoratore, nel percorso di
inserimento lavorativo di quest’ultimo;
-
attestazione dell’effettuazione della fase formativa e
registrazione della stessa nel libretto individuale di formazione valevole ai
fini della formazione continua.
I
periodi di servizio effettivamente prestati in qualità di apprendista presso
più imprese si cumulano ai fini della durata prevista dalla presente
regolamentazione, purché non separati da interruzioni superiori a un anno e
sempre che si riferiscano alle stesse attività lavorative.
Per
ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi di apprendistato
precedentemente prestati presso altre aziende, l’apprendista deve
documentare, all’atto dell’assunzione, i periodi già compiuti tramite i
dati registrati sul libretto individuale dei crediti formativi, oltre
all’eventuale frequenza di corsi di formazione esterna.
Nel
caso di cumulabilità di più rapporti, le ore di formazione saranno
riproporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato da
svolgere.
A
quest’ultimo fine l’apprendista deve documentare
l’avvenuta partecipazione all’attività formativa con
l’attestato di frequenza rilasciato dalla Scuola Edile e/o con
l’attestazione del tutor aziendale nel libretto di formazione.
Le
parti si riservano di adeguare l’attuale sistema di certificazione dei
crediti formativi acquisiti a quello predisposto in base alla vigente
normativa sulla materia.
Al termine del periodo di apprendistato, le
imprese rilasceranno all’apprendista, oltre alle normali registrazioni
nella scheda professionale, un documento che attesti i periodi di
apprendistato già compiuti e le attività lavorative per le quali sono stati
effettuati i periodi medesimi.
Per l’assunzione in prova
dell’apprendista e per la regolamentazione del periodo di prova valgono le
norme di cui agli articoli 2 e 43 del vigente c.c.n.l., con riferimento al
livello di assunzione dell'apprendista.
L’inquadramento
e il trattamento economico dei lavoratori in apprendistato
professionalizzante è quello di un livello inferiore a quello della
categoria per la quale è finalizzato il relativo contratto.
Nell'ipotesi di primo inserimento
lavorativo nel settore, l’inquadramento dell’apprendista e il relativo
trattamento economico è il seguente:
-
1°
livello per i contratti di apprendistato professionalizzante finalizzati
al conseguimento del 2° e 3° livello;
-
2° livello per i contratti di
apprendistato professionalizzante finalizzati al conseguimento del 4°
livello;
-
3°
livello per i contratti di apprendistato professionalizzante finalizzati
al conseguimento del 5° livello.
Nell'ipotesi
di primo inserimento, a metà
del percorso del periodo di apprendistato di cui al comma 3 lettera b)
all'apprendista è riconosciuto l'inquadramento e il relativo trattamento
economico di un livello superiore a quello di assunzione.
Quanto
previsto nel comma precedente non si applica ai rapporti di apprendistato
finalizzati al conseguimento del 2° livello.
Le
ore destinate alla formazione esterna di cui all’art. 49 comma 5, lettera
a) del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, sono aggregate in
moduli settimanali da realizzarsi compatibilmente con le esigenze delle
imprese. All’atto dell’assunzione o in ragione della programmazione
attuata dalla Scuola Edile competente per territorio, l’apprendista deve frequentare la scuola edile per lo
svolgimento di 24 ore comprensive delle otto ore
destinate alla sicurezza di cui all’art. 84 del vigente c.c.n.l..
L’orario di lavoro degli apprendisti è
disciplinato dall’art. 5 del vigente c.c.n.l..
Agli apprendisti operai e impiegati si
applica rispettivamente la normativa sui riposi annui contenuta negli artt. 5
e 44, lettere B).
Per
il trattamento economico degli apprendisti nei casi di assenza per malattia,
infortunio e malattia professionale, si fa rinvio agli artt. 27, 28, 67 e 68
del c.c.n.l..
Ultimato il periodo di apprendistato,
previa prova di idoneità effettuata secondo le norme fissate dalla legge,
all’apprendista deve essere attribuita la categoria professionale per la
quale ha effettuato l’apprendistato medesimo, salva la risoluzione
anticipata per giusta causa o giustificato motivo.
Per il periodo di preavviso valgono le
norme di cui agli art. 33 e 72 del c.c.n.l. con riferimento al livello
riconosciuto all'apprendista.
Il numero complessivo di apprendisti da
assumere non può superare il numero totale delle maestranze specializzate o
qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Il datore di
lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o
specializzati, può assumere un apprendista.
Le parti si riservano di disciplinare
l'apprendistato per l'alta formazione a seguito dell'emanazione della
relativa normativa di attuazione.
ALLEGATO DICIOTTO
ART.
94
CONTRATTO
A TERMINE
In
relazione a quanto disposto dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368,
il lavoro a tempo determinato è consentito a fronte di ragioni di carattere
tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.
Il
ricorso al contratto a tempo determinato è vietato nelle seguenti ipotesi:
1.
per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di
sciopero;
2.
presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei
mesi precedenti a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 della
legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle
stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato,
salvo che tale contratto sia concluso per provvedere a sostituzione di
lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi dell'art. 8, comma 2, della
legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero abbia una durata iniziale non superiore
a 3 mesi;
3.
presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei
rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di
integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse
mansioni cui si riferisce il contratto di
lavoro a tempo determinato;
4.
da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei
rischi ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626
e successive modifiche.
Fermo
restando quanto previsto dall'art. 10, commi 7 e 8 del citato decreto
legislativo n. 368, il ricorso ai contratti a termine per le ulteriori
causali non può superare, mediamente nell'anno, cumulativamente con i
contratti di somministrazione a tempo determinato di cui all'art. 95, il 25 %
dei rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato dell’impresa.
Resta
ferma in ogni caso la possibilità di utilizzare almeno sette rapporti di
lavoro con contratto a termine
e/o di somministrazione a tempo
determinato, comunque non eccedenti la misura di un terzo del numero
di lavoratori a tempo indeterminato dell’impresa.
Le
frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno
arrotondate all’unità superiore.
La
media è computata con riferimento alla media annua dei
lavoratori in forza nell’anno solare precedente.
In
occasione della sessione semestrale di concertazione e informazione,
l'Organizzazione territoriale aderente all'Ance fornirà alle Organizzazioni
sindacali dei lavoratori territoriali informazioni in merito all'utilizzo sul
territorio dei contratti di lavoro a termine.
La
stessa informazione alle RSU e alle Organizzazioni nazionali o territoriali
dei lavoratori sarà fornita dalle imprese e dai consorzi di imprese in occasione degli incontri previsti dai punti 1.7
e 1.8 del sistema di concertazione e informazione del vigente ccnl.
ALLEGATO
DICIANNOVE
Art.
95
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
In relazione a
quanto disposto dal decreto legislativo n. 276/03, che mantengono in vigore
le clausole contrattuali dell'edilizia in materia di lavoro
temporaneo, le parti confermano
i contenuti degli accordi 29 gennaio 2002 e 10 settembre 2003, le cui
pattuizioni sono automaticamente applicabili per i lavoratori in
somministrazione.
La
somministrazione a tempo determinato è consentita per gli operai nelle
seguenti ipotesi :
1)
punte di attività connesse ad esigenze di mercato derivanti dall’acquisizione di nuovi lavori ;
2)
esecuzione di un’opera e di lavorazioni definite e predeterminate
nel tempo che non possano essere attuate ricorrendo al normale livello
occupazionale;
3)
impiego di professionalità diverse o che rivestano carattere di
eccezionalità rispetto a quelle normalmente occupate, in relazione alla
specializzazione dell’impresa;
4)
impiego di professionalità carenti sul mercato del lavoro locale;
5)
sostituzione di lavoratori assenti, comprese le ipotesi di assenza per
periodi di ferie non programmati, per lavoratori in aspettativa,
congedo o temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate o che
partecipino a corsi di formazione;
6)
per fronteggiare punte di più intensa attività riguardanti servizi o
uffici, indotte da eventi specifici e definiti.
Per
gli impiegati dell'edilizia la somministrazione a tempo determinato è
ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o
sostitutivo.
Il
ricorso alla somministrazione e’ vietato:
5.
per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di
sciopero;
6.
presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei
mesi precedenti a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 della
legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle
stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione ovvero
presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei
rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di
integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse
mansioni cui si riferisce in contratto di somministrazione;
7.
da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei
rischi ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626
e successive modifiche;
8.
per l'esecuzione di lavori che espongono ad agenti cancerogeni di cui
al titolo VII del decreto legislativo 626/94 e successive modificazioni;
9.
per lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di
zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in
materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti;
10.
per costruzioni di pozzi a profondità superiori a 10 metri;
11.
per lavori subacquei con respiratori;
12.
per lavori in cassoni ad aria compressa;
13.
per lavori comportanti l’impiego di esplosivi.
Nei
casi di cui ai numeri da 4 a 9 la somministrazione di lavoro sarà consentita
soltanto nei confronti delle agenzie che siano state specificamente
abilitate,a norma di legge, allo svolgimento delle attività sopra indicate.
Il
ricorso alla somministrazione a tempo determinato nelle ipotesi di cui ai
punti 1, 2, 3 e 4 per gli operai non può superare, mediamente nell’anno,
cumulativamente con i contratti a termine di cui all'art. 94, il 25%
dei rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato dell’impresa.
Fermo
restando quanto previsto dall'art. 10, commi 7 e 8 del decreto legislativo n.
368 del 6 settembre 2001, tale percentuale è comprensiva anche dei contratti
di somministrazione a tempo determinato per gli impiegati.
Resta
ferma in ogni caso la possibilità di utilizzare almeno sette rapporti di somministrazione a tempo determinato e/o di contratti a termine,
comunque non eccedenti la misura di un terzo del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell’impresa.
Le
frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno
arrotondate all’unità superiore.
La
media è computata con riferimento alla media annua dei
lavoratori in forza nell’anno solare precedente.
DICHIARAZIONE
A VERBALE
Le
parti confermano che agli operai occupati con lo strumento della
somministrazione nelle imprese edili sia applicata la contrattazione
collettiva in vigore per le imprese medesime, compresi gli obblighi di
contribuzione ed accantonamento nei confronti della Cassa Edile e degli altri
Organismi paritetici di settore.
E’ abolito l’art. 14 del ccnl 29 gennaio
2000.
ALLEGATO
VENTI
Contratti
di inserimento
Il contratto di
inserimento è un contratto di
lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento
delle competenze professionali del lavoratore
ad un determinato contesto lavorativo , l’inserimento ovvero il
reinserimento nel mercato nel lavoro.
La durata del
contratto di inserimento non può essere inferiore a 9 mesi e non può essere
superiore a 18 mesi .
Nel caso di
lavoratori riconosciuti affetti , ai sensi della normativa vigente, da grave
handicap fisico, mentale o psichico, la durata massima può essere estesa
fino a trentasei mesi.
Possono essere
assunti con contratto di inserimento i lavoratori di cui al comma 1, del Dlgs
n. 276/2003.
Il contratto di
inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve
essere specificatamente indicato il progetto individuale di
inserimento.
In mancanza di
forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a
tempo indeterminato.
Nel contratto
verranno indicati:
·
la durata;
·
il periodo di prova, cosi come previsto per il livello di
inquadramento attribuito;
·
l’orario di lavoro, determinato in
funzione dell’ipotesi che si tratti di un contratto a tempo pieno o
a tempo parziale.
L’ inquadramento
del lavoratore è quello
dell’operaio comune per i contratti di inserimento il cui progetto
individuale è preordinato per gli operai qualificati
e specializzati e dell’operaio qualificato per i contratti di
inserimento il cui progetto individuale è preordinato per gli operai di
quarto livello;
per i contratti di
inserimento finalizzati al reinserimento di soggetti con professionalità
coerenti con il contesto organizzativo aziendale, l’inquadramento sarà di
un livello inferiore.
Anche per i
contratti di inserimento rivolti alla categoria degli impiegati
l’inquadramento economico e il trattamento economico è quello di due
livelli inferiori a quello della categoria il cui progetto individuale è
preordinato.
Nel caso di
contratti di inserimento finalizzati al reinserimento di soggetti con
professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale,
l’inquadramento sarà di un livello inferiore.
Il progetto
individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve
essere finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze
professionali del lavoratore al
contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite.
Nel progetto
verranno indicati :
a)
la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il
progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto;
b)
la durata e le modalità della formazione.
Nell’ipotesi di
reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contesto
organizzativo aziendale,potrà essere prevista una durata massima di 12 mesi.
Il progetto deve
prevedere una formazione teorica non inferiore a 16 ore, ripartita tra
l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina
del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale ed accompagnata da congrue
fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-
learning, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del
lavoratore.
La formazione
teorica sarà effettuata presso le scuole edili, sulla base di un programma
predisposto dal Formedil .
La formazione
antinfortunistica dovrà essere necessariamente impartita nella fase iniziale
del rapporto e avrà la durata di 8 ore.
La registrazione
delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore
di lavoro o di un suo delegato sul libretto individuale di formazione
predisposto dal Formedil.
Le parti si
riservano di adeguare l’attuale sistema di certificazione delle competenze
acquisite a quello predisposto in base alla vigente normativa sulla materia.
Per l’assunzione
in prova e per la relativa regolamentazione valgono le norme di cui agli
articoli 2 e 43 del vigente c.c.n.l.
L’orario di
lavoro è disciplinato dall’art.5 del vigente c.c.n.l
Nel caso di
malattia o infortunio non sul
lavoro, il lavoratore in contratto di inserimento/reinserimento ha diritto ad
un periodo di conservazione del posto di settanta giorni.
Nell’ambito di
tale periodo l’azienda applicherà il c.c.n.l. e il
c.c.p.l..
Nei casi in cui il
contratto di inserimento/reinserimento venga trasformato in rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento/reinserimento verrà
computato nell’anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla
legge e dal contratto, con l’esclusione dell’istituto degli aumenti
periodici di anzianità e della progressione automatica di carriera.
ALLEGATO VENTUNO
ART. …
TUTELA DELLA DIGNITA’ PERSONALE DEI
LAVORATORI
Sul luogo di lavoro
dovrà essere assicurato il rispetto della dignità della persona in ogni suo
aspetto compreso quanto attiene alla sfera sessuale e dovrà essere prevenuto
ogni comportamento improprio, compiuto attraverso atti, parole, gesti,
scritti che arrechino offesa alla personalità e all’integrità
psico-fisica del lavoratore.
In particolare
dovranno evitarsi comportamenti discriminatori che determinino una situazione
di disagio della persona cui sono rivolti, anche con riferimento alle
conseguenze sulle condizioni di lavoro. In caso di molestie sessuali sul
luogo di lavoro, la RSU o le Organizzazioni sindacali e la Direzione
aziendale opereranno per ripristinare le normali condizioni lavorative
garantendo la massima riservatezza alle persone coinvolte.
ALLEGATO VENTIDUE
CLASSIFICAZIONE
E' istituita una Commissione paritetica
con il compito di rivedere l’attuale sistema di classificazione dei
lavoratori anche alla luce delle trasformazioni del settore, nonché delle
nuove disposizioni di legge in materia di mercato del lavoro e formazione,
che dovrà terminare i propri lavori entro il 31 dicembre 2004.
In particolare, la Commissione dovrà
effettuare:
§
l' analisi e l'eventuale rielaborazione dell’attuale sistema di
classificazione;
§
l'introduzione di nuove figure professionali;
§
la revisione delle competenze delle figure tradizionali;
§
la revisione dei periodi di preavviso.
Nel vigente
sistema di classificazione è comunque inserita la seguente figura
professionale:
Operaio di 4°
livello
Operaio con
conoscenza ed esperienze pluriennali sulla tecnica di muratura e di
carpenteria con capacità di interpretare il disegno e di ottimizzare le fasi
di muratura e della carpenteria, esegue con continuità ed ampia autonomia,
lavorazioni di elevata specializzazione sia di muratura che di carpenteria.
La Commissione
paritetica provvederà prioritariamente entro il 30 settembre 2004 a definire
le declaratorie relative alle seguenti figure :
Responsabile
recupero archeologico e del restauro 6° livello
Operatore
archeologico 5° livello
Operatore
del restauro 5° livello
Operaio
in cantiere archeologico 4° livello
Operatore
del restauro 4° livello
Operaio
specializzato archeologico 3° livello
Operatore
del restauro 3° livello
LAVORATORI NEL
SETTORE CALCESTRUZZO
Coordinatore di
impianti 6° livello
Capo impianto
venditore 5° livello
Operatore di
centrale 5° livello
Operatore di
centrale di 4° livello
Addetto al
funzionamento della centrale di betonaggio o dosatore –pesatore 3°livello
Addetto al
funzionamento della centrale di betonaggio o dosatore –pesatore 2° livello
Entro la
medesima data la Commissione definirà livelli e relative declaratorie
della figura del Rocciatore.
ALLEGATO
VENTITRE
ISTITUZIONE
DELLA BORSA DEL LAVORO DELL’INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI
Le parti contraenti, ai fini di una
razionalizzazione del mercato del lavoro, per favorire l’occupazione e
agevolare lo sviluppo locale,
concordano di istituire, attraverso lo strumento della convenzione con i
Centri per l’impiego, un’attività
di supporto alla funzione di incontro domanda – offerta di lavoro
costituendo presso la Scuola Edile uno sportello informativo al servizio
delle imprese e dei lavoratori.
A questo fine le parti nazionali si riservano
entro il 31 dicembre 2004 di stabilire, a completamento dei compiti
istituzionali delle Scuole edili, quelli integrativi necessari per assolvere
le nuove funzioni, con particolare riguardo:
-
alla
promozione e alla circolazione delle informazioni alle imprese e ai
lavoratori del settore sulle opportunità lavorative e sulle offerte
formative, con lo scopo di favorire l'incontro tra offerta e domanda di
lavoro, anche mediante l'istituzione della banca del lavoro
informatizzata, collegata alla Borsa lavoro, a cui affluiscono i curricula
dei lavoratori e le offerte di lavoro delle imprese edili
-
all'assistenza
delle imprese in relazione ai fabbisogni formativi e occupazionali;
-
all'orientamento della richiesta
– offerta di lavoro dei lavoratori;
-
alla
predisposizione e attivazione degli standard minimi e delle misure atte a
certificare i crediti formativi;
-
all’orientamento al settore.
Le imprese in regola con la contribuzione
contrattuale alla Cassa Edile potranno consultare direttamente via Internet i
curricula dei lavoratori in cerca di occupazione e pubblicare al contempo le
proprie offerte di lavoro.
Le persone in cerca di lavoro potranno
consultare gratuitamente le
offerte di lavoro delle imprese aderenti alla Cassa Edile in modo da poter
prospettare le proprie candidature.
ALLEGATO VENTIQUATTRO
TRATTAMENTO ECONOMICO PER IL PERIODO DI
CARENZA INAIL
A decorrere dal 1°
ottobre 2004, è introdotta una prestazione collaterale della Cassa Edile,
integrativa di quanto dovuto per legge dal datore di lavoro, tale da
garantire la retribuzione di cui al punto
3) dell'art. 25 del ccnl.
Le parti si
riservano di definire le modalità operative di tale disposizione entro il 30
luglio 2004.
ALLEGATO
VENTICINQUE
CONCERTAZIONE PER LE GRANDI OPERE
Per le opere
pubbliche di grandi dimensioni, così come individuate dall'art. 6, comma
secondo della Legge 19 luglio 1993, n. 236, di importo di aggiudicazione pari
o superiore a cento milioni di euro, e che incidono su più province, nonché
per le grandi opere di cui alla Legge n.443/2001 (Legge obiettivo) e
all'art.16 del D.Lgs. n.90/2002, è
introdotta una procedura di concertazione preventiva a cui partecipano le
Associazioni nazionali stipulanti il presente contratto, quelle territoriali
interessate ad esse aderenti e
le imprese aggiudicatarie dell'appalto.
L'eventuale accordo
impegna le parti firmatarie e attiene i profili logistici del cantiere, i
rapporti con gli organismi paritetici di settore, la sicurezza del lavoro,
gli orari di lavoro, la disciplina applicabile per quanto attiene il livello
territoriale di contrattazione, e per tali materie è
sostitutivo della contrattazione integrativa territoriale stipulata
per le circoscrizioni su cui incide il lavoro.
ALLEGATO VENTISEI
CERTIFICAZIONE DI REGOLARITÀ
CONTRIBUTIVA
La Cassa Edile è
tenuta all'emissione della certificazione di regolarità contributiva qualora
si verifichino le seguenti condizioni e pertanto la certificazione stessa non
è suscettibile di alcuna discrezionalità da parte della Cassa
stessa.
1.
Salvo quanto previsto dal successivo punto 4, la posizione di
regolarità contributiva dell’impresa è verificata dalla Cassa Edile ove
ha sede l’impresa per
l’insieme dei cantieri attivi e degli operai occupati nel territorio di
competenza della Cassa stessa.
La
Cassa Edile emette il certificato di regolarità contributiva a condizione
che la verifica di cui sopra abbia dato esito positivo e che la Cassa
medesima abbia verificato presso la Commissione nazionale paritetica per le
Casse Edili (CNCE) che l'impresa non sia tra quelle segnalate come
irregolari.
La
Cassa Edile è obbligata a fornire mensilmente in via telematica alla
Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili l'elenco delle imprese
non in regola e di aggiornare tale elenco con la medesima cadenza.
Alla
CNCE è affidato il compito di tenere l'elenco nazionale delle imprese non in
regola. La CNCE è obbligata a rispondere entro quindici giorni alle
richieste di verifica della regolarità delle imprese.
2. L'impresa
è in regola quando ha versato i contributi e gli accantonamenti fino
all'ultimo mese per il quale è scaduto l'obbligo di versamento
o relativi al periodo per il quale è effettuata la richiesta di
certificazione.
3. Condizione
per la regolarità dell’impresa è che la stessa dichiari nella denuncia
alla Cassa Edile, per ciascun operaio, un numero di ore - lavorate e non
(specificando le causali d’assenza)- non inferiore a quello contrattuale.
4.
La certificazione di regolarità contributiva
in occasione dei SAL o dello stato finale, per l'esecuzione di
un'opera pubblica, è rilasciata dalla Cassa Edile ove ha sede il cantiere,
con riguardo al cantiere interessato. A tal fine è necessario che
l’impresa inserisca nella denuncia mensile l’elenco completo dei cantieri
attivi, indicando per ciascun lavoratore il singolo cantiere in cui è
occupato (in modo tale da determinare l’imponibile Cassa Edile per singolo
cantiere).
5.
La Cassa Edile per il tramite della Commissione di certificazione
istituita ai sensi dell'art. 76 del decreto legislativo n. 276/2003 e per
quanto previsto dall'art. 84 del medesimo decreto è tenuta, a richiesta, ad
emettere la certificazione di genuinità dell'appalto, nei confronti delle
imprese per le quali è stata emessa la certificazione di regolarità
contributiva, sulla base di ulteriori criteri uniformi stabiliti dalle parti
a livello nazionale.
6.
La responsabilità nel rilascio delle certificazioni si attua
attraverso la seguente procedura:
a.
l'istruttoria viene affidata alla responsabilità del Direttore che la
sottoscrive e la mette a disposizione dell'Ufficio di Presidenza;
b.
il Presidente, in quanto legale rappresentante della Cassa Edile,
firma le certificazioni relative.
7.
La Cassa Edile è tassativamente impegnata ad emettere il certificato
di regolarità contributiva qualora siano presenti le condizioni di cui sopra
entro 30 giorni dalla richiesta.
8.
Le parti confermano che sono competenti a rilasciare la certificazione
di regolarità contributiva ai sensi del comma 76 dell'art. 9 della legge n.
415/98, esclusivamente le Casse Edili per le quali opera la reciprocità ai
sensi del Protocollo d'intesa 18 dicembre 1998 recepito dal Ministero del
Lavoro, sentito il Ministero dei Lavori Pubblici, con verbale del 9 settembre
1999.
ALLEGATO VENTISETTE
CONGRUITA'
CONTRIBUTIVA DELLE IMPRESE
NEI
CONFRONTI DELLE CASSE EDILI
In via
sperimentale, le Casse Edili
sono tenute a verificare la
congruità dell’incidenza della manodopera denunciata sul valore
dell’opera.
La congruità deve
essere misurata secondo
parametri rapportati al complesso dei lavori edili eseguiti dall’impresa
principale e dalle imprese subappaltatrici.
Entro la data del
31 dicembre 2004, con accordo nazionale, le parti sociali nazionali
determinano:
a)
i parametri di incidenza del costo del lavoro, distinti per categorie
di lavori;
b)
l'individuazione della quota dei lavori su cui commisurare i
parametri;
c)
il regime di solidarietà tra impresa principale e le imprese
subappaltatrici, qualora i versamenti per la singola opera risultino
inferiori al parametro di congruità predefinito;
d)
gli ulteriori criteri e modalità per rendere operativa da parte delle Casse Edili la verifica di
congruità;
e)
la procedura per l'eventuale contenzioso;
f)
i termini di verifica della sperimentazione.
La disciplina
sperimentale di cui al presente articolo cessa alla scadenza di un anno dalla
data di stipula del presente accordo. A tale scadenza le parti decideranno
sulla disciplina definitiva della congruità e sull'armonizzazione della
normativa di cui all'art. 15 del ccnl 29 gennaio 2000 con la disciplina
medesima.
Le parti
concordano che la materia è riservata alla competenza delle parti nazionali
al fine di garantirne l'uniformità sul territorio nazionale.
ALLEGATO
VENTOTTO
NORMA
PREMIALE PER I VERSAMENTI IN CASSA EDILE
A
decorrere dal 1° ottobre 2005 è esteso
alle contribuzioni, ad esclusione degli accantonamenti obbligatori,
che l'impresa versa alla Cassa Edile il meccanismo premiale previsto
dall'art. 29 della legge n. 341 dell'8 agosto 1995 (di conversione del D.L.
n. 244/95) e successive modifiche, integrazioni e proroghe, per i contributi
previdenziali e assicurativi di legge delle aziende edili.
Le
parti annualmente procederanno al monitoraggio dell'andamento tra norma
premiale e perseguimento delle sue finalità.
Pertanto
le predette contribuzioni sono commisurate all'orario normale ordinario di
lavoro dichiarato alla Cassa Edile a norma delle disposizioni di legge e del
c.c.n.l., salve le esimenti di cui al citato art. 29 della legge n. 341/95 e
successive integrazioni.
Per
disciplinare le modalità attuative dell'adempimento di cui al comma
precedente, le parti firmatarie del ccnl di settore approveranno entro il 30
giugno 2005 il Regolamento di attuazione dell'estensione del suddetto
meccanismo premiale ai contributi versati alle Casse Edili.
Tale
regolamento dovrà esplicitare le regole, le modalità e le procedure di
dettaglio, secondo i principi qui di seguito elencati:
a)
il computo delle ore settimanali va riferito alla situazione
individuale di ciascun lavoratore;
b)
le imprese in possesso dei requisiti necessari potranno beneficiare
della riduzione contributiva con il sistema del rimborso successivo da parte
della Cassa Edile;
c)
gli obblighi di formazione e di sicurezza (formazione, medico
competente, ecc.), a cui sarà collegato il beneficio contributivo, dovranno
essere attestati dal sistema delle Scuole Edili e dei CPT di settore;
d)
i requisiti richiesti e il
connesso beneficio contributivo
dovranno riguardare indistintamente tutti i lavoratori oggetto della denuncia
mensile alla Cassa Edile;
e)
nell'ipotesi in cui la Cassa Edile accerti che l'impresa beneficiaria
della riduzione contributiva in oggetto abbia utilizzato lavoratori
parzialmente o totalmente irregolari, l'impresa perde la riduzione
contributiva per tutti i lavoratori denunciati per il periodo in cui è stata
accertata l'irregolarità e per i 6 mesi successivi.
ALLEGATO VENTINOVE
COMMISSIONE PARITETICA TECNICA PER LA
CERTIFICAZIONE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO
N. 276/03
Le parti nazionali
provvedono, entro la data del 31 dicembre 2004, a costituire una Commissione
paritetica tecnica finalizzata allo studio e approfondimento di requisiti,
regole, modalità operative degli enti bilaterali di settore ai fini
dell’affidamento dei compiti di certificazione dell'appalto genuino, ai
sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 276 del 10 settembre
2003.
ALLEGATO TRENTA
PRESTAZIONI SANITARIE INTEGRATIVE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
E' costituita una Commissione paritetica nazionale a cui viene
affidato il compito di esaminare ed approfondire la materia dell' assistenza
sanitaria integrativa a quella del servizio sanitario nazionale.
I lavori della
predetta Commissione sono finalizzati alla predisposizione di una convenzione
nazionale per la copertura assicurativa nelle ipotesi
di grandi interventi chirurgici, visite specialistiche, alta
diagnostica, diarie.
Alla Commissione medesima è affidata la definizione di una
prestazione sanitaria integrativa nazionale di settore, anche diversa da
quella in atto, alimentata dalla stessa contribuzione prevista al punto VI
dell'accordo 29 gennaio 2002.
La Cassa Edile farà
fronte alla spesa per le
prestazioni sanitarie integrative, che comunque non potranno comportare oneri
aggiuntivi, con le risorse derivanti dal contributo previsto dal sesto comma
dell'art.37.
ALLEGATO TRENTUNO
PROTOCOLLO
SUGLI ORGANISMI BILATERALI
1.
Al fine di perseguire l’obiettivo della razionalizzazione e
omogeneizzazione degli enti paritetici (Casse Edili, Scuole Edili e Comitati
paritetici per la prevenzione infortuni, igiene
e sicurezza sul lavoro), le parti convengono di introdurre regole
cogenti per gli organismi bilaterali, tali da rendere automatica l’adozione
di direttive che pervengono dal livello nazionale anche con riguardo alle
procedure, ai tempi e ai requisiti per il riconoscimento delle prestazioni
stabilite a livello nazionale.
2.
Le parti sottoscritte sono impegnate a definire entro il 31 dicembre
2004 un protocollo contenente l'elenco delle prestazioni nazionali da
riconoscere agli operai tramite le Casse Edili in modo da renderne uniforme
l'applicazione su tutto il territorio, in una logica di
unitarietà del sistema.
Le
regolamentazioni per le prestazioni nazionali suddette sono portate a
conoscenza delle Casse Edili i cui Consigli di gestione sono responsabili
della loro integrale e automatica applicazione.
Ogni altra
prestazione, diversa da quelle disciplinate a livello nazionale, rientra
nelle prestazioni collaterali disciplinate a livello territoriale e
finanziate nell'ambito del contributo istituzionale di cui all’art.37 del
c.c.n.l. 29 gennaio 2000.
Le prestazioni
collaterali, che in ogni caso devono essere rivolte esclusivamente
all'assistenza diretta degli operai iscritti e/o dei loro familiari o
conviventi, potranno essere stabilite con prevalente riferimento alla tutela
sanitaria e della sicurezza individuale.
Alla CNCE è
affidata la funzione di vigilare, anche attraverso l'attività di controllo e
l'ausilio di Società di revisione, sulla corretta applicazione di quanto
sopra e di segnalare alle parti nazionali eventuali anomalie.
3.
La garanzia della massima efficienza e di un corretto rapporto tra
costi e benefici sono perseguiti attraverso:
-
aliquote
contributive in equilibrio rispetto alle uscite per prestazioni e alla
gestione dell'Ente;
-
riserve
patrimoniali proporzionali alle uscite per prestazioni e per quelle di
gestione individuate sulla base delle seguenti regole:
a)
il patrimonio netto disponibile di ciascuna Cassa
Edile, escluse le immobilizzazioni strumentali, non può superare la
misura massima percentuale dell'imponibile salariale annuo utile ai fini del
versamento del contributo istituzionale alla Cassa stessa che le parti si
riservano di individuare entro 30 giorni dalla stipula del verbale di accordo
di rinnovo del c.c.n.l. 29 gennaio 2000;
b)
i fondi relativi alle
gestioni autonome (ape ordinaria, oneri mutualizzati, ecc.) possono
determinare una riserva massima percentuale della spesa annua relativa a
ciascuna gestione che le parti si riservano di individuare entro 30 giorni
dalla stipula del verbale di accordo di rinnovo del c.c.n.l. 29 gennaio 2000;
c)
le parti territoriali sono impegnate a modificare le percentuali
contributive in vigore così da riportare l'ammontare del patrimonio netto di
cui alle precedenti lettere a) e b) entro le misure massime definite;
d)
le parti territoriali debbono fissare, entro i 180 giorni successivi
alla stipula del verbale di rinnovo del c.c.n.l., la nuova misura percentuale
delle aliquote contributive per tutte le gestioni della Cassa Edile e degli
altri Enti paritetici, con decorrenza dal 1° gennaio 2005.
Le
nuove aliquote e le relative decorrenze devono essere individuate in modo che
le riserve degli Enti bilaterali siano ricondotte alle misure individuate
nelle lettere a) e b) entro il 31 dicembre 2005 o entro il maggior termine
necessario in ragione della specifica situazione in atto nella provincia.
Nel
caso di non ottemperanza entro i predetti 180 giorni a quanto sopra, le parti
nazionali si surrogheranno, entro i successivi 30 giorni, in tutti gli
adempimenti predetti, fornendo istruzioni in tal senso agli Organismi
bilaterali, che sono tenuti a darne immediata attuazione e comunicazione alle
imprese iscritte.
In
relazione a quanto definito nei punti a) e b), alla CNCE sono demandati i
compiti di:
-
segnalare alle parti nazionali le situazioni anomale riscontrate
attraverso l'analisi dei bilanci delle Casse Edili;
-
verificare che le singole Casse Edili interessate predispongano per
tempo un piano finanziario per il superamento di tali anomalie, intervenendo
all'occorrenza;
-
presentare alle parti nazionali un rapporto semestrale relativo
all'evoluzione di quanto previsto ai punti precedenti;
-
presentare alle parti nazionali un rapporto annuale sulla relazione
ottimale tra imponibile salariale e costi di gestioni;
-
fermo restando che le decisioni sono di competenza delle parti
sociali, affidare apposito incarico di consulenza ad una qualificata Società
di consulenza affinché, entro
60 giorni dall’accordo di rinnovo del c.c.n.l.,
proponga per ogni provincia le nuove aliquote contributive e le
relative decorrenze per riportare le riserve nell'ambito individuato dalle
lettere a) e b).
4.
La Cassa Edile deve annualmente e contestualmente all'approvazione del
bilancio consuntivo inviare alla CNCE una dichiarazione che documenti
l'adeguamento ai criteri soprarichiamati. Tale dichiarazione deve essere
sottoscritta dalla Presidenza e controfirmata dal Collegio sindacale.
La Cassa Edile è
altresì tenuta ad inviare semestralmente alla CNCE la situazione
dell'andamento economico e finanziario della gestione con evidenziazione
degli eventuali scostamenti rispetto a quanto preventivato.
5.
Le parti nazionali confermano l'obiettivo di realizzare un sistema a
rete nazionale degli Enti bilaterali, a partire dall'uniformità degli
Statuti, dei bilanci e della loro certificazione.
A tal fine
convengono quanto segue:
a)
gli Enti paritetici sono tenuti ad inviare le informazioni richieste al fine
di alimentare le banche dati nazionali di settore. In particolare si concorda
sulla necessità che le Casse Edili inviino mensilmente alla Banca Dati
Nazionale delle Casse Edili – BNCE, i dati richiesti attraverso il
tracciato record predisposto dalla CNCE sulla base del modulo unico di
denuncia approvato dalle parti nazionali con l'accordo del 3 ottobre 2001;
b)
a far data dal mese di ottobre 2005 le denuncie mensili alle Casse Edili
dovranno essere
trasmesse esclusivamente per via telematica.
Le
Casse Edili sono tenute a predisporre tempestivamente gli adempimenti
necessari a tal fine, ferme restando le eventuali autonome decisioni di
ciascuna Cassa in ordine ad una anticipazione della decorrenza del suddetto
obbligo.
6.
Le parti convengono inoltre che la gestione da parte delle Casse Edili
del DURC (documento unico di regolarità contributiva), debba essere
informata ad unitarietà ed omogeneità.
Le parti
convengono inoltre di dare attuazione
alla Convenzione sottoscritta
tra parti sociali, INPS e INAIL in data 15 aprile 2004.
Le parti
convengono altresì di promuovere la sottoscrizione di un protocollo che
impegni tutte le Casse Edili di cui al Protocollo d'intesa 18 dicembre 1998
ed al verbale di intesa ministeriale del 9/09/1999 a segnalare mensilmente
alla CNCE le ragioni sociali delle imprese non in regola, secondo la
procedura informatica che sarà stabilita dalle parti sociali.
Il Durc sarà
rilasciato dalla Cassa Edile competente dopo che la stessa avrà acquisito
per via informatica dalla CNCE il documento che attesti che l'impresa in
questione è regolare.
La Cassa Edile è
tenuta ad archiviare copia del Durc, con
allegato il documento della CNCE, e a tenerlo a disposizione per ogni
eventuale controllo.
7.
I criteri e le regole individuati per l'individuazione delle
contribuzioni di equilibrio e
delle riserve di cui ai precedenti punti 3 e 4 sono adottati anche con
riferimento a tutti gli enti paritetici di settore.
Le parti
convengono che la relativa vigilanza sia affidata ai rispettivi organismi
paritetici nazionali (Formedil e CNCPT).
Le parti
confermano quanto sottoscritto in ordine alle politiche di coordinamento ed
accorpamento delle Scuole Edili e dei Comitati Tecnici Paritetici.
ALLEGATO
TRENTADUE
FINANZIAMENTO
DEGLI ORGANISMI
PARITETICI
NAZIONALI DI SETTORE
"Il
finanziamento degli organismi paritetici nazionali - CNCE, Formedil e CNCPT – posto a carico dei rispettivi
Organismi paritetici territoriali è fissato nelle seguenti misure:
§
CNCE 0,02% calcolato sugli elementi della retribuzione di cui al punto
3) dell'art. 25 del ccnl;
§
Formedil 0,02% calcolato sugli elementi della retribuzione di cui al
punto 3) dell'art. 25 del ccnl;
§
CNCPT 0,01% calcolato sugli elementi della retribuzione di cui al
punto 3) dell'art. 25 del ccnl.
Il
contributo è versato, a partire dalla scadenza del 31 marzo 2005,
direttamente dalla Cassa Edile a ciascun Organismo paritetico nazionale,
mediante prelievo dalle competenze del rispettivo Organismo paritetico
territoriale, calcolato sulla massa salariale di pertinenza dell'esercizio
precedente.
I
bilanci degli Organismi nazionali, una volta approvati, devono essere
inviati, a cura degli Organismi medesimi agli Organismi territoriali di
competenza.
ALLEGATO TRENTATRE
PROTOCOLLO DI INTESA SULLA PIANIFICAZIONE
DELLE LINEE
POLITICHE DEL SISTEMA FORMATIVO EDILE
Le parti confermano
la necessità di dotare il sistema paritetico della formazione professionale
di linee politiche strategiche con le quali indirizzare l’offerta formativa
di settore e riconoscono al Formedil , Ente nazionale per la formazione
professionale in edilizia, il ruolo di indirizzo di coordinamento, promozione
e verifica a livello nazionale dell’attuazione delle medesime nella
dimensione locale.
Il Formedil
rappresenta altresì il sistema nazionale paritetico edile di formazione nei
confronti delle istituzioni pubbliche nazionali e internazionali.
Al fine di rendere
organico il sistema paritetico delle Scuole edili, viene demandato al
Formedil Nazionale di
predisporre un modello unico di bilancio certificato, di statuto tipo e di regolamento dei dipendenti delle Scuole edili territoriali.
Le parti convengono che le modalità operative per
l’attuazione di quanto contenuto nel presente protocollo, saranno fornite
in modo uniforme dal Formedil Nazionale ai Formedil regionali e alle Scuole
edili.
Occupabilità
Gli assi portanti del piano sono:
occupabilità, qualità adattabilità.
Le parti
intendono per occupabilità la possibilità di inserirsi efficacemente
nel mercato del lavoro in quanto in possesso di competenze riconoscibili e
compatibili con l’offerta di lavoro; per qualità la condizione attraverso
la quale si acquisiscono le competenze;l’adattabilità o flessibilità la
capacità di adeguamento progressivo delle competenze alle condizioni offerte
dal mercato.
Tali condizioni
sono perseguibili attraverso la partecipazione del lavoratore ad un percorso
integrato tra scuola – formazione e lavoro preceduto da una fase di
orientamento utile alla costruzione di uno
specifico progetto professionale.
Il percorso formativo deve essere certificabile dai relativi
organismi competenti scuole edili e imprese,
e riportato nel libretto personale di formazione elaborato dal
Formedil secondo le disposizioni di legge.
Istruzione e formazione professionale
Le parti concordano
che il sistema formativo edile debba svolgere un ruolo significativo
all’interno del riassetto istituzionale dell’istruzione – formazione.
L’obiettivo a
breve termine è di candidare il sistema delle Scuole edili
a progettare azioni
valide ai fini del triennio formativo per il rilascio della qualifica pur nel
rispetto delle situazioni locali e
delle diverse disposizioni regionali. A tal fine le parti convengono che il
Formedil:
·
definisca un modello nazionale di triennio di istruzione e formazione
professionale per il settore delle costruzioni, in collaborazione con gli
enti scuola territoriali;
·
promuova un protocollo concordato con il Ministero della Istruzione
Università e Ricerca per la sperimentazione del modello presso le Regioni, e
siglato da Ance, Feneal, Filca, Fillea
·
promuova il modello presso le Regioni a sostegno delle attività degli
enti scuola territoriali.
Formazione professionalizzante integrativa
le parti convengono
che il sistema Formedil eroghi formazione finalizzata ad introdurre
all’interno dei percorsi di istruzione tecnica, secondaria e universitaria,
la cultura del lavoro del costruire attraverso:
·
attività di riorientamento alla formazione professionale nei casi di
dispersione scolastica
·
attività di alternanza scuola lavoro durante la scuola secondaria
superiore
·
attività formative professionalizzanti e stages per studenti anche
universitari di ingegneria e architettura
·
partecipazioni a consorzi o a partnership per la promozione di corsi
di post diploma e post laurea ad esempio master di primo livello per figure
professionali attinenti il settore
A tal fine le parti
convengono di stipulare un protocollo con il Miur che contempli un catalogo
di attività formative a carattere integrativo che il sistema paritetico
offre all’Istruzione Tecnica e all’Università. Tale protocollo nazionale
rappresenterà il punto di riferimento per gli accordi locali promossi dai
singoli enti scuola o dai Formedil regionali.
Formazione per l’apprendistato
Per
l’applicazione dei tre tipi di apprendistato :diritto obbligo di istruzione
e formazione, professionalizzante, di alta formazione , le parti ritengono di
costituire presso il Formedil la sede per il monitoraggio
dell’apprendistato nel settore delle costruzioni per la promozione e
l’aggiornamento di una banca dati relativa agli allievi formati , alle
tipologie , ai programmi corsuali, al rapporto apprendisti assunti/formati,
compatibile con la banca dati CNCE e CNCPT.
Spetta al Formedil
di riadattare i programmi formativi del progetto sperimentale apprendistato
da divulgare alle scuole edili, ai Formedil regionali e alle imprese.
Formazione per l’inserimento degli adulti
-
disoccupati e cassaintegrati (mobilità)
Le
parti convengono che il sistema formativo edile debba sviluppare attività di
formazione a carattere breve e flessibile da svolgersi nelle fasi di
inattività di tali lavoratori.
-
extracomunitari
Le
parti inoltre convengono che il sistema formativo edile debba sviluppare
attività di alfabetizzazione linguistica necessaria per l’integrazione
sociale e lavorativa, di formazione di base e professionalizzante per tale
categoria di lavoratori, in coerenza ove presenti, con eventuali accordi già
siglati dalle parti in materia (titoli di prelazione art. 19 della legge n.
30 luglio 2002 n. 189.
A
tal fine le parti concordato di istituire in via sperimentale, attraverso lo
strumento della convenzione con i locali servizi per l’impiego,
un’attività di supporto alla funzione incontro domanda – offerta di
lavoro costituendo presso le scuole edili territoriali uno sportello
informativo come stabilito all’art….. del presente Ccnl.
Formazione continua
La formazione
continua deve mettere a disposizione del lavoratore e delle imprese del
settore attività formative modulari, flessibili, brevi anche a distanza che
il lavoratore può frequentare su richiesta
dell’impresa o direttamente.
Le scuole edili
possono inoltre dare attuazione ad attività formative per singola impresa o
più imprese che intendono avvalersi dei Fondi Interprofessionali per la
formazione continua e dare attuazione ad eventuali piani territoriali
concertati dalle rappresentanze delle organizzazioni datoriali e sindacali
elaborati al medesimo fine.
La formazione a catalogo per un percorso
professionale
la formazione per
un percorso professionale deve riguardare:
le conoscenze di
base utili alla costruzione delle competenze professionali
le competenze
professionali relative al disegno tecnico e alle tecnologie costruttive
le capacità di
esecuzione pratica (muratura e carpenteria)
gli ambiti tecnico
pratici riguardanti macchine semplici e complesse di cantiere
specifici mestieri
in ambito edile
la sicurezza
attività formative
per ruoli direttivi di cantiere
attività formative
idonee per l’acquisizione di crediti utilizzabili
per l’ammissione ai corsi IFTS
ALLEGATO TRENTAQUATTRO
ESCLUSIVA DI STAMPA
Le
parti concordano che sulla base del presente verbale di accordo provvederanno
alla stesura del testo definitivo del contratto collettivo nazionale che sarà
edito a cura delle parti medesime che ne hanno la esclusiva a tutti gli
effetti.
Tale
testo definitivo sarà disponibile non prima di tre mesi dalla data di
stipula dell'accordo di rinnovo al fine di procedere alle necessarie
armonizzazioni.
Pertanto
le parti medesime impegnano le imprese ed i lavoratori a fare riferimento nel
frattempo esclusivamente al presente verbale di accordo che sarà trasmesso a
cura delle parti stesse a tutte le proprie strutture locali evitando di
utilizzare eventuali testi non predisposti e diffusi dalle parti
sottoscritte.
Il
verbale di accordo e il testo definitivo del contratto collettivo nazionale
di lavoro saranno depositati presso il Ministero del lavoro.
ALLEGATO TRENTACINQUE
AUMENTI RETRIBUTIVI
E MINIMI DI PAGA BASE E DI STIPENDIO
Le tabelle dei valori mensili dei minimi di
paga base degli operai e degli stipendi minimi mensili per gli impiegati sono
modificate come segue:
|
LIVELLI
|
AUMENTI
|
NUOVI
MINIMI
|
PARAMETRI
|
| |
Complessivi |
01/05/2004 |
01/03/2005
|
01/05/2004
|
01/03/2005
|
|
| 7 |
138,46
|
76,92
|
61,54
|
1.074,09
|
1.135,63
|
200
|
| 6 |
124,61
|
69,23
|
55,38
|
966,69
|
1.022,07
|
180
|
| 5 |
103,84
|
57,69
|
46,15
|
805,57
|
851,72
|
150
|
| 4 |
96,93
|
53,85
|
43,08
|
751,87
|
794,95
|
140
|
| 3 |
90,00
|
50,00
|
40,00
|
698,16
|
738,16
|
130
|
| 2 |
81,00
|
45,00
|
36,00
|
628,35
|
664,35
|
117
|
| 1 |
69,23
|
38,46
|
30,77
|
537,05
|
567,82
|
100
|
ALLEGATO TRENTASEI
DECORRENZA E DURATA
Salvo le diverse
decorrenze espressamente indicate, il presente contratto si applica dal 1°
maggio 2004 al 31 dicembre 2007 ai rapporti di lavoro in corso alla data del
20 maggio 2004 o instaurati successivamente; per la parte economica avrà
vigore fino a tutto il 31 dicembre 2005.
Qualora non sia
disdetto da una delle parti, con lettera raccomandata A.R., almeno 3 mesi
prima della scadenza, si intenderà rinnovato per 3 anni e così di seguito.