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Verbale
di Accordo - 23 marzo 2006
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Addì 23 marzo 2006, in Roma
tra
l'Associazione Nazionale
Costruttori Edili - ANCE
e
i Sindacati nazionali dei
lavoratori FENEAL-UIL, FILCA-CISL eFILLEA-CGIL
si conviene quanto segue
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POLITICHE DEL LAVORO NEL
SETTORE DELLE COSTRUZIONI
L'Ance e le OO.SS. dei
lavoratori Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, nell'ambito delle politiche
del lavoro dirette a favorire l'occupazione regolare e a contrastare il
lavoro sommerso nel settore delle costruzioni, convengono di intervenire con
azioni congiunte nei confronti degli organi di Governo, al fine di
perseguire l'integrale conseguimento degli obiettivi contenuti nell'Avviso
Comune per l'emersione del lavoro non regolare in edilizia del 16 dicembre
2003, attraverso l'introduzione di specifiche norme di legge.
Le parti ribadiscono inoltre le
proposte contenute nella lettera congiunta al Governo del 14 settembre 2005
in tema di collocamento obbligatorio.
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AUMENTI RETRIBUTIVI
In attuazione del Protocollo 23
luglio 1993 sulla politica dei redditi, a decorrere dal 1° marzo 2006 e dal
1° gennaio 2007 i minimi di paga base per gli operai e i minimi di
stipendio per gli impiegati sono aumentati nelle misure stabilite nella
tabella allegata.
Tali incrementi sono comprensivi
del recupero del differenziale tra inflazione programmata e inflazione reale
per gli anni 2004 - 2005.
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ACCORDI LOCALI
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Le Organizzazioni
territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle
Associazioni nazionali sottoscritte rinegozieranno, per la
circoscrizione di propria competenza, l'elemento economico territoriale
di cui alla lettera d) dell'art. 38 e all'art. 46 del c.c.n.l. 20 maggio
2004, entro la misura massima del 3% dei minimi di paga base e di
stipendio in vigore al 1° marzo 2006 con decorrenza non anteriore al 1°luglio
2006 ed entro l'ulteriore misura massima del 4% dei minimi di paga e
stipendio in vigore al 1° marzo 2006 con decorrenza non anteriore al 1°
settembre 2007.
Le parti concordano che gli
importi in atto dell'elemento economico territoriale sono conglobati
nell'Indennità territoriale di settore e nel Premio di produzione.
Fino a tale nuova
rinegoziazione, valgono le pattuizioni sottoscritte in base alla
previsione dell'accordo nazionale 29 gennaio 2002.
L'elemento economico
territoriale di cui al comma precedente, sarà concordato in sede
territoriale tenendo conto dell'andamento congiunturale del settore e sarà
correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e
competitività nel territorio, utilizzando a tal fine gli indicatori di
cui al citato art. 38 del c.c.n.l..
Durante la vigenza
dell'elemento economico territoriale, ai fini della relativa conferma, la
verifica dei suddetti indicatori sarà effettuata dalle Organizzazioni
territoriali citate, con la periodicità stabilita dalle Organizzazioni
medesime.
Le parti si danno atto che la
struttura dell'erogazione di cui sopra è stata definita in coerenza con
quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, dall'art. 38 del c.c.n.l.
20 maggio 2004 e dall'art. 2 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135.
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Resta confermato che il
rinnovo dei contratti integrativi territoriali avverrà nell'ambito
delle materie specificatamente stabilite dall'art. 38 del contratto
collettivo nazionale e che le clausole degli accordi locali difformi
rispetto alla regolamentazione nazionale non hanno efficacia.
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TRASFERTA
In attuazione di quanto previsto
dal contratto nazionale 20 maggio 2004, le parti concordano di dare avvio
alla disciplina della trasferta.
Premesso che l'accordo si
colloca nell'ambito delle legge 55/90 e dell'art 21 del ccnl del 20 maggio
2004, tutte le semplificazioni amministrative che ne possano derivare nei
casi previsti, si basano sul principio della delega tra Casse Edili.
Tale accordo ha come obbiettivo
la razionalizzazione e la semplificazione degli adempimenti in capo alle
imprese, la tutela dei diritti acquisiti da parte dei lavoratori ed il
miglioramento del ruolo delle Casse Edili quali enti certificatori.
Le parti concordano di dare
avvio ad una nuova disciplina della trasferta a livello regionale sulla base
dei principi che saranno sottoscritti da tutte la Associazioni provinciali
dei datori di lavoro e dei lavoratori della medesima regione.
La nuova disciplina, che
riguarderà tutte le regioni italiane ed entrerà in vigore entro la data
del 31.12.2006, presuppone la messa in rete delle Casse Edili.
I principi inderogabili del
nuovo istituto sono concordemente definiti come segue e pertanto resi
operativi uniformemente in tutte le regioni.
L'operaio in trasferta resta
iscritto alla Cassa Edile di provenienza che è l'unica deputata a ricevere
i relativi versamenti.
L'impresa è tenuta a
comunicare, sia alla Cassa Edile di provenienza che a quella dove si
svolgono i lavori, l'elenco degli operai inviati in trasferta. La medesima
comunicazione verrà trasmessa dalla Cassa Edile di provenienza a quella
dove è situato il cantiere.
Ferma restando l'applicazione
del contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, il
trattamento economico dovuto all'operaio in trasferta e derivante
complessivamente da:
-
minimo di paga base,
-
indennità di contingenza.
-
indennità territoriale di
settore,
-
elemento economico
territoriale
-
quota assoggettata a
contribuzione del trattamento di trasferta
previsti dal contratto
integrativo della circoscrizione di provenienza, non può essere inferiore
al trattamento complessivamente derivante dall'applicazione del minimo di
paga base, dell'indennità di contingenza, dell'indennità territoriale di
settore, dell'elemento economico territoriale, in vigore nella provincia
dove si svolgono i lavori.
L'eventuale integrazione è
corrisposta a titolo di indennità territoriale temporanea, e, come
l'indennità territoriale di settore, va soggetta alle stesse trattenute
contributive e fiscali e costituisce base di riferimento per gli
accantonamenti e le contribuzioni dovuti alla Cassa Edile.
All'operaio spettano anche, se
dovute, le indennità di cui agli artt. 20 e 23 del c.c.n.l.
La contribuzione dovuta alla
Cassa Edile per gli operai inviati in trasferta è quella in vigore nella
Cassa Edile di provenienza.
Peraltro, la medesima Cassa
provvede a trasferire alla Cassa Edile ove si svolgono i lavori
esclusivamente i contributi afferenti il comitato paritetico territoriale,
nonchè le quote territoriali di adesione contrattuale, nella misura in
vigore nella provincia di provenienza. Il versamento del contributo per il
CPT nonchè le predette quote di adesione territoriale sono commisurati alla
maggiore aliquota tra quelle in atto nelle due province interessate. Laddove
tra le contribuzioni di cui sopra vi fossero differenze, la Cassa Edile di
provenienza provvederà alle relative compensazioni. L'eventuale importo a
debito dell'impresa verrà richiesto alla stessa Cassa Edile di provenienza.
La titolarità delle deleghe
sindacali sarà quella in vigore nel territorio ove si svolgono i lavori, in
conformità a quanto previsto dal CCNL e dalla contrattazione integrativa di
riferimento.
Le compensazioni di cui sopra
sono effettuate dalle Casse Edili interessate.
La Cassa Edile di provenienza ha
l'obbligo di effettuare i versamenti di cui al precedente comma spettanti
alla Cassa Edile del luogo ove si svolgono i lavori, entro 30 giorni
dall'avvenuto pagamento da parte dell'impresa.
Per i lavoratori inviati in
trasferta presso circoscrizioni territoriali al di fuori della regione,
restano ferme le norme di cui all'articolo 21 del c.c.n.l. 20 maggio 2004.
Le parti territoriali dovranno
realizzare, nell'ambito dell'avvio della prima fase dell'istituto, il
necessario processo di omogeneizzazione delle prestazioni extracontrattuali
e delle relative contribuzioni.
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CONGRUITA' CONTRIBUTIVA
Per l'attuazione dell'allegato
26 al Verbale d'accordo per il rinnovo del ccnl 20 maggio 2004 le parti
concordano di costituire entro la data del 30 settembre 2006 una Commissione
paritetica che formulerà proposte alle parti sottoscritte.
All.: c.s.
Letto, confermato e
sottoscritto
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
Federazione Nazionale Edili
COSTRUTTORI EDILI
Affini e del Legno
- FENEAL-UIL -
Federazione Italiana Lavoratori
Costruzioni ed Affini
- FILCA-CISL -
Federazione Italiana Lavoratori
del Legno, dell'Edilizia ed
Industrie Affini
- FILLEA-CGIL -
AUMENTI RETRIBUTIVI
E MINIMI DI PAGA BASE E DI STIPENDIO
Le tabelle dei valori mensili
dei minimi di paga degli operai e degli stipendi minimi mensili per gli
impiegati sono modificate come segue:
| LIVELLI |
AUMENTI |
NUOVI MINIMI |
PARAMETRI |
| |
Complessivi |
01/03/2006 |
01/01/2007 |
01/03/2006 |
01/01/2007 |
|
| 7 |
123,08 |
61,54 |
61,54 |
1.197,17 |
1.258,71 |
200 |
| 6 |
110,76 |
55,38 |
55,38 |
1.077,45 |
1.132,83 |
180 |
| 5 |
92,30 |
46,15 |
46,15 |
897,87 |
944,02 |
150 |
| 4 |
86,16 |
43,08 |
43,08 |
838,03 |
881,11 |
140 |
| 3 |
80,00 |
40,00 |
40,00 |
778,16 |
818,16 |
130 |
| 2 |
72,00 |
36,00 |
36,00 |
700,35 |
736,35 |
117 |
| 1 |
61,54 |
30,77 |
30,77 |
598,59 |
629,36 |
100 |
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