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Verbale
di Accordo - 29 gennaio 2002 |
Addì
29 gennaio 2002, in Roma
tra
l’Associazione
Nazionale Costruttori Edili - ANCE
e
i
Sindacati nazionali dei lavoratori FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL
si
conviene quanto segue
I.
Aumenti retributivi
In
attuazione del Protocollo 23 luglio 1993 sulla politica dei redditi, a
decorrere dal 1° gennaio 2002 e dal 1° gennaio 2003 i minimi di paga base
per gli operai e i minimi di stipendio per gli impiegati sono aumentati nelle
misure stabilite nella tabella allegata.
Tali
incrementi sono comprensivi del recupero del differenziale tra inflazione programmata e inflazione reale per gli anni 2000-
2001.
II.
Accordi
locali
1. Le
Organizzazioni territoriali
dei datori di lavoro e
dei lavoratori aderenti
alle Associazioni nazionali
sottoscritte rinegozieranno, per
la circoscrizione di propria competenza, l'elemento economico
territoriale di
cui alla lettera d)
dell'art.39 e
all'art.47 del c.c.n.l.
29 gennaio 2000, entro la misura massima dell’11% dei minimi di paga
e di stipendio in atto alla data
del presente accordo, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2003, e del
14% dei minimi di paga e di stipendio
in atto alla data del presente accordo, con decorrenza non anteriore al 1°
dicembre 2003.
Fino a tale nuova rinegoziazione, valgono le
pattuizioni sottoscritte in base alla previsione dell’accordo nazionale 11
giugno 1997.
L'elemento
economico territoriale di
cui al comma
precedente, sarà concordato in sede territoriale tenendo conto
dell’andamento congiunturale del
settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività,
qualità e competitività nel
territorio, utilizzando a tal fine gli indicatori di cui al citato art. 39
del c.c.n.l.
Durante la vigenza dell'elemento economico
territoriale, ai fini della
relativa conferma, la verifica
dei suddetti indicatori sarà effettuata dalle Organizzazioni
territoriali citate, con la periodicità stabilita dalle
Organizzazioni medesime.
Le parti
si danno atto che la struttura dell'erogazione
di cui sopra
è stata
definita in coerenza con quanto
previsto dal Protocollo
23 luglio 1993, dall'art.39 del c.c.n.l. 29 gennaio 2000 e dall'art.2 del
decreto legge 25 marzo 1997, n.67, convertito nella legge 23 maggio 1997 n.
135.
2.
Resta confermato che il rinnovo
dei contratti integrativi
territoriali avverrà
nell'ambito delle
materie specificatamente stabilite
dall'art.39 del
contratto nazionale e che
le clausole degli accordi locali difformi rispetto alla regolamentazione
nazionale non hanno efficacia.
III.
Lavoro
temporaneo
1.
Ai sensi dell’art. 95 del c.c.n.l. 29 gennaio 2000, con il quale le parti
sociali hanno dato attuazione alla
delega contenuta nell’art. 1, comma 3), della legge 24 giugno 1997, n. 196,
in ordine alla sperimentazione del lavoro temporaneo in edilizia per i
lavoratori appartenenti alla
categoria operaia, si precisa quanto segue:
a)
le parti costituiscono un Comitato Nazionale per il monitoraggio della
sperimentazione con il fine di rendere definitivo, successivamente al
31/12/2002, l’utilizzo del lavoro temporaneo nel settore;
b)
le imprese fornitrici di lavoro temporaneo dovranno effettuare i versamenti
presso la Cassa Edile del luogo ove i lavoratori svolgono la prestazione
lavorativa. Resta fermo che ai predetti lavoratori deve essere applicata la
contrattazione collettiva di
settore, ivi compreso il relativo livello territoriale, le contribuzioni agli
Enti Bilaterali e previdenza complementare di settore;
c)
la Cassa Edile adotterà specifici criteri di registrazione per le imprese
fornitrici ed i lavoratori temporanei, nel rispetto della modulistica
nazionale;
d)
le imprese fornitrici di lavoro temporaneo verseranno all’Inps i contributi
previdenziali stabiliti dalla legge n. 196/97, come specificato dalla
circolare Inps n. 153/98;
e)
le parti concordano di effettuare la formazione professionale dei lavoratori
con contratto di lavoro temporaneo presso il sistema formativo paritetico di
settore, mediante l’accantonamento presso le Casse Edili del contributo del
4% stabilito dalla legge n. 196/97.
Si
procederà, a tal proposito, in sede Formedil, alla definizione delle
procedure formative dei lavoratori temporanei nel settore, con una
particolare attenzione agli aspetti legati alla salute e sicurezza sui luoghi
di lavoro.
Qualora
non sia consentito il versamento diretto alle Casse Edili del predetto
contributo, esso dovrà comunque essere utilizzato dal sistema formativo
paritetico di settore;
f)
a carico delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo è posta un’aliquota
aggiuntiva dello 0,3% della retribuzione imponibile del lavoratore temporaneo
destinata ad un’apposita gestione costituita
presso la Cassa Edile, a copertura delle interruzioni di lavoro
infrasettimanali a causa di
eventi meteorologici, laddove intervenga per gli operai dell’impresa
utilizzatrice lo strumento della cassa integrazione guadagni ordinaria.
Le
parti si riservano di disciplinare con apposito regolamento condizioni e
criteri per gli interventi di cui alla lettera f), anche con riferimento
all’equilibrio della gestione.
IV.
Trasferta
In
base a quanto previsto dall’allegato Q al c.c.n.l. – Protocollo
sulla trasferta - che prevede l’effettuazione di una sperimentazione a
livello regionale di tale disciplina le parti sottoscritte danno mandato alle
rispettive Organizzazioni territoriali delle singole regioni
di effettuare la sperimentazione secondo quanto previsto dal predetto
allegato.
V.
Casse edili
In
conformità con quanto disposto dall’allegato E al citato contratto
collettivo nazionale - Protocollo di
intesa sul sistema degli Organismi paritetici di settore – il quale
dispone che le Casse Edili debbono perseguire l’obiettivo di ridurre gli
oneri per le imprese in modo da non aggravare il carico tuttora
eccessivo degli oneri sociali dell’industria
delle costruzioni, i contributi agli Enti paritetici debbono essere
correlati alle effettive esigenze di ciascuna gestione. Pertanto,
qualora risultino nella Cassa Edile riserve eccedenti, le organizzazioni
territoriali competenti sono
tenute a provvedere alla riduzione del contributo della gestione sino al
completo riequilibrio.
In
caso di dissenso tra le predette Organizzazioni territoriali, ciascuna delle
parti può chiedere l’intervento delle Associazioni nazionali contraenti,
le quali si incontreranno, entro 15 giorni dalla richiesta, al fine di
determinare il contributo di riequilibrio.
VI.
Assistenza sanitaria
In
attuazione delle disposizioni contenute nell’allegato R al c.c.n.l. 29
gennaio 2000 si conviene quanto segue:
- gli
operai iscritti alla
Cassa Edile accederanno ai servizi resi dalla SANICARD sulla base
dell’accordo che sarà sottoscritto con la Società titolare di tale carta
e la CNCE.
Il
costo, non superiore a 1,55 euro annui per ciascun operaio, è posto a carico
delle Casse Edili medesime.
Le
parti sottoscritte si riservano di definire le modalità per l’accesso
degli impiegati ai servizi della SANICARD;
- le
parti sottoscritte demandano
alla CNCE di predisporre una convenzione nazionale con un pool di compagnie
sulla copertura assicurativa relativa ad ipotesi di intervento, integrative a
quelle del servizio sanitario nazionale (grandi interventi chirurgici, visite
specialistiche, alta diagnostica, diarie).
L’attuazione
di tale convenzione, che sarà stipulata dalle sottoscritte Associazioni,
sarà effettuata con accordo locale tra le Organizzazioni territoriali
aderenti alle Associazioni nazionali medesime, nel rispetto del secondo comma
dell’allegato R.
VII.
Politiche del lavoro nel settore delle costruzioni
L’Ance
e le OO.SS. dei lavoratori Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil,
nell’ambito di una politica tesa a sostegno della regolarità contributiva
non solo nel settore delle OO.PP., ma anche nell’ambito del mercato
privato, convengono di intervenire attraverso il sistema degli Organismi
paritetici previsti nel c.c.n.l., Casse Edili, Enti Scuola e
Comitati partitetici per la prevenzione e l’igiene dell’ambiente
di lavoro.
A
questo fine convengono che i rapporti con le Casse Edili di tutte le imprese
esecutrici sia di opere pubbliche che di lavori privati devono fondarsi
sulle seguenti regole :
a)
estensione agli obblighi di contribuzione nei confronti delle Casse Edili di
meccanismi analoghi a quelli previsti dall’art. 29 della legge n. 341/95
per le assicurazioni di legge, in modo da evitare le forme di evasione
contributiva connesse alla mancata denuncia di ore lavorate;
b)
denuncia mensile alle Casse Edili per impresa e cantiere dei lavoratori
dipendenti;
c)
per i lavori privati, obbligo del committente di dichiarare
all’Amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto
della concessione edilizia (permesso di costruire) o all’atto della
presentazione della denuncia di inizio attività, il nominativo
dell’impresa esecutrice dei lavori unitamente alla documentazione
attestante il rispetto degli obblighi contributivi;
d)
la documentazione di cui al punto precedente è costituita da un documento di
regolarità contributiva rilasciato da uno sportello unico costituito da
Inail, Inps e Cassa Edile, localizzato presso la Cassa Edile, sulla base di
una convenzione con Inail ed Inps;
e)
in via sperimentale, le Associazioni nazionali sottoscritte definiranno, in
aggiunta a quanto sopra, una
procedura di verifica della congruità contributiva dei versamenti alla Cassa
Edile, basata su parametri di incidenza del costo del lavoro, distinti
per categorie di lavoro. La congruità verrà misurata su parametri
rapportati al complesso dei lavori eseguiti dall’impresa principale e dalle
imprese subappaltatrici con l’impiego di lavoratori subordinati e autonomi.
Qualora i versamenti per il singolo lavoro risultino inferiori al parametro
di congruità predefinito, le imprese esecutrici sono
obbligate a integrare il versamento contributivo fino al
raggiungimento di detto parametro;
f)
dopo la definizione in via negoziale di quanto espresso al precedente punto
e), e quando sarà in possesso dei dati certi necessari allo scopo, la Cassa
Edile condizionerà il rilascio dell’attestato di regolarità contributiva
di cui al punto d), anche alla verifica della congruità di cui al
punto precedente;
g)
Inps e Inail concentreranno le visite ispettive e i controlli sulle imprese
non iscritte alle Casse Edili e non in possesso degli attestati di cui sopra;
h)
le Associazioni nazionali
sottoscritte si impegnano ad una definizione compiuta della materia entro il
30 settembre 2002.
A
supporto e completamento di quanto previsto dal presente Accordo, le parti
hanno elaborato sulla base di quanto contenuto nell’allegato P comma 6 al
c.c.n.l. vigente – allegato che resta confermato nella sua interezza - la
seguente proposta, da presentare congiuntamente agli organi di Governo, in
tema di decontribuzione dei trattamenti erogati ai lavoratori in aggiunta
alla retribuzione stabilita dai contratti collettivi.
La
misura di tale decontribuzione è calcolata percentualmente sulla
retribuzione complessiva annua con l’applicazione dell’aliquota stabilita
dall’art. 2 del DL 25 marzo 1997 convertito con modificazioni nella legge
23 maggio 1997, n.135, ed eventuali successive modifiche e risponde ai
seguenti criteri:
¨
la decontribuzione attiene i trattamenti erogati dopo l’entrata in vigore
della norma di legge di recepimento della presente proposta;
¨
i trattamenti di che trattasi concorrono a formare l’imponibile fiscale;
¨
è destinato alla previdenza complementare di settore un importo pari al 10%
dell’importo annuo decontribuito;
¨
il meccanismo di decontribuzione si attua nei confronti delle imprese
iscritte alla Cassa Edile.
VIII.
Operai – Prestazione aggiuntiva
ape
Nel
mese di dicembre 2002 è erogata una prestazione aggiuntiva di ape a carico
del Fondo per l’anzianità professionale edile agli
aventi diritto, e cioè agli operai per i quali risulti soddisfatto al
30 settembre 2002 il requisito delle 2100 ore nel biennio precedente.
Per
gli operai che non abbiano maturato tale requisito, per i quali risultino
comunque denunciate al 30 settembre 2002 almeno 525 ore, la prestazione è
erogata proporzionalmente nella misura di 1/24 per ogni 87 ore di lavoro
denunciate alla Cassa Edile ai fini della prestazione ape, nell’arco del
biennio 1° ottobre 2000 – 30 settembre 2002.
La
prestazione, nella misura massima per ciascun livello, è di seguito
indicata.
|
Operaio
comune
|
€
|
174,95
|
|
Operaio
qualificato
|
€
|
204,69
|
|
Operaio
specializzato
|
€
|
227,43
|
|
Operaio
di IV° livello
|
€
|
244,93
|
La
Cassa Edile fa fronte alla
prestazione con le eccedenze del fondo ape straordinaria, con quelle della
gestione ape ordinaria e, in mancanza, con le riserve ordinarie della
Cassa Edile medesima.
Qualora
tali riserve non risultassero
sufficienti, al livello locale le Organizzazioni territoriali dei
datori di lavoro e dei lavoratori
aderenti alle
Associazioni nazionali
sottoscritte si incontreranno al fine di determinare un contributo ad
hoc temporaneo, a carico dei datori di lavoro,
finalizzato alla costituzione delle risorse necessarie.
IX.
Una
tantum Impiegati
Per la categoria degli impiegati è riconosciuta una “una
tantum” nelle seguenti misure, a carico dei datori di lavoro, da erogarsi
nel mese di dicembre 2002.
Impiegato
I° livello € 174,95
Impiegato
II° livello € 204,69
Impiegato
III° livello € 227,43
Impiegato
IV° livello € 244,93
Impiegato
V° livello € 262,42
Impiegato
VI° livello € 314,91
Impiegato
VII° livello € 349,90
La
predetta una tantum è frazionata per dodicesimi, in relazione all’anzianità
di servizio maturata nel 2002, computando come mese intero l’anzianità
superiore a quindici giorni e, in caso di cessazione di rapporto di lavoro
nel corso dell’anno, è liquidata in occasione di tale evento.
All.:
c.s.
Letto,
confermato e sottoscritto
|
ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI |
Federazione
Nazionale Edili
Affini
e del Legno
-
FENEAL-UIL -
|
|
|
Federazione
Italiana Lavoratori
Costruzioni
ed Affini
-
FILCA-CISL -
|
|
|
Federazione
Italiana Lavoratori
del
Legno, dell’Edilizia ed
Industrie
Affini
-
FILLEA-CGIL -
|
AUMENTI
RETRIBUTIVI
E
MINIMI DI PAGA BASE E DI STIPENDIO
Le tabelle dei valori mensili dei minimi di
paga base degli operai e degli stipendi minimi mensili per gli impiegati sono
modificate come segue:
| LIVELLI |
AUMENTI |
NUOVI
MINIMI |
PARAMETRI |
| |
Complessivi |
01/01/2002 |
01/01/2003 |
01/01/2002 |
01/01/2003 |
|
| 7 |
100,00 |
50,00 |
50,00 |
947,17 |
997,17 |
200 |
| 6 |
90,00 |
45,00 |
45,00 |
852,46 |
897,46
|
180 |
| 5 |
75,00 |
37,50 |
37,50 |
710,38
|
747,88
|
150 |
| 4 |
70,00 |
35,00 |
35,00 |
663,02 |
698,02 |
140 |
| 3 |
65,00 |
32,50 |
32,50 |
615,66 |
648,16 |
130 |
| 2 |
58,50 |
29,25 |
29,25 |
554,10 |
583,35
|
117 |
| 1 |
50,00 |
25,00 |
25,00 |
473,59 |
498,59 |
100 |
|